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Azzardo e luoghi sensibili: la Circolare del Ministero dell’Interno

Per il rilascio da parte delle Questure delle licenze per la raccolta di scommesse su competizioni sportive e su eventi non sportivi, la gestione di sale bingo e l’installazione di apparecchi VLT sarà richiesto il rispetto delle normative regionali e comunali in tema di distanze. Lo prevede una Circolare del Ministero dell'Interno

di Marco Dotti

Con una Circolare datata 19 marzo 2018, il Ministero dell'Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale) interviene con alcune «indicazioni operative» sul tema della distanza minima dai luoghi sensibili di sale gioco (vlt), sale Bingo e licenze per l'attività di scommesse.

La competenza in tema di autorizzazione che abilita all’esercizio della raccolta di scommesse su competizioni sportive e su eventi non sportivi, alla gestione di sale bingo e, infine, all’installazione di apparecchi da gioco di tipo Videolottery (VLT) spetta infatti al Questore.

E qui si è posta un punto critico. Per l'attività di raccolta scommesse e di altre forme di "gioco lecito" le Questure devono verificare solo i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza o devono accertare anche il rispetto delle normative regionali e comunali in materia di distanze minime di queste attività dai cosiddetti "luoghi sensibili" (ospedali, scuole, case di riposo, chiese, etc.)?

Finora, si propendeva per la prima risposta: le Questure non devono accertare anche il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili. Ma, leggiamo nella Circolare del 19 marzo, «questo orientamento oggi va sottoposto a riesame alla luce di una serie di elementi sopravvenuti nel tempo».

Proprio questi elementi sopravvenuti (per il dettaglio trovate la Circolare in pdf in calce all'articolo) configurano un sistema per cui «il Questore è chiamato a verificare la sussistenza non solo dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia, ma anche da altre fonti normative».

LEGGI IL COMMENTO ALLA CIRCOLARE DI MAURIZIO FIASCO

In particolare, in sede di rilascio della licenza in base all'articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps) «il Questore deve tener conto della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime dai luoghi qualificati come "sensibili"». Una linea interpretativa che, leggiamo nella Circolare, so accorda «con l'orientamento che va consolidandosi nella giurisprudenza amministrativa».

La giurisprudenza che va consolidandosi in sede amministrativa mette sempre più in evidenza come una licenza ex art. 88 del Tulps può essere rifiutata da motivi di igiene. Il Questore puà allora assegnare «rilievo a cause ostative attinenti al mancato rispetto di normative regionali o locali che, in funzione di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fissino limiti alla localizzazione di sale gioco».


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