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Bocciato il nuovo PEI, ma «non si rischia nessun caos»

Il TAR del Lazio ieri ha annullato il decreto interministeriale n. 182/2020 sui nuovi modelli di Piano Educativo Individualizzato. Qualcuno festeggia, qualcuno no: il decreto d'altronde non era perfetto e lo stesso ministero stava già lavorando a una revisione. Che succede ora? Le associazioni sono concordi: «Vale la normativa previgente. Nessun caos, i PEI vanno fatti entro il 31 ottobre, come negli anni passati»

di Sara De Carli

No, le scuole non rischiano nessun caos. Questo il messaggio che è urgente che arrivi alle famiglie, all’indomani della sentenza del TAR del Lazio (la n. 9795 del 14 settembre 2021) che ha annullato il decreto interministeriale n. 182/2020 sui nuovi modelli di PEI-Piano Educativo Individualizzato. «Nessun caos»: è questa la frase che arriva – identica – come prima dichiarazione sia da parte di chi ha presentato ricorso contro il decreto 182 (e che quindi oggi saluta con soddisfazione la sentenza), sia da parte di chi aveva visto nel nuovo modello di PEI un certamente perfettibile, ma comunque importante passo avanti.

Quello appena iniziato infatti doveva essere il primo anno scolastico in cui i PEI si sarebbero dovuti redigere appoggiandosi al nuovo modello indicato dal decreto 182 (qui ancora l’altro ieri ne avevamo riassunto le novità e i nodi critici) e in queste ore concitate scuole e famiglie si interrogano sulle conseguenze della sentenza. Il TAR si è espresso a seguito del ricorso presentato lo scorso marzo da alcune associazioni, riunite sotto il Comitato #NoEsonero. Il nodo ravvisato è procedurale: il decreto legislativo 66/2017 sull’inclusione prevedeva infatti che prima del nuovo modello di PEI avrebbe dovuto arrivare un altro decreto, quello sulla certificazione e sul profilo di funzionamento, la "testa" del nuovo approccio. La sentenza vale per tutta Italia e per tutte le scuole perché il decreto interministeriale è stato giudicato dal TAR alla stregua di un “regolamento”. “Che succede ora?”: è questa la domanda a cui è urgente dare risposta.

«Il PEI – cioè un Piano annuale per ciascun alunno con disabilità – va elaborato e va redatto entro il 31 ottobre. Va verificato entro fine giugno e deve essere soggetto a verifiche periodiche durante l'anno: tutte queste scadenze erano previste dal decreto legislativo 66/2017, non nel decreto ministeriale 182 che ora è stato annullato», precisa Vincenzo Falabella, presidente della Fish. «Tutto questo era già pienamente in vigore e resta ovviamente in vigore anche dopo la sentenza del TAR. Come restano le norme sul GLO, in particolare i commi 10 e 11 dell'art. 15 della L. 104 modificata dal Dl 96 del 2019: la composizione del GLO lì indicata dice che tutti i docenti (non solo l’insegnante di sostegno) ne fanno parte, così come i genitori e lo stesso studente alle superiori. Senza dimenticare tutte quelle "figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagisco con la classe e l'alunno con disabilità" che possono portare elementi informativi utili per la costruzione condivisa ed ampia del PEI». La Fish, pur evidenziando molti dei rilievi espressi nel ricorso, aveva scelto un confronto collaborativo con il Ministero, per fare in modo che quest'ultimo modificasse gli aspetti assolutamente critici e che potessero retringere il diritto degli alunni con disabilità e delle famiglie ad un percorso condiviso con i compagni, con i giusti e adeguati sostegni. L'obiettivo era proprio quello di evitare che si determinasse un arresto così importante come quello che oggi impone il TAR rispetto agli elementi innovativi del decreto, che invece erano degni di nota. Peraltro, sottolinea Falabella, il TAR ha posto l’accento sul fatto che il decreto abbia agito in “eccesso di delega” (per esempio intervenendo su come determinare la quantità dei sostegni) rispetto al contenuto della delega previsto dal decreto legislativo 66/2017, sulla modalità di redazione del PEI e sul coordinamento degli interventi.

«Del resto anche nell’anno scolastico 2019/20 e nel 2020/21, quando già era in vigore il decreto legislativo 66/2017 e ancora non c’era il decreto 182 il PEI è stato fatto per ciascun alunno», annota Gianfranco de Robertis, avvocato e consulente di Anffas. Allo stesso modo i in tali anni scolastici i GLO si sono riuniti, hanno redatto i PEI, li hanno verificati a fine anno, hanno fatto una proposta di quantificazione delle ore di sostegno: «tutto in ossequio all’articolo 7 del decreto legislativo 66/2017. Le tempistiche quindi non sono in discussione». Come pure sta nel decreto 66, articolo 9 – non nel decreto 182 ora annullato – «la necessità che nel GLO partecipi la famiglia e che questa partecipazione sia supportata da “figure esterne” che interagiscono con l’alunno con disabilità e con la classe. Anzi, se nel decreto 182 si parla di un solo esperto, nel decreto 66 si parla al plurale di "figure esterne"», sottolinea de Robertis. Insomma, al di là della necessità di analizzare puntualmente la sentenza – cosa che richiede del tempo – «dobbiamo rassicurare le nostre famiglie che rispetto all’anno scorso non ci sarà il caos, ci sarà lo stesso sistema che c’è stato finora». Non viene meno nemmeno la possibilità di fare riferimento all’ICF e al modello biopsicosociale: «Non c’è più un modello da utilizzare, ma culturalmente già il decreto 66 fa riferimento all’ambiente inclusivo e alla necessità di lavorare sul contesto classe e sull’ambiente, sui contesti. Questo non viene meno». In queste ore convulse sono state messe in discussione anche le 25 ore di formazione obbligatoria per tutti i docenti che insegnano in una classe in cui è presente un alunno con disabilità, previste dalla legge di bilancio: ma "la sentenza non interferisce per nulla con i corsi di aggiornamento obbligatorio di 25 ore che dovranno svolgersi proprio per favorire la presa in carico del progetto inclusivo da parte di tutti i docenti curriculari. Oggi piu necessaria che mai», precisa De Robertis.

CoorDown è una delle associazioni che ha presentato il ricorso al TAR. Antonella Falugiani, la presidente, è ovviamente soddisfatta della sentenza ma nel commentarla parte proprio dal desiderio di «tranquillizzare quanti stanno affermando che tutto questo genererà caos. Non sarà così. Come abbiamo evidenziato nel ricorso, non ci sarà un vuoto normativo in quanto, dopo l’annullamento di un decreto, si applica quello previgente che insegnanti e dirigenti conoscono bene essendo stato applicato fino alla scorsa primavera. Il buon senso ci dice che si continueranno a fare i PEI così come sono stati fatti nella scorsa primavera, tutto quello che esisteva prima esiste oggi, non c’è un vuoto normativo, nessuno lo voleva questo. Non credo che il lavoro sia finito, dobbiamo proseguire e far tesoro degli spunti dati anche dalla sentenza su come deve essere interpretato l’accomodamento ragionevole, sul fatto che è il contesto che si deve adeguare all’alunno e non viceversa. I punti che contestavamo sono noti a tutti, ma ovviamente c’erano cose buone: solo che non superavano la gravità dell’esonero deciso dal consiglio di classe o il fatto che la famiglia partecipasse al GLO anziché essere membro del GLO. Cose che ci portavano indietro di anni».


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