Leggi & Norme

A mutualità prevalente: quando lo si è e perché.

Coop sociali e scambi con i portatori di interesse. Un aiuto all’analisi.

di Redazione

Tra le principali novità introdotte dalla riforma del diritto societario vi è la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e quelle a mutualità non prevalente. Le cooperative sociali rientrano tra le prime, poiché l?articolo 1 della legge 381 del 1991 che le definisce, infatti, assegna loro una mission, uno scopo «specifico»: perseguire l?interesse della comunità, la promozione umana e l?integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, oppure lo svolgimento di attività diverse finalizzate all?inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le cooperative sociali perseguono quindi anche una mutualità esterna, rivolta al di là dalla compagine sociale. Infatti la cooperativa sociale si caratterizza per lo scambio con tanti portatori di interessi specifici che le ruotano attorno: i soci lavoratori, i lavoratori svantaggiati soci e non (per quelle di inserimento lavorativo), i volontari, gli utenti e i fruitori, ma anche il territorio inteso in senso ampio, la comunità locale, gli enti economici, le istituzioni. Tra le novità della riforma si sottolinea in particolare, in tema di capitalizzazione, la possibilità di attrarre nella compagine soci sovventori e finanziatori, per i quali lo statuto può ora stabilire particolari condizioni di favore e consentire così che aiutino la crescita di un?impresa di solidarietà. Da evidenziare poi che per la prima volta trova spazio nel Codice civile la disciplina dei ristorni, vale a dire quelle somme che a fine esercizio la società attribuisce ai soci in proporzione agli scambi mutualistici e che concretizzano, quindi, il vantaggio mutualistico della cooperativa. Uno strumento da utilizzare con attenzione, attraverso una regolamentazione appropriata, che può essere definita proprio nello statuto. Ancora sono da sottolineare gli obblighi di informazione e trasparenza previsti dalla riforma: ad esempio il dovere di motivare le delibere di ammissione o non ammissione a soci o quello, da rispettare in occasione dell?approvazione del bilancio, di indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Una previsione che permetterà alle cooperative sociali di valorizzare la loro prassi di rendicontazione e bilancio sociale. Infine, sono da rilevare i molti campi in cui potrà essere determinante l?autonomia statutaria: oltre ai già citati definizione dello scopo mutualistico e regole per lo svolgimento dell?attività mutualistica, i requisiti di ammissione dei soci, i ristorni, la scelta del sistema di amministrazione e di governance, e altro ancora. Ogni cooperativa dovrà quindi preventivamente analizzare la propria situazione interna, le proprie esigenze, aspettative e prospettive di sviluppo. Successivamente potrà, utilizzando lo statuto tipo predisposto da Confcooperative – Federsolidarietà (rintracciabile anche sul portale del settimanale Vita), compiere le scelte che riterrà più appropriate. Le cooperative potranno trovare presso le associazioni di consulenza e assistenza tecnica del sistema Confcooperative un supporto adeguato per personalizzare le soluzioni applicative. di Ermanno Belli responsabile servizio legale Confcooperative


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