Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Leggi & Norme

Unioni civili, tutto quello che c’è da sapere

La legge è stata approvata con la fiducia. 369 i sì e 193 i no. Per Renzi i parlamentari hanno «contribuito a scrivere una pagina di storia». Ma cosa dice la legge? Un breve vademecum

di Lorenzo Maria Alvaro

«Avete contribuito a scrivere una pagina di storia. Grazie. Adesso avanti». Matteo Renzi, a votazione conclusa alla Camera, ringrazia così i parlamentari del Pd per l’approvazione delle legge sulle Unioni Civili.

«È un giorno di festa per tanti, oggi», scrive il premier su Facebook, «Per chi si sente finalmente riconosciuto. Per chi vede dopo anni che gli vengono restituiti diritti talmente civili da non aver bisogno di altri aggettivi. Per chi stanotte ha fatto fatica a prendere sonno, per chi da giorni ci scrive chiedendo dove festeggiare, per chi semplicemente non sta più nella pelle… Scriviamo un’altra pagina importante dell’Italia che vogliamo. Lo facciamo mettendo la fiducia perché non erano possibili ulteriori ritardi dopo anni di tentativi falliti».



Ma cosa prevede la legge approvata ieri con una fiducia passata con 369 sì e 193 contrari? Un breve vademecum

  • Le unioni
    La possibilità per due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di contrarre un’unione civile, davanti a un ufficiale di Stato che, alla presenza di due testimoni, registra l’atto nell’archivio civile. Le parti concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.
  • Diritti e doveri
    I due partner devono concordare una residenza comune e possono optare per la separazione dei beni, se non vogliono stare nella comunione dei beni (che è l’opzione ordinaria per le questioni patrimoniali, anche nel caso delle unioni civili). L’unione comporta, per i contraenti, dei diritti e dei doveri: si va dall’assistenza in carcere all’assistenza per la malattia e, inoltre, il convivente è il rappresentante con pieni poteri rispetto alla malattia e alla morte. Per quanto riguarda le unioni omosessuali pieni diritti sulla reversibilità della pensione, sull’eredità, compresa la legittima, sulla cura e la decisione sulla salute in caso di infermità del partner, sul congedo matrimoniale e sugli assegni familiari, sul mantenimento e gli alimenti. È previsto per tutti anche il subentro dell’affitto e quello agli alloggi popolari.
  • Cosa non è previsto
    Non c’è la possibilità di adottare in generale e anche la possibilità di adottare il figlio biologico del partner, la cosiddetta stepchild adoption, stralciata in Senato alla fine dell’iter. Nell’ultima versione della legge è stato tolto dal testo anche l’obbligo di fedeltà, che è previsto invece tra i coniugi. È stato però inserito un comma che precisa che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti” in modo da non impedire il pronunciameno dei giudici sui casi di adozioni per le coppie gay.
  • Impedimenti all’unione
    Non possono contrarre unione civile, le persone sposate o che sono parte di altra unione civile, i soggetti interdetti per infermità mentale; quelli legati da parentela; quelli condannati in via definitiva per l’omicidio o il tentato omicidio di un precedente coniuge o contraente di unione civile, e naturalmente coloro il cui consenso viene estorto.
  • Sciogliimento dell’unione civile
    Si può sciogliere l’unione civile, non solo in caso di morte, e di dichiarazione di presunta morte, di uno dei due soggetti della coppia, ma anche in caso di richiesta di uno dei due o entrambi davanti all’ufficiale di stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta quando decorrono i tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento. Le conseguenze, a livello patrimoniale, sono disciplinate dal Codice civile.
  • Da quando sarà possibile unirsi civilmente?
    Le unioni civili per coppie omosessuali sono un istituto giuridico del tutto nuovo e avranno bisogno di indicazioni per gli ufficiali dell’anagrafe circa le iscrizioni, le trascrizioni, le annotazioni. Si dovranno stabilire anche cose pratiche e quotidiane come, ad esempio, dove decidere di celebrare. La legge dà fino a sei mesi di tempo per scrivere i decreti attuativi, e poi altri due alle Camere per valutarli: se quest’ultimo termine non verrà rispettato, la legge sarà operativa. Entreranno comunque in vigore norme transitorie con un decreto del presidente del Consiglio entro 30 giorni.
  • Sindaci e commissari
    La legge non ammette l’obiezione di coscienza del sindaco sulla celebrazione delle unioni. Nella nuova legge, infatti, il sindaco è obbligato a celebrare le unioni civili o, in subordine, a delegare qualcuno per suo conto. In caso di opposizione si commette omissione di atti d’ufficio ma, soprattutto, si va incontro al commissariamento.

Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA