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Art Bonus: disco verde ad abbonamenti e voucher

L’accoglimento si è reso possibile grazie al parere espresso dal Mibact il quale ha precisato che le Fondazioni liriche sinfoniche e i Teatri nazionali rientrano tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali ammesse al riconoscimento del credito d’imposta Art bonus, e che la rinuncia al voucher possa qualificarsi quale erogazione liberale in denaro ammissibile all’agevolazione fiscale dell’Art Bonus

di Marco D'Isanto

Per i Teatri nazionali, i Musei e le Fondazioni Liriche iscritte alla piattaforma Art Bonus arriva una buona notizia. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 40 del 15 Luglio 2020 ha accolto la tesi per il riconoscimento dell’Art Bonus ai soggetti che rinunciano al voucher per biglietti e abbonamenti acquistati prima dell’emergenza Covid-19. La tesi, esposta nell’ambito di una istanza di interpello da parte di una Fondazione di un teatro di rilevanza nazionale, ha posto il problema, che a fronte dell’annullamento degli spettacoli teatrali, l’organizzatore dell’evento provvede all’emissione, come disposto dall’articolo 88 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, a favore del soggetto acquirente che presenti un’apposita istanza di rimborso, di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione. Molti spettatori hanno però rinunciato volontariamente alla richiesta di rimborso attuata tramite il rilascio del voucher. Pertanto si chiedeva il riconoscimento dell’Art Bonus per tutti i soggetti che spontaneamente rinunciavano alla richiesta del voucher.

Il ragionamento a sostegno della tesi su esposta è che la restituzione del voucher da parte dello spettatore al soggetto emittente mediante una esplicita dichiarazione di volontà, determina in capo al soggetto titolare del voucher un atto donativo che rientra nella fattispecie agevolativa dell’Art Bonus.

L’animus donandi si esprimerebbe attraverso la cessione, da parte dello spettatore, del diritto di credito incorporato nel voucher la cui fonte di emissione è l’erogazione in danaro effettuata nell’atto originario di acquisto del biglietto o dell’abbonamento.

Analogo ragionamento è stato presentato, anch’esso tramite istanza di interpello, da un Teatro Stabile di rilevanza nazionale ed anch’esso è stato accolto negli stessi termini in cui si è espressa la Risoluzione N. 40 del 15/07/2020.

L’accoglimento si è reso possibile grazie al parere espresso dal Mibact il quale ha precisato che le Fondazioni liriche sinfoniche e i Teatri nazionali rientrano tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali ammesse al riconoscimento del credito d’imposta Art bonus, e che la rinuncia al voucher possa qualificarsi quale erogazione liberale in denaro ammissibile all’agevolazione fiscale dell’Art Bonus.

L’applicabilità dell’Art bonus è, tuttavia, condizionata all’esplicito riconoscimento della causale dell’importo ricevuto a titolo di donazione, circostanza che si ritiene assolta attraverso l’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale disposta in favore della Fondazione o dell’Associazione.

L' Art Bonus consiste in un credito d’imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

Tale credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo.


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