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Arbitro Bancario Finanziario: ecco il portale

Uno strumento semplice e interattivo che assiste i clienti di servizi bancari, finanziari e di pagamento (ricorrenti) nell'invio dei ricorsi tramite un'apposita procedura guidata e consente di gestire tutte le fasi della procedura

di Marco Marcocci

Da oggi, se avete un problema con una banca o un intermediario finanziario basta un click del mouse.

È, infatti, attivo il Portale dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che consente ai clienti di servizi bancari, finanziari e di pagamento (ricorrenti) di trasmettere e gestire i ricorsi interamente online. Il Portale è uno strumento semplice e interattivo che assiste gli utenti nell'invio del ricorso tramite un'apposita procedura guidata e consente di gestire tutte le fasi della procedura. Per presentare un ricorso online all'ABF, occorre registrarsi al Portale tramite il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. In una seconda fase il Portale sarà accessibile anche da parte degli intermediari.

Fino al 30 giugno 2019, sarà possibile presentare il ricorso anche in modalità cartacea nei soli casi indicati sul sito internet dell'ABF.

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Istituito nel 2009, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) opera attualmente in sette collegi dislocati sul territorio (Milano, Napoli, Roma, Torino, Bologna, Bari e Palermo) e dalla sua nascita ad oggi a risolto circa 72.000 controversie.

Costituisce quindi un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato.

L’ABF assume la caratteristica di essere un sistema “stragiudiziale” in quanto la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario ed è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.

Può ricorrere all’ABF chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali – o sia entrato soltanto in relazione – con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento. Le questioni da sottoporre all'Arbitro non possono però riguardare operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009. Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice. Peraltro le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

In conclusione, c’è l’ABF… passate parola!!!


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