Politica & Istituzioni

Se lo stipendio è sotto gli 858 euro, al lavoro dico no

Il provvedimento è stato approvato oggi dal Senato con 149 voti favorevoli, 110 contrari e 4 astensioni. Il Governo ha lavorato sui problemi sollevati dal Garante per la Privacy, mentre sono pochi i nodi politici affrontati: qualche correzione sulla disabilità, il già celebre "emendamento Lodi"... La vera novità? Un'offerta di lavoro congrua e quindi da accettare dovrà valere almeno 858 euro

di Sara De Carli

Primo ok per il Reddito di Cittadinanza. Il Senato questa mattina ha approvato con modifiche il ddl di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (A.S. n. 1018). Il provvedimento è stato approvato con 149 voti favorevoli, 110 contrari e 4 astensioni. Il Reddito di Cittadinanza passa ora alla Camera, dove verosimilmente sarà modificato: il Governo infatti ha più volte indicato la Camera come luogo in cui sarebbero stati sciolti alcuni nodi problematici, su cui ha garantito attenzione, a cominciare dalla disabilità e dalla scala di equivalenza che penalizza le famiglie con figli minori. Pochi gli emendamenti approvati (li trovate tutti riportati nell’allegato). Quelli del Governo vanno sostanzialmente a risolvere i problemi indicati dal Garante per la Privacy. Così, ad esempio, il «monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc» diventa il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc» (emendamento 3.800)

Per il resto, abbiamo otto novità:

  • l’emendamento già ribattezzato “Lodi”, per cui i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea per comprovare la composizione del nucleo familiare dovranno produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana (emendamento 2.512 testo 2)
  • non ha diritto al RdC il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa (emendamento 2.518)
  • sulla disabilità, è arrivata qualche precisazione ma nulla ancora che riguardi questioni economiche: le persone con disabilità, prima sostanzialmente escluse dai percorsi proprio in quanto disabili, «possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68» e l’offerta di lavoro congrua, per i nuclei che comprendono persone con disabilità, sarà sempre entro la distanza di 100 km (emendamento 4.9 – testo 3)
  • la più importante novità quella prevista dall’emendamento 4.104, che va a precisare cosa sia una offerta di lavoro congrua (già definita dall’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150): per i beneficiari di Rdc, un’offerta di lavoro congrua deve essere «superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione», ovvero il 10% in più dei 780 euro, pari a 858 euro al mese. L’obbligo di accettare un lavoro (e le relative penalizzazioni) scatterà quindi solo per le offerte che prevedono almeno questa cifra.
  • le ore per i lavori socialmente utili salgono dalle 8 inizialmente previste a un massimo di 16, con il consenso di entrambe le parti (emendamento 4.141 – testo 3). È l’unica modifica, fra le 10 suggerite dall’Alleanza contro la Povertà, ad essere stata per il momento accolta
  • l’impossibilità di usare il Reddito di Cittadinanza per l’azzardo resta, con una precisazione: «al fine contrastare fenomeni di ludopatia» diventa «al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza del disturbo da gioco d'azzardo (DGA)» (emendamento 5.64)
  • In sede di prima applicazione del RdC, per favorire la conoscenza della nuova misura, l'INPS «è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili» con quelli previsti per accedere alla misura
  • L’impresa che assume un beneficiario di RdC, godendo di una parte del reddito stesso, dovrà restituire la cifra nel caso in cui licenzi il beneficiario di RdC «nei trentasei mesi successivi all'assunzione».

Photo by Oliver Hale on Unsplash


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