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Testamento biologico, finalmente anche l’Italia avrà una legge

La Commissione Affari sociali ha cominciato da pochi giorni a discutere di un testo base in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, esito dell'abbinamento di 8 pdl. Ecco i punti in discussione e i primi orientamenti dei deputati

di Gabriella Meroni

Sono otto le pdl presentate da altrettanti deputati sulla base delle quali lo scorso 4 febbraio la Commissione Affari sociali della Camera ha iniziato a discutere di testamento biologico, ovvero, più correttamente, di consenso informato e della cosiddetta DAT, dichiarazione di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. La relatrice Donata Lenzi, capogruppo Pd nella stessa commissione, ha spiegato nella sua relazione introduttiva i punti qualificanti del testo, su cui gli onorevoli saranno chiamati a pronunciarsi prima che il provvedimento approdi in aula, probabilmente a marzo. Non si è registrata, per ora, una forte ostilità di principio, elemento che fa ben sperare in una rapida conclusione della discussione.

Ma vediamo, in sintesi, i contenuti della normativa che, come ha detto Lenzi, attiene «una delle questioni più rilevanti, più delicate e complesse tra tutte quelle di competenza della XII Commissione». Tra l'altro, non è la prima volta che la Camera affronta il tema: se ne parlò ampiamente anche nei convulsi giorni del caso Englaro, nel 2009; tuttavia allora il testo di legge non arrivò all'approvazione definitiva.

1. Consenso informato
Si parte dal principio della volontarietà del trattamento, che riflette l'intero sistema dei valori costituzionali. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il consenso informato a ogni trattamento sanitario è quindi l'atto fondante dell'alleanza terapeutica, e il medico ha diritto di intervenire in mancanza di questo solo qualora il paziente si trovi in imminente pericolo di vita. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile; le informazioni costituiscono un obbligo per il medico. Per i minori e gli interdetti quasi tutte le pdl prevedono che il consenso sia espresso o negato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno. Una pdl prevede il diritto del paziente al rifiuto, alla rinuncia o all'interruzione dei trattamenti sanitari.

2. No all'eutanasia
Così come si prevede una norma contro l'accanimento terapeutico – ovvero l'astensione del medico da trattamenti sanitari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura- si conferma altresì il divieto dell'eutanasia, dell'assistenza o dell'aiuto al suicidio, nonché dell'abbandono terapeutico. Tuttavia la Commissione non affronterà esplicitamente questo tema, ancora più complesso e divisivo, che sarò discusso invece dai colleghi della commissione Giustizia a partire dal 2 marzo. La Commissione per ora esaminerà solo consenso informato e dichiarazioni anticipate.

3. Dat
Le persone maggiorenni capaci di intendere e di volere possono redigere una dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) in cui indicano la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di cura, inclusa la nutrizione artificiale, che si può rifiutare o a cui si può rinunciare, in previsione di un'eventuale futura perdita irreversibile della propria capacità di intendere e di volere, nonché le eventuali disposizioni relative alla donazione del proprio corpo post-mortem, alla donazione di organi e alle modalità di sepoltura e di assistenza religiosa. L'efficacia di tale dichiarazione produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di privazione di capacità decisionale del paziente accertato da un collegio medico e notificata al fiduciario o al tutore o ai parenti. Alcune proposte collegano l'efficacia della dichiarazione anticipata di trattamento all'accertamento che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario da parte di un collegio medico. Il medico può disattendere le DAT qualora sussistano motivate e documentabili possibilità di poter altrimenti conseguire ulteriori benefìci per il paziente, in accordo con il soggetto fiduciario e con i familiari del medesimo paziente. In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.

4. Il fiduciario
I testi prevedono l'indicazione nella DAT di un soggetto fiduciario, che si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse della persona che lo ha nominato. In caso di contrasto tra fiduciario e parenti, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire a una decisione, si ricorre al giudice. Alcune pdl prevedono che i registri delle dichiarazioni anticipate siano tenuti presso il Ministero della salute, altre nei comuni.


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