La settimana parlamentare
Disabilità, si amplia la sperimentazione della riforma: aggiunti altri 40 territori
Arriva alla Commissione bilancio della Camera il disegno di legge di conversione del decreto 19/2026. Si tratta delle disposizioni urgenti per attuare il Pnrr che all'articolo 7 parta di riforma della disabilità. Tra le novità previste il cambio di composizione delle commissioni mediche (ora Unità di valutazione di base) e il coinvolgimento dell'autorità garante che viene così rafforzata. Si punta a ridurre gli intoppi burocratici ma tutto con la solita clausola dell'invarianza finanziaria
In questa settimana parlamentare propongo alla vostra attenzione il disegno di legge 2807 di conversione del decreto legge 19/2026, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Pnrr e in materia di politiche di coesione, giunto in Parlamento e assegnato alla Commissione bilancio della Camera.
Un articolo e tante semplificazioni
Un disegno di legge governativo di 32 articoli suddivisi in tre titoli che si sviluppa su più ambiti. Un approfondimento merita l’articolo 7 che introduce una serie di misure di semplificazione per l’attuazione della riforma in materia di disabilità ( legge 227/21), sia per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pnrr, sia per l’attuazione della riforma mediante l’implementazione della sperimentazione prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 62/2024.
La sperimentazione si allarga
Andiamo più nel merito. Si estende la sperimentazione ad ulteriori 40 territori tra province e città metropolitane (oggi sono 20) distribuite su tutte le Regioni. Resta ferma la data dell’1 gennaio 2027 nella quale la riforma si applicherà su tutto il territorio nazionale. La nuova disposizione, con l’allargamento delle sperimentazioni, vuole preparare un terreno più fertile all’applicazione della Riforma: saranno solo 47 i territori nei quali l’attuazione della riforma partirà a “freddo” dal gennaio 2027.
Vengono regolate le modalità di svolgimento della formazione nazionale e regionale a supporto della progressiva applicazione sul territorio della Riforma, e modificati alcuni articoli del decreto 62/24.
Unità di valutazione, si cambia composizione
In particolare, cambia la composizione delle commissioni mediche di accertamento, ora denominate Unità di valutazione di base – Uvb, anche in ragione delle nuove modalità di accertamento della disabilità fondata sul modello bio psico sociale. Ne ha fatto richiesta l’Inps in qualità di soggetto unico accertatore della condizione di disabilità.
Si prevede che il presidente possa essere specializzato, oltre che in medicina legale, anche in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti. Nel caso di indisponibilità di un medico in possesso delle specializzazioni indicate, si potrà nominare come presidente un medico che abbia svolto attività per almeno un anno (in luogo dei tre) in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.
Viene eliminato l’obbligo della presenza di un componente specializzato in medicina legale, analoga modifica viene applicata per le Uvb afferenti ai minori. Si prevede la partecipazione in modalità a distanza mediante video collegamento da parte del medico specializzato nella malattia che connota la condizione di salute del minore.
Autorità garante rafforzata
Vengono introdotte alcune semplificazioni nella modalità di trasmissione documentale tra gli enti di valutazione di base e multidimensionale. In particolare si prevede che l’avvio dell’istanza del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato avvenga tramite un apposito servizio messo a disposizione dell’Inps. Semplificazioni anche delle disposizioni per l’utilizzo del Fondo unico per le persone con disabilità per ovviare alle criticità emerse in fase di attuazione.
Si rafforza la funzione dell’Autorità garante nazionale di diritti delle persone con disabilità. Vengono riconosciute specifiche funzioni che le consentono di monitorare l’attuazione delle norme sull’accessibilità e sulla inclusione. Inoltre le pubbliche amministrazioni, che dovranno designare un dirigente in materia di inclusione sociale e accessibilità delle persone con disabilità, comunicheranno i nominativi anche all’Autorità garante e non solo al Dipartimento della funzione pubblica. L’Autorità parteciperà al processo di formazione del Piano integrato di attività e organizzazione, potrà promuovere ricorsi in caso di mancata attuazione e violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali.
Obiettivo: eliminare gli intoppi burocratici…
L’affinamento delle procedure, l’eliminazione degli intoppi burocratici per garantire l’accesso ai servizi alle persone con disabilità è questione non da poco. Dunque bene le modifiche previste dall’articolo 7 del disegno di legge in discussione.
Ma la questione cruciale resta il monitoraggio, il confronto e la verifica sulle sperimentazioni in atto nei territori chiamati a far vivere la riforma: competenze e metodologie innovative, nuovi servizi e risorse economiche adeguate.
… ma le riforme a costo zero non esistono
Le riforme sociali a costo zero non esistono, la clausola di invarianza finanziaria prevista anche per questo articolo e molto praticata in tanti provvedimenti, non può valere per questa Riforma. Pena la sua lenta morte…morte assieme a un pezzo importante della nostra democrazia.
In apertura foto Unsplash
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