Attivismo civico & Terzo settore

Pensioni, come funziona la “settima salvaguardia” paracadute contro la legge Fornero

È un provvedimento, tra le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, che concede a quei lavoratori che si riconoscono in determinati e tassativi profili di tutela, la possibilità di mantenere, in via eccezionale, le regole di pensionamento ante-Fornero

di Franco Bettoni

Una delle novità della Legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) è la “settima salvaguardia”, una misura contenuta nella normativa che interviene, ancora una volta, sulla materia delle deroghe ai requisiti previdenziali introdotti dalla legge Fornero nel dicembre 2011.

Tale nuovo provvedimento concede ad ulteriori 26.300 lavoratori che si riconoscono in determinati e tassativi profili di tutela, la possibilità di mantenere, in via eccezionale, le previgenti regole di pensionamento (dette per l'appunto “ante Fornero”). Dunque si tratta di un beneficio che si traduce nella possibilità di accedere alla pensione prima dei tempi previsti dalla attuale disciplina. Per quanto riguarda i profili di tutela ammessi, il provvedimento sostanzialmente ricalca la sesta salvaguardia

(legge 147/2014) dalla quale si differenzia per lo spostamento, dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio 2017, del termine per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica, e per l'inclusione dei lavoratori titolari del trattamento edile nonché dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale.

Pertanto, dopo l’arrivo delle prime lettere di certificazione, a maggio l'INPS pubblicherà un primo report relativo alle istanze accolte. I destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile; i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; i lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro; i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro.

Entro la fine di aprile, l'INPS ha provveduto all’invio delle relative lettere di accoglimento e coinvolti in questo primo gruppo saranno, in particolare, coloro che hanno presentato istanza di accesso nel profilo dei lavoratori autorizzati ai contributi volontari, dei cessati dal servizio a seguito di accordi individuali, collettivi di incentivo all'esodo o con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (licenziati o dimessi) e dei lavoratori a tempo determinato.

Per il riconoscimento dei diritti, gli interessati possono richiedere consulenza gratuita telefonando al Patronato ANMIL 800.180943.

Franco Bettoni è presidente nazionale di Anmil – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro


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