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La sussidiarietà in campo culturale: il caso del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Il Parco ha avviato un'iniziativa destinata ad innovare la prassi dei rapporti tra luoghi della cultura e operatori privati. Il partenariato tra pubblico e privato mira a costruire un progetto di educazione al patrimonio culturale secondo un processo condiviso tra la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni del terzo settore che dovranno garantire il perseguimento di finalità pubbliche attraverso attività orientate a promuovere la diversità culturale, l’inclusione sociale, la cura partecipativa e l’impegno della comunità nella programmazione delle attività educative

di Redazione

Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, istituto autonomo del Mibact, ha recentemente avviato una iniziativa destinata ad innovare radicalmente la prassi dei rapporti tra luoghi della cultura e operatori privati. L’iniziativa è un avviso pubblico per la realizzazione di un partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 89 comma 17 del codice del terzo settore (D. Lgs 117/2017) e destinato ovviamente agli enti del terzo settore.

Il partenariato mira a costruire un progetto di educazione al patrimonio culturale secondo un processo condiviso tra la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni del terzo settore le cui attività di interesse generale ricadono nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale.

Le proposte partenariali degli enti del terzo settore dovranno garantire il perseguimento di alcune significative finalità pubbliche attraverso un progetto orientato a promuovere la diversità culturale, l’inclusione sociale, il dialogo culturale, la cura partecipativa e l’impegno della comunità nella programmazione delle attività educative, stimolando gli istituti di istruzione e formazione locali a una progettazione congiunta delle attività educative.

Il Parco non è nuovo a fenomeni di innovazione. È stato infatti uno dei primi istituti statali a lanciare una iniziativa analoga, un partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Codice degli appalti, per la gestione di due importanti siti archeologici: il Tempio di Serapide di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli.

L’iniziativa del partenariato con enti del terzo settore nella cornice giuridica del Codice riveste una particolare importanza perché cerca di dare concreta attuazione ad un principio generale di rango costituzionale, quello della sussidiarietà, in un campo, quello del patrimonio culturale, la cui specificità, anche di tipo giuridico, pone problemi di cui bisogna tenere conto quando si affronta il tema dei beni e dei servizi pubblici culturali.

Nella dialettica tra pubblico e privato in campo culturale si sono affermati, non senza difficoltà, negli ultimi anni, alcune direttrici che in questa sede possiamo solo sinteticamente richiamare: il ricorso a strutture giuridiche private da parte delle pubbliche amministrazioni nella gestione del patrimonio culturale, l’affidamento dei servizi aggiuntivi ad imprese private, e cioè di attività strumentali alla valorizzazione dei beni culturali a soggetti privati, e una sorta di cooperazione, spesso confusa ma di grande valore, tra Pubblica Amministrazione ed enti non lucrativi.

Quest’ultima opzione aveva bisogno, e in parte ne ha ancora necessità, di una cornice giuridica nuova e dotata di maggiore armonia per declinare il principio della sussidiarietà in campo culturale. A rendere non semplice questo “territorio” è l’intreccio normativo tra codice dei beni culturali, codice dei contratti pubblici e normative legate al terzo settore. Un intreccio che deriva dall’esigenza di trovare un efficace bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti nell’ambito del patrimonio culturale a partire dalla necessità di preservare e tutelare i beni culturali e allo stesso tempo garantire una efficace valorizzazione dei beni stessi.

Due sono le innovazioni che possono ispirare una nuova dialettica nei rapporti tra pubblico e privato nel campo della valorizzazione dei beni culturali: la Convenzione di Faro ed il codice del terzo settore. La prima, recepita in Italia nel 2020 (L. 133/2020), ha riconosciuto “che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipareliberamente alla vita culturale, diritto custodito nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966)”. Tale riconoscimento ha come corollario l’incoraggiamento alla partecipazione delle comunità nella gestione e nella cura del patrimonio culturale.

Il secondo ha disciplinato una serie di istituti, come quello della concessione degli immobili culturali agli ETS (art. 71 D. lgs117/2017), il partenariato pubblico privato in campo culturale (art. 89 D. Lgs 117/2017) e gli istituti della coprogrammazione, della coprogettazione e delle convenzioni con enti del terzo settore (art. 55 e 56) che delineano una nuova frontiera nei rapporti tra Amministrazioni Pubbliche e soggetti del terzo settore.

Frontiera che è stata autorevolmente descritta dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 131/2020) lì dove individua i soggetti del terzo settore come abilitati a svolgere un’attività di interesse generale non in contrapposizione ma in armonia con l’azione del sistema pubblico. In che modo saldare questo principio costituzionale fissato nell’art. 118 della Costituzione con altri principi della disciplina costituzionale, a partire dall’art. 9 comma 2 inerente la funzioneattribuita alla Repubblica di tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione, è uno dei principali compiti che gli studiosi, i professionisti ed i decisori pubblici dovranno affrontare nell’ambito della gestione del patrimonio culturale.

Il Parco Archeologico dei Campi flegrei, ispirandosi ai principi costituzionali richiamati e declinati nel codice dei beni culturali, alla Convenzione di Faro e al codice del terzo settore, ha esperito un primo tentativo concreto per declinare il principio della sussidarietà nel delicato settore del patrimonio culturale.

*Marco D'Isanto, Consulente di Imprese e Istituzioni culturali