Politica & Istituzioni

Il Dopo di Noi sbarca in Senato: 10 suggerimenti per migliorarlo

Assegnata alla Commissione Lavoro del Senato, la legge sul Dopo di Noi riprende il suo iter. Anffas ha esaminato il testo nel dettaglio, individuando 10 punti su cui è utile un intervento

di Sara De Carli

La legge sul “Dopo di Noi” sbarca in Senato: il ddl 2232, più correttamente “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare” è stato assegnato alla 11 Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, in sede referente.

Cosa cambierebbe, davvero, se la legge venisse approvata nel testo attuale (qui il testo trasmesso al Senato)? Occorre inserire correttivi e modifiche? O è prioritario portare a casa la legge? Sono tante le domande. Per tentare qualche risposta, Anffas ha divulgato un’attenta analisi del testo (in allegato il documento completo).

Quali sono i punti da chiarire e/o modificare?

  1. 1. per come è scritto il testo (art.1 comma 2), le prime righe lasciano intendere che i destinatari siano solo quanti hanno già perso i genitori, cosa che cozza con quanto scritto poche righe sotto, che parlano di misure che possono essere assicurate «anche in vista del venire meno del sostegno familiare»;
  2. 2. del tutto erroneo è il riferimento – inserito con un emendamento alla Camera – al fatto che l’amministratore di sostegno può definire o aggiornare il progetto individuale, poiché tecnicamente non è l’amministratore di sostegno «a fare» il progetto;
  3. 3. il testo parla di Leps/Liveas sul dopo di noi, ma tali livelli essenziali in pratica non esistono. Meglio sarebbe stabilire che tutte le misure di intervento per il Dopo di Noi entrino nei piani di zona;
  4. 4. durante l’esame al Senato è necessario introdurre nel testo di legge come requisito imprescindibile per l’erogazione del finanziamento la presentazione di un piano economico che indichi come le risorse possano garantire per almeno un decennio la sostenibilità economica dell’intervento, per evitare che gli interventi si riducano a sterili azioni di breve periodo;
  5. 5. le Regioni devono provvedere ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costituzione e gestione dei servizi e degli interventi innovativi di cui si parla all’articolo 4. Diversamente, il timore di Anffas è che le Regioni si limitino solo a finanziare con le risorse del Fondo le soluzioni standard del “dopo di noi”. Oggi infatti, secondo la maggior parte della normativa regionale, non sarebbe finanziabile alcun intervento che miri a far rimanere una persona con disabilità nella propria casa di abitazione, magari anche ospitando altro amico con disabilità, dal momento che la casa privata cozzerebbe con gli standard strutturali (banalmente l’altezza minima degli ambienti) vigenti, fissati secondo altre logiche per le strutture residenziali. «Ma una persona con disabilità, magari solo intellettiva, ha sempre vissuto in quella casa, questa non può ritenersi non idonea soltanto perché l’altezza è di 10 cm più bassa rispetto allo standard regionale»;
  6. 6. Più dettagliato e più marcatamente volto alla de-istituzionalizzazione è l’elenco degli interventi che potranno essere finanziati con il Fondo (art. 4), di cui tuttavia Anffas chiede un ulteriore ed esplicito rafforzamento;
  7. 7. L’articolo 4 comma 1 lettera b parla della necessità di creare le condizioni affinché ci siano dei servizi di presa in carico tempestiva delle persone con disabilità che si trovino in situazioni di temporanea emergenza, tali da non permettere la permanenza nella propria abitazione

: ma sarebbe utile introdurre il riferimento al previo esperimento della misura del “sostegno presso il proprio domicilio”: perché un fratello con disabilità grave deve essere trasferito (anche se temporaneamente) in struttura alla morte dei genitori solo perché la sorella che se ne prende cura e carico è impegnata per lavoro fuori casa?
  8. 8. All’articolo 4, comma 1, lettera c, Anffas propone di prevedere espressamente, tra le misure finanziabili, anche il “sostegno presso il proprio domicilio, nella propria casa o in un ambiente che ne riproduca le condizioni abitative». 

  9. 9. Molto di più si poteva fare sul fronte della detraibilità delle spese sostenute per polizze assicurative. Anffas chiede che durante i lavori del Senato si introduca nel testo di legge una soglia di deducibilità IRPEF di 5.164,57 euro annui per ogni persona con disabilità a beneficio della quale genitori, altri parenti e/o benefattori abbiano acceso una polizza vita (non totalmente o neppure parzialmente riscattabile), in base alla quale alla morte dei genitori, sia pagata una rendita vitalizia alla persona con disabilità per assicurare, in tutto o in parte, quanto necessario per il “dopo di noi” o potersi permettere di attivare una buona domiciliarità presso l’abitazione di sempre.
 È la proposta elaborata da Marcello Esposito per Vita, anche con il contributo di Anffas (qui il dettaglio).
  10. 10. Per come è scritta adesso, la norma genera un beneficio per il semplice fatto che la polizza veda come beneficiario finale una persona con disabilità, non garantendo che alla morte dei genitori, le somme pagate dall’assicurazione siano usate correttamente: meglio sarebbe pensare a una rendita o a forme di pagamento misto tra soldi e prestazioni di assistenza in convenzione (come già accade per le persone non autosufficienti).

Foto SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images


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