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Dalla lotta alla povertà sparisce l’«universalismo selettivo»?

Le Commissioni XI e XII della Camera stanno discutendo la legge delega contro la povertà. Ecco il punto dei lavori, con le otto principali novità. Una scheda

di Sara De Carli

Le Commissioni XI e XII della Camera stanno esaminando gli emendamenti alla delega recante norme relative al contrasto alla povertà, collegato alla legge di stabilità. Si tratta di un testo di un unico articolo e nove commi: l’esame è giunto per ora al comma 3. Le novità principali fin’ora? Eccole.

Obiettivi della delega
Alla primissima riga della delega sparisce il riferimento all’universalismo selettivo: l’inciso «secondo i principi dell’universalismo selettivo» è infatti eleminato. L’obiettivo della delega per tramite dei suoi decreti legislativi viene ridefinito così: «contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, contrastare la povertà e l'esclusione sociale, ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (qui il testo originario della delega).

La relatrice Ileana Cathia Piazzoni (PD), relatrice per la Commissione XII, rispondendo a una domanda esplicita di Antonio Placido (SI-SEL), spiega che il riferimento all’universalismo selettivo è espunto ma «è intenzione delle relatrici prevedere che la misura unica di contrasto alla povertà sia sottoposta alla prova dei mezzi».

Sparisce il riferimento al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto agli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, che nella versione iniziale era indicato come «da sentire»: da sentire resta solo il Ministero della Salute.

La misura nazionale di contrasto della povertà
Al comma a), che introduce «una misura nazionale di contrasto della povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale» viene aggiunta la specificazione di cosa si intenda con povertà, ovvero «l'impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale». Tale misura, viene esplicitato, è da garantire «uniformemente» su tutto il territorio nazionale.

Razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale
La «razionalizzazione» delle prestazioni di natura assistenziale (comma 1 lettera b) diventa «riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà», quindi con una delimitazione precisa e molto circoscritta del campo del riordino. Vengono eliminate dal riordino le «altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero», cui si faceva inizialmente cenno. Resta la già prevista esclusione dal riordino delle prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario, mentre si aggiungono le prestazioni «rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità».

Riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali
La lettera c) del comma 1, che parlava del «riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali» diventa una delega per il «rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni», con esplicito riferimento alla legge 328/2000.

Introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto della povertà
Torna qui il riferimento alla prova dei mezzi. La misura unica di contrasto alla povertà che il Governo si appresta ad introdurre, di cui si diceva doveva consistere in un sostegno economico condizionato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione, comprendente una componente di servizi alla persona», viene ora così caratterizzata: una misura «unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed eventualmente le sue componenti, nonché all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà, realizzato secondo i principi di cui alla lettera e)». Si aggiunge un comma a) bis che prevede che la misura «si componga di un sostegno economico e di una componente di servizi alla persona assicurata dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera a), e sia garantita uniformemente su tutto il territorio nazionale».

Nella discussione l’onorevole Marisa Nicchi (SI-SEL) ha dichiarato «inaccettabile» che il sostegno economico a persone in stato di povertà sia condizionato all’adesione a progetti di attivazione, mentre l’onorevole Giulia Di Vita (M5S) ha mosso dubbi sugli effettivi dati sull’efficacia del SIA, gli esiti della cui sperimentazione sono incerti e risalgono al 2014 e chiesto che venissero richiamate le sentenze recenti del Consiglio di Stato sull’Isee. Ha chiesto anche di introdurre il principio della valutazione dell’impatto sociale dei progetti personalizzati.

Estensione graduale dei beneficiari
La lettera c) del comma 2 prevedeva una graduale estensione dei beneficiari e un graduale incremento del beneficio, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (il provvedimento, che pure è il primo piano sistematico di lotta alla povertà, secondo l'Alleanza contro la povertà almeno fino al 2020 raggiungerà soltanto 3 poveri su 10, ovvero 1,2 milioni rispetto a 4,1). Scompare di fatto – o quantomeno si smussa – la priorità che veniva riconosciuta «ai nuclei familiari con figli minorenni e successivamente dai soggetti con maggiore difficoltà di inserimento e di ricollocazione nel mercato del lavoro»: ora la priorità è allargata, mettendoli tutti sullo stesso piano, a «nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone con più di 55 anni di età in stato di disoccupazione».

Anche i progetti personalizzati vengono dettagliati in riferimento alla legge 328 e alle linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva varate in Conferenza Unificata: «i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale di cui alla lettera a) siano predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione, secondo principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari della misura».

Sospensione e rinnovo della misura
Viene prevista all’articolo 2 comma e) la possibilità di rinnovare il beneficio, in maniera subordinata alla verifica del persistere dei requisiti, ai fini del completamento o della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale, nonché delle cause di sospensione e decadenza dal medesimo beneficio. Per Marisa Nicchi (SI_SEL) la possibilità del rinnovo del beneficio non è ancora pienamente soddisfacente. Si aggiunge (comma f) la «previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari da parte dell'INPS».

La fase transitoria
Che sarà della social card e delle altre misure, una volta che nascerà la misura unica? Lo prevede il comma 3 lettera a): è previsto un riordino con «il loro assorbimento nella misura unica» nello specifico della Carta acquisti è previsto che «il completo assorbimento avvenga nel momento in cui la misura di cui al comma 1, lettera a), copra le fasce di popolazione interessate»: nessun buco quindi, la social card resta finché tutti quelli che ne beneficiano avranno la nuova misura.

Foto Sean Gallup/Getty Images


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