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Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380

di Redazione

Decreto Legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 “Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380″pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2000 Art. 1 Principi generali 1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono, per l’espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile, ai sensi della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Il presente decreto legislativo disciplina il reclutamento su base volontaria, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Art. 2. Reclutamento 1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e’ effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto per l’accertamento dell’idoneita’ al servizio militare del personale femminile dai decreti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380. 2. La partecipazione ai concorsi per l’ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione e’ consentita ai cittadini e alle cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove e senza prole. Detti requisiti debbono essere posseduti all’atto dell’ammissione ai corsi ed essere mantenuti fino al transito in servizio permanente o all’acquisizione della qualifica di aspirante, salvo quanto previsto dal comma 4. Ai cittadini e alle cittadine italiani da reclutare a nomina diretta non si applica il presente comma. 3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione e’ posto in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte dell’interessata all’amministrazione della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. 4. I capi di stato maggiore di Forza armata, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri ed il comandante generale della Guardia di finanza dispongono che gli allievi dell’ultimo anno dei corsi regolari, posti in licenza ai sensi del comma 3, siano ammessi, nei casi di valido profitto generale e di limitata incidenza della licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui all’articolo 3, a sostenere gli esami previsti e, se idonei, siano nominati in servizio permanente o nel grado con la stessa anzianita’ degli allievi insieme ai quali hanno superato gli esami. Al personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a seguito dell’applicazione del presente comma non si applica l’articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, come sostituito dal comma 6 del presente articolo. 5. Ai fini dei reclutamenti previsti dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dall’articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e dall’articolo 8 della legge 28 marzo 1997, n. 85, al personale di cui al comma 3, dimesso per difetto dei requisiti previsti dal comma 2, e’ riservata, in funzione della Forza armata o del Corpo di appartenenza, una percentuale di posti definita annualmente nell’ambito dei decreti ministeriali di cui all’articolo 1, commi 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nei bandi di concorso. 6. L’articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, e’ sostituito dal seguente: “Art. 1. – 1. Il personale militare in servizio permanente dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza puo’ contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l’eta’ di venticinque anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, e comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto.”. Art. 3. Ordinamento dei corsi 1. Le amministrazioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, modificano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all’ammissione ai corsi stessi del personale femminile. Art. 4. Stato giuridico 1. Lo stato giuridico del personale militare femminile e’ disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. 2. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternita’, disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2. 3. Fatti salvi i periodi obbligatori di assenza previsti dall’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo’ svolgere incarichi pericolosi faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita’ per il personale delle Forze armate, nonche’ con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita’ per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 5. Avanzamento 1. L’avanzamento del personale militare femminile e’ disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. 2. I periodi di astensione obbligatoria, previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell’anzianita’ di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessita’ dell’effettivo compimento nonche’ del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente. 3. Il personale militare che si assenta dal servizio per effetto delle previsioni dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e’ posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti all’astensione facoltativa di cui allo stesso art. 7. Il periodo trascorso in tale licenza e’ computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.


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