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Linee guida del nuovo 5 per mille: vediamoci chiaro

Il rendiconto dovrà essere suddiviso in tre parti: la prima che contenga la scheda anagrafica e le informazioni relative all’ente; la seconda deve fornire un rendiconto delle spese sostenute riconducendo le singole spese a 5 macro voci (risorse umane, spese di funzionamento, spese per acquisto beni e servizi, spese per l’attività di interesse generale, accantonamento); la terza parte, invece, deve contenere un elenco di tutti i giustificativi di spesa a supporto degli importi che sono stati inseriti

di Gabriele Sepio

Arrivano le linee guida per il nuovo 5 per mille ridisegnato dalla riforma del Terzo settore. Con il decreto direttoriale n 488 appena pubblicato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce alle realtà non profit i chiarimenti necessari per poter adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti dal D.P.CM. del 23 luglio 2020. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e quali sono le novità di maggior rilievo.

Anzitutto è importante precisare che le linee guida pubblicate si riferiscono ai soli enti del volontariato. Una categoria questa che quando diventerà operativo il registro nazionale del Terzo settore (RUNTS) sarà sostituita da quella degli “enti del Terzo settore” (ETS). Con la conseguenza che le nuove regole dettate dal decreto sopra citato trovano applicazione nel periodo transitorio per le sole organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS destinatarie del contributo del 5xmille. Con la messa in funzione del RUNTS, invece, le linee guida diventeranno obbligatorie per tutti gli enti che, una volta iscritti al Registro, assumono la qualifica di ETS. Per quanto riguarda le tempistiche di adozione, invece, il decreto direttoriale precisa che le linee guida sono già operative con riferimento al contributo del 5xmille relativo all’esercizio 2020. Pertanto, gli enti che lo abbiano percepito dovranno, entro un anno dalla ricezione delle somme, predisporre un apposito rendiconto, corredato dalla relazione illustrativa.

Con particolare riferimento a questi due documenti, le linee guida forniscono importanti chiarimenti sulle modalità di redazione. Anzitutto viene messo a disposizione delle realtà non profit un modello esemplificativo di come debba essere strutturato il rendiconto. All’interno di questo documento sarà necessario indicare i seguenti elementi:

  • i dati identificativi del beneficiario, ovvero la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale;
  • l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo;
  • le spese sostenute per il funzionamento dell’ente, ivi incluse quelle per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa;
  • le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  • eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Pertanto, il rendiconto dovrà essere suddiviso in tre parti: la prima che contenga la scheda anagrafica e le informazioni relative all’ente; la seconda deve fornire un rendiconto delle spese sostenute riconducendo le singole spese a 5 macro voci (risorse umane, spese di funzionamento, spese per acquisto beni e servizi, spese per l’attività di interesse generale, accantonamento); la terza parte, invece, deve contenere un elenco di tutti i giustificativi di spesa a supporto degli importi che sono stati inseriti. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle spese sostenute e riportate nel rendiconto. Queste per essere ammissibili non solo devono essere pertinenti alle attività statutarie svolte dall’ente ma per di più effettive, comprovabili, tracciabili, contabilizzate e legittime.

Per quanto concerne, invece, la relazione illustrativa che gli enti sono tenuti a predisporre, questa dovrà essere strutturata in forma discorsiva e dovrà contenere una parte (massimo una pagina) in grado di fornire una presentazione dell’ente delle sue finalità ed un’altra in cui dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di cinque per mille.

Attenzione però perché l’adempimento relativo alla predisposizione del rendiconto e della relazione, grava in capo ai soli enti che abbiano percepito somme superiori a 20mila euro. Diversamente per i percettori di importi inferiori a tale soglia, sussiste solo un obbligo alla conservazione dei documenti redatti per dieci anni. Infine, i soli enti percettori del 5xmille per somme superiori a 20mila euro sono tenuti a pubblicare, in un’ottica di trasparenza, sul proprio sito internet il rendiconto e la relazione illustrative e darne comunicazione entro giorni al Ministero del lavoro. Questo ultimo chiarimento è molto importante e consente di evitare ulteriori aggravi per gli enti che percepiscono somme si importo ridotto.

Importante è ribadire che gli adempimenti descritti sono obbligatori e in caso di inottemperanza il Ministero del lavoro, come chiarito nelle stesse linee guida, potrà diffidare l’ente a provvedervi entro trenta giorni. In caso di inerzia è prevista una sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

Con la pubblicazione delle linee guida relative al 5 per mille si chiude quindi un altro importante tassello della riforma del terzo settore attraverso il quale vengono forniti gli strumenti per valorizzare questa fondamentale misura di sostegno alle attività di interesse generale degli ETS.


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