Leggi & Norme

I passi da seguire per diventare onlus

Le indicazioni dell'Agenzia di via Rovello

di Benedetta Verrini

Il vademecum dell’Agenzia si rivolge essenzialmente alle organizzazioni non profit che intraprendono l’esercizio delle attività indicate nell’art. 10 della legge 460 (che elenca i diversi settori operativi del non profit, ad esempio assistenza sociale o sport dilettantistico, oltre a regole “strutturali” come il divieto di distribuzione degli utili), nonché i soggetti che già svolgono tali attività. L’iscrizione all’Anagrafe delle onlus comporta la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste nel decreto stesso.

L’iscrizione. La comunicazione va rivolta alla Direzione regionale delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente. Tutti i dati comunicati confluiscono nell’Anagrafe unica delle onlus. La comunicazione deve essere effettuata su un modello ufficiale, scaricabile dai siti internet del ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche fiscali o dell’Agenzia delle entrate. Gli effetti dell’iscrizione decorrono dalla costituzione, se la comunicazione viene inviata entro 30 giorni da essa; diversamente decorreranno dal momento in cui viene inviata la comunicazione. La procedura. Unitamente alla comunicazione dovrà essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva (anche questa scaricabile) del rappresentante legale della onlus con firma autenticata, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti. In alternativa possono essere allegati, in copia, lo statuto o l’atto costitutivo. La comunicazione, firmata dal legale rappresentante, può essere spedita con raccomandata (con avviso di ricevimento) o consegnata alla Direzione regionale, che ne restituisce una copia timbrata e datata per ricevuta, con gli estremi della protocollazione. L’Agenzia per le onlus ricorda che questa procedura formale va osservata, con lo stesso termine di decorrenza (30 giorni) e con gli stessi moduli, per comunicare eventuali modifiche rispetto ai dati forniti (ad esempio modifica della sede o cambiamento del legale rappresentante), modifiche allo statuto o cambiamenti comportanti la perdita della qualifica di onlus. Restano esonerate dall’iscrizione, perché considerate onlus “di diritto”, le organizzazioni di volontariato, le ong e le coop sociali. Il dlgs n. 460 prevede invece che gli enti ecclesiastici e le associazioni di promozione sociale (onlus parziali) possano essere considerati onlus a patto che le finalità siano riconosciute dal ministero degli Interni, limitatamente all’esercizio delle attività elencate nella lettera a) del comma 1 dell’art. 10 dlgs n. 460/97. La legge per questi enti esclude il divieto di svolgere attività diverse, ma impone l’obbligo di tenere una contabilità separata per le attività onlus.La verifica. Al ricevimento della comunicazione, l’Agenzia delle entrate opera una verifica formale della documentazione (compilazione adeguata, presenza della dichiarazione sostitutiva o dello statuto, sussistenza dei requisiti formali richiamati nell’art. 10 del dlgs 460). La procedura ha una tempistica relativamente agile ed è conformata alla regola del silenzio-assenso: la Dre ha 40 giorni di tempo per effettuare i riscontri e procedere o meno all’iscrizione del soggetto interessato all’anagrafe. Decorso tale termine, senza nessuna comunicazione, l’ente si intende iscritto. Il diniego d’iscrizione da parte delle Entrate, invece, deve comunque essere comunicato e motivato entro il termine indicato.


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