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Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 29 giugno 1993, n. 29 concernente: «Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio».

di Redazione

R.R. 10 marzo 1998, n. 2. Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 29 giugno 1993, n. 29 concernente: «Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio». (B.U. 10 aprile 1998, n. 10). Art. 1. (Modalità di erogazione delle prestazioni all’interno di strutture pubbliche o convenzionate). 1. Le attività delle organizzazioni di volontariato devono garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti ed assicurare la qualità delle prestazioni volontarie. 2. Le prestazioni devono essere erogate in conformità alle finalità dell’organizzazione di volontariato contenute nello Statuto e nell’atto costitutivo presentati all’atto della domanda di iscrizione nel registro regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modificazioni e nel rispetto della convenzione o del protocollo d’intesa di cui al comma 8. 3. Le prestazioni rese dalle associazioni di volontariato devono essere caratterizzate da una continuità operativa e non possono essere rese attività estemporanee. Laddove la natura delle prestazioni ponga in essere rapporti centrati sul rapporto umano, la rotazione degli operatori deve essere subordinata a privilegiare tale rapporto. 4. Nelle prestazioni deve esistere una stretta correlazione tra le capacità professionali, attitudinali ed umane dell’operatore e la prestazione da erogare. 5. Il volontario deve operare esclusivamente nell’ambito del settore d’intervento per il quale l’organizzazione di volontariato ha ottenuto l’iscrizione. In particolare il singolo volontario deve fornire esclusivamente le prestazioni affidategli. L’organizzazione di volontariato risponde dei singoli operatori. 6. Il volontario deve essere immediatamente riconoscibile rispetto al resto del personale operante nella struttura presso la quale presta la propria attività. 7. Il volontario è tenuto all’osservanza di un codice di comportamento volto a garantire in via prioritaria il rispetto della dignità e della riservatezza dell’utente. L’organizzazione si impegna a promuovere attività di formazione sulle predette regole comportamentali e a vigilare sul rispetto delle stesse. 8. L’organizzazione di volontariato, per essere ammessa a svolgere la propria attività presso strutture pubbliche o convenzionate, deve sottoscrivere apposita convenzione o protocollo d’intesa con il responsabile della struttura. Art. 2. (Requisiti e criteri di priorità). 1. I requisiti che danno titolo di priorità ai fini della scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 11 della legge regionale 29/1993 sono i seguenti: a) specifica competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione, valutata anche con riferimento alla qualità degli addetti; b) disponibilità da parte dell’organizzazione di strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione. 2. Alle organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono attribuiti titoli di priorità secondo i seguenti criteri: a) attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento; b) collocazione della sede dell’organizzazione nel territorio di competenza dell’ente che stipula la convenzione; c) quantità delle prestazioni erogate; d) qualità delle prestazioni erogate, comprovata da esperienze precedenti. 3. L’attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi. Art. 3. (Rimborso spese ai membri dell’Osservatorio esterni all’amministrazione regionale). 1. Ai componenti dell’Osservatorio di cui all’articolo 8 della legge regionale 29/1993 esterni alla amministrazione regionale, non aventi la residenza o il domicilio nel comune di Roma è corrisposto: a) il rimborso delle spese di viaggio, se vengono utilizzati mezzi pubblici di trasporto; b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale dall’articolo 11, comma 8 della legge regionale 22 febbraio 1992, n. 20, se viene utilizzato il proprio mezzo di trasporto.


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