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L’Alternanza Scuola-Lavoro non è quello che pensate: tutte le FAQ

L’alternanza non è trascorrere un certo numero di ore in azienda, per concretizzare ciò che si è studiato sui banchi di scuola e nemmeno un ponte fra la scuola e il mondo del lavoro. L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica, che può rivoluzionare la scuola. Da qui occorre ripartire

di Sara De Carli

Che cos’è l’alternanza scuola lavoro?
L’alternanza scuola lavoro esiste da anni, ma la legge 107/2015 (la “Buona Scuola”) l’ha resa obbligatoria: nel corso dell’ultimo triennio della scuola secondaria superiore, tutti gli studenti devono fare attività in alternanza per almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei. Il primo anno dell’obbligo è stato il 2015/16. L’alternanza però non è trascorrere delle ore in azienda, per concretizzare ciò che si è studiato sui banchi di scuola. La legge definisce l’alternanza scuola lavoro come una metodologia didattica: significa ripensare tutto il fare scuola, passando da un apprendimento basato sulle conoscenze (sapere) a uno basato sulle competenze (sapere, saper fare, saper essere), cruciale per il futuro. L'alternanza come momento non pone problemi quasi a nessuno, è l'alternanza come metodo didattico ad essere apprezzata o al contrario contestata. Per indicare le potenzialità dell'alternanza intesa in questo modo, come metodologia didattica che può rivoluzionare la scuola, c'è anche chi parla di un'alternanza "trasformativa", distinguendola da una alternanza "prestazionale" governata dall'esigenza di allineare le competenze forntite dalla scuola a quelle richieste dalle aziende e dal mercato del lavoro.

Chi può accogliere gli studenti?
Le “strutture ospitanti” possono essere imprese o associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organismi del Terzo Settore, ordini professionali, musei, istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nel patrimonio ambientale, nella promozione sportiva, uffici centrali e periferici del MIBACT. Ogni percorso di alternanza prevede una apposita convenzione fra scuola e struttura ospitante. Le convenzioni nazionali siglate dal Miur sono una cinquantina, più una trentina in pipeline. L’alternanza può essere svolta anche all’estero. È previsto che ogni studente abbia un tutor scolastico e un tutor aziendale.

Le attività sono indicate dalla legge?
No, c’è un progetto personalizzato per ogni studente. Le attività però devono essere «coerenti con il progetto educativo». Oltre alle ore di tirocinio nel contesto lavorativo, rientrano nell’alternanza le attività di preparazione, di orientamento, di project work, gli incontri con esperti del mondo del lavoro… Non è necessario andare in azienda: esiste anche la modalità dell’impresa formativa simulata. Le attività di alternanza possono essere svolte durante le ore di lezione o durante le vacanze e l’estate.

Esistono finanziamenti ad hoc?
La Buona Scuola stanzia 100 milioni annui per le scuole per sostenere l’alternanza, in parte utilizzabili per retribuire le ore aggiuntive fatte dai tutor scolastici (non ci sono invece risorse per retribuire i tutor aziendali). Un bando PON di cui a breve saranno resi noti gli esiti ha stanziato altri 140 milioni di euro di fondi europei per progetti di alternanza che insistono su tre filoni: alternanza in filiera, artigianato e PMI (reti di strutture ospitanti che abbiano meno di 15 dipendenti) e alternanza all’estero, con copertura delle spese di trasporto, vitto e alloggio. Chi assume uno studente conosciuto attraverso l’alternanza scuola lavoro ha un esonero contributivo di 3.250 euro annui per tre anni. Lo School Bonus prevede un credito d’imposta per le donazioni liberali a favore dell’occupabilità degli studenti.

Sono previsti corsi di formazione?
Per i ragazzi è prevista una formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro (con tanto di attestato di frequenza e prova di verifica) e sui temi di diritti del lavoro: in arrivo c’è una nuova piattaforma del MIUR che fornirà fra le altre cose la formazione sulla sicurezza, realizzata da INAIL. Il Piano Nazionale Formazione, in vigore da ottobre 2016, ha stanziato 6 milioni di euro per la formazione dei docenti all’alternanza.

Che differenze ci sono con apprendistato, tirocinio e stage?
Nell’alternanza scuola lavoro l’inserimento in azienda non è un rapporto di lavoro e le competenze apprese nei contesti operativi sono finalizzate a all’educazione, non all’addestramento a una mansione o a un profilo professionale. L’apprendistato invece è un contratto di lavoro, con una retribuzione, che prevede che una parte della formazione (anche quella necessaria per conseguire un titolo di studio) possa essere svolta on the job. Il tirocinio curricolare è in effetti un momento dell’alternanza, quello svolto all’esterno della scuola. Diverso invece è lo stage o tirocinio inteso come primo ingresso nel mondo del lavoro.

In foto, alternanza scuola-lavoro in Loccioni


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