Inclusione scolastica
Chi è l’Asacom? Novità e criticità di un ruolo professionale da riconoscere
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è una figura fondamentale per l’inclusione scolastica, ma finora non c'era un profilo professionale chiaro. La politica sta cercando di colmare questo vuoto tra spinte in avanti e preoccupazioni. Facciamo il punto
È cosa nota. L’assistente all’autonomia e alla comunicazione – Asacom è una figura fondamentale per l’inclusione scolastica. Eppure, sinora, non era stato definito un profilo professionale chiaro per chi ricopriva questo ruolo. Oggi la politica sta cercando di colmare questo vuoto. Il 7 maggio scorso, in Conferenza Stato-Regioni, sono state approvate le linee guida per uniformare a livello nazionale profilo e percorsi formativi dell’Asacom. Il 28 gennaio ha ricevuto l’approvazione da parte del Senato il Ddl 793, con lo stesso oggetto. Tra le novità, c’è la volontà di inserire l’assistente all’autonomia e alla comunicazione all’interno della pubblica amministrazione.
Bene la regolamentazione, ma attenzione ai contratti
«L’obiettivo della norma è ricondurre la professionalità dell’Asacom all’interno dei contratti degli enti locali e, più in generale, della pubblica amministrazione», dice Gianni Autorino, coordinatore nazionale per il Tavolo sulle disabilità di Legacoop sociali. «Posso anche essere d’accordo, ma per l’esperienza che abbiamo accumulato in questi anni, ho dei forti dubbi sulla possibilità di realizzare questo obiettivo, anche per una questione di risorse messe a disposizione».
«Sicuramente è positivo che si vada a regolarizzare la figura dell’Asacom dal punto di vista della formazione», afferma Giorgia Sordoni, presidente di Federsolidarietà Marche e consigliera di presidenza di
Confcooperative Federsolidarietà, «perché gli enti locali hanno sempre gestito in autonomia i requisiti formativi che ti permettevano l’accesso alla professione».
Nonostante questo aspetto favorevole, nel Ddl, per gli esperti, ci sono ancora delle criticità. «Secondo questa proposta, l’ente pubblico potrà scegliere di avvalersi o meno di un Ente del Terzo settore, che sono di solito le realtà che erogano questo tipo di servizi», continua Sordoni. «Un Comune, per esempio, potrebbe anche decidere di indire un concorso per assumere i propri Asacom. Questo, tuttavia, eliminerebbe di fatto il lavoro sistemico che oggi viene fatto con il Terzo settore». Quelli che utilizzano oggi le amministrazioni sono in grandissima parte appalti a realtà come le cooperative; in questo modo c’è di solito una continuità con la parte educativa domiciliare. «Spesso per uno stesso bambino si sceglie una sola figura, che sia Asacom a scuola e che lo segua anche a casa». Se però si indice un concorso, non è detto che il medesimo assistente stia col ragazzino anche fuori dalle lezioni.
«Un’altra criticità importante è legata ai contratti», commenta la rappresentante di Confcooperative. «La norma prevede che il profilo professionale, il trattamento economico e l’inquadramento dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione siano definiti dal Ccnl Funzioni Locali e che tale contratto venga applicato obbligatoriamente anche ai lavoratori impiegati tramite appalti o altri affidamenti. Questa impostazione presenta rilevanti criticità giuridiche. In primo luogo, contrasta con l’articolo 39 della Costituzione, che tutela la libertà sindacale, imponendo l’applicazione di un unico contratto collettivo. In secondo luogo, incide sulla libertà di iniziativa economica garantita dall’articolo 41 della Costituzione. Infine, risulta incoerente con l’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici, che impone di individuare il Ccnl applicabile in base al settore, al territorio e all’attività effettivamente svolta, e non attraverso un’imposizione generalizzata».
La formazione, tra novità e criticità da risolvere
Per quanto riguarda la formazione dell’Asacom, aveva fatto scalpore il documento della Conferenza Stato-Regioni, in cui si indicava come criterio la frequenza di un corso di 600 ore (con una parte online). Nel Disegno di legge, invece, il requisito di base è la laurea in Scienze dell’educazione. Nella fase di transizione, ci saranno altri requisiti che permetteranno di ricoprire questo ruolo: il diploma di scuola superiore insieme a un attestato professionale regionale; l’esperienza di almeno 12 mesi come assistente all’autonomia e alla comunicazione insieme al diploma di scuola superiore; un titolo specifico ottenuto attraverso un percorso formativo di almeno 830 ore oppure hanno svolto un’esperienza minima di 36 mesi, anche non continuativi, nelle scuole. Il Ddl, però, rimanda ancora alla Conferenza Stato-Regioni che, entro 120 giorni dall’approvazione della legge, dovrà definirne tutti i parametri.
Si rischia di confondere le figure
Che le funzioni di assistenza fossero affidate agli educatori professionali sarebbe – secondo un comunicato stampa congiunto delle associazioni di categoria delle professioni educative (App, Conped, Anpe, Aiep, Ainsped, Aniped, Aiped, Federped, Mille e Unaped, Pedias, Uniped) – la prospettiva ideale, per qualità e appropriatezza degli interventi. Tuttavia, il sistema ha molte difficoltà, nel reperimento delle figure formate così come nelle risorse economiche e nelle condizioni contrattuali. In questo contesto, la figura dell’Asacom è una risposta organizzativa utile, se rimane chiaramente definita nel suo ruolo assistenziale e non viene utilizzata in sostituzione delle professioni educative.
L’Asacom – continuano le associazioni di categoria – svolge compiti di supporto operativo e di mediazione comunicativa. L’educatore professionale è responsabile dell’analisi dei bisogni, della progettazione individualizzata, della gestione delle dinamiche relazionali e del lavoro di équipe con scuola e famiglia. Il pedagogista, invece, è un coordinatore dei processi, che supervisiona i progetti e garantisce l’integrazione degli eventi.
Insomma, un principio dovrebbe essere chiaro: l’educatore professionale e il pedagogista possono svolgere anche funzioni assistenziali, ma l’Asacom non può e non deve sostituire l’intervento educativo specialistico. L’inclusione non dipende tanto dal numero di ore assegnate, ma dalla qualità della progettazione, dal coordinamento pedagogico e dal lavoro integrato dell’équipe.
E questo, secondo le associazioni, deve essere chiarito nella legge: che l’Asacom «può svolgere esclusivamente attività di natura assistenziale a supporto degli alunni e delle alunne con disabilità nei percorsi di autonomia personale, comunicazione e partecipazione alla vita scolastica».
Foto in apertura da Unsplash
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