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Un anno in più all’asilo, si può fare

Il Miur scrive agli Uffici scolastici regionali per chiarire i contenuti della nota n. 547 del 21/02/2014, che consente la deroga di un anno all'assolvimento dell'obbligo scolastico: casi eccezionali e documentati, scelta condivisa con servizi e famiglie, vale anche per le paritarie

di Sara De Carli

Porta la data del 24 luglio la nota inviata dal Miur a tutti gli uffici scolastici regionali, per chiarire ancora una volta i dubbi circa la possibilità di permanenza nella Scuola dell'Infanzia degli alunni adottati.

«Ci arrivano richieste di chiarimenti, da parte degli uffici sul territorio», scrive il direttore generale Giovanna Boda, circa l’eventuale deroga all' assolvimento dell’obbligo di istruzione per gli alunni adottati. Il riferimento è la nota n. 547 del 21/02/2014, integralmente richiamate nelle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, del dicembre 2014. La nota consentiva una deroga all’obbligo scolastico a sei anni per i bambini appena adottati che avessero bisogno di un po’ di tempo in più per stare bene con se stessi e con la loro nuova vita: era arrivata sollecitata dal caso di J., arrivato in Veneto dalla Colombia nell’aprile 2012, quando aveva 4 anni e mezzo, i cui genitori avevano dovuto ricorrere alla certificazione di disabilità pur di consentirgli di restare all’asilo un anno in più e dargli il tempo di dedicarsi un po’ a se stesso. Succede ad alcuni bambini, non necessariamente a tutti, soprattutto se teniamo conto del fatto che l’età media di ingresso in Italia di un bambino adottato è di 5 anni e mezzo: è giusto valutare caso per caso dove questo è necessario per il bambino.

Quella nota, torna a dire ora Giovanna Boda, «evidenziava la straordinarietà e specificità degli interventi in questione e invitava i Dirigenti scolastici ad esaminare i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi – laddove necessario – anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati».

«Solo a conclusione dell'iter sopra decritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico – sentito il team dei docenti – potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall'art.114, comma 5 del D. Lgs. n. 297/94, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa». Questi interventi sono adottati, scrive ora la nota del Miur, «dopo un'attenta verifica della sussistenza delle condizioni e sempre in completo accordo con le famiglie interessate, anche presso le istituzioni scolastiche paritarie, per le quali l'avvio dell'iter procedurale e la successiva decisione risultano di competenza del Coordinatore delle attività educative e didattiche, sentito il team dei docenti».

Foto di Thomas Lohnes/Getty Images


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