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Cooperazione & Relazioni internazionali

Acquisti delle ong per l’estero, l’Iva non si paga

Il ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale ha pubblicato il primo Elenco pubblico delle "Organizzazioni della società civile (OSC) e degli altri soggetti senza finalità di lucro che hanno diritto all'esenzione

di Gianpaolo Concari

Dopo alcuni sussulti dovuti ad una colpevole dimenticanza del legislatore, il trattamento IVA degli acquisti da parte delle Ong, destinati ad essere esportati, è stato ulteriormente innovato con la pubblicazione da parte del ministero degli Esteri del primo Elenco pubblico delle "Organizzazioni della società civile (OSC) e degli altri soggetti senza finalità di lucro”.

Al momento dell’approvazione della legge n. 125/2014 si era persa per strada la norma già contenuta nell’art. 14 della legge 49/1987 che prevedeva la possibilità per le Ong di acquistare beni destinati ad essere esportati senza applicazione dell’IVA. Tale possibilità peraltro era contenuta nella VI direttiva Ce e quindi poneva l’Italia a rischio di sanzioni da parte dell’Unione europea. Al problema si era posto rimedio con una “patch”, un “cerotto” provvidenziale introdotto dall’art. 1, comma 139 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) che ha modificato l’art. 25, comma 5, della legge 125/2014 e che, nella versione attuale, riporta la seguente formulazione:

Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione Europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Nel frattempo l’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sta provvedendo alla registrazione e alla successiva trasmissione alle organizzazioni iscritte dei decreti di iscrizione di ogni singolo soggetto.

Manca ancora il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) che dovrebbe coordinare in modo definitivo tutta la materia. Al momento si usa ancora il decreto del Ministro delle Finanze n. 379/1988 che, sebbene faccia riferimento alla legge n. 49/1987, può sostanzialmente funzionare anche con la norma novellata. Tutto questo è altresì stabilito dal comma 140 dell’art. 1, legge di stabilità per il 2015 in cui si dispone che: Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 139 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1988, n. 379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988 . È opportuno osservare che, sebbene nel d.m. 379/1988 si faccia riferimento solo agli acquisti domestici e alle importazioni di beni, la normativa in questione si applica anche alle operazioni intracomunitarie, questo perché al momento dell’emanazione del decreto ministeriale le operazioni intracomunitarie non erano ancora state definite, essendo state introdotte con il d.l. 331/1991. Il nuovo decreto ministeriale dovrebbe comprenderle senza alcun problema.

La collocazione di queste operazioni al di fuori del d.P.R. 633/72 non potrà che creare confusione tra gli operatori che, alla ricerca dell’elencazione delle operazioni assimilate alle esportazioni ex art. 8-bis, non vi troveranno quelle effettuate dalle Ong e, in generale, dai soggetti della cooperazione.

In conclusione: le cessioni di beni alle Ong e destinati ad essere esportati ora sono operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8-bis, d.P.R. 633/72. Per il cedente tali operazioni non vanno a costituire il plafond, posto che questo matura solo con esportazioni dirette o in nome e per conto dell’acquirente.

E’ auspicabile che, magari utilizzando un provvedimento legislativo omnibus, le operazioni verso le Ong, come sopra indicate, siano correttamente collocate nell’art. 8-bis d.P.R. 633/72, facilitando così il lavoro degli operatori.

In foto: progetto di cooperazione Avsi in Mozambico


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