Norme capestro
L’Ungheria pone vincoli economici all’ingresso dei volontari, la Corte di Giustizia europea li cancella
La Corte ha chiarito che uno Stato membro non deve in alcun modo richiedere condizioni supplementari per quanto riguarda la prova dell’esistenza di risorse sufficienti
La Corte di Giustizia europea con sentenza alla causa n. C-525/23 ha chiarito che relativamente al rilascio del permesso di soggiorno a un cittadino per motivi di volontariato, uno Stato membro non deve in alcun modo richiedere condizioni supplementari per quanto riguarda la prova dell’esistenza di risorse sufficienti.
Il caso specifico è quello di un cittadino Paese terzo che a giugno del 2020 presentò una domanda di rinnovo del suo permesso di soggiorno in Ungheria, in quanto voleva svolgere attività di volontariato presso la Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület (Associazione Mahatma Gandhi per i Diritti dell’Uomo). Nel presentare la domanda il richiedente il permesso di soggiorno precisò che suo zio, cittadino britannico, gli avrebbe garantito le risorse necessarie durante il periodo in cui lui doveva svolgere attività di volontariato. Nel corso del procedimento amministrativo il cittadino del Paese terzo che richiese il permesso di soggiorno aveva qualificato l’aiuto finanziario da parte di suo zio ora come prestito, ora come atto di liberalità. Le autorità ungheresi hanno respinto la domanda in quanto lo zio non poteva essere considerato un “familiare” ai sensi del diritto nazionale.
A quel punto l’interessato si opposto e la Corte di Budapest-Capitale ha accolto il suo ricorso, affermando che i mezzi di sostentamento di cui deve disporre il richiedente il permesso di soggiorno possono anche derivare da redditi o da beni patrimoniali legalmente acquisiti, a prescindere dal fatto che si trattasse di redditi propri o di redditi messi a sua disposizione da un terzo.
La Corte Suprema ungherese ha però annullato questa decisione, affermando che, anche se le risorse necessarie possono essere fornite da una persona che non è un familiare, è necessario stabilire se si tratta di un reddito o di un bene patrimoniale precisando anche a quale titolo queste risorse sono state ricevute e se è possibile averne la disponibilità illimitata e definitiva, come se si trattasse di fondi propri. A questo punto la Corte di Budapest-Capitale ha adito la Corte di Giustizia Europea, in via pregiudiziale, in quanto ha ritenuto che tale sentenza non fosse conforme con quanto disciplinato dal diritto dell’Unione Europea.
La Corte di Giustizia europea si è espressa affermando che quando un cittadino di un Paese terzo presenta la domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro ha diritto a ricevere il permesso di soggiorno se sono rispettate le condizioni generali e specifiche sulla normativa europea riguardante l’ingresso ed il soggiorno nell’Unione europea dei cittadini di Paesi terzi, per motivi, tra l’altro, di volontariato. Pertanto la Corte Europea ritiene che uno Stato membro non può decidere autonomamente di introdurre condizioni supplementari, che si aggiungano a quelle previste dalla direttiva.
Inoltre la Corte di Giustizia europea si è espressa chiarendo che la nozione di “risorse” deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione, e deve essere interpretata in modo uniforme, e di portata ampia. Per quanto attiene le risorse sufficienti, bisognerà limitarsi a verificare, se la persona che richiede il permesso di soggiorno sia in grado o meno di disporne. La Corte ritiene quindi che altri criteri specifici riguardanti, in modo particolare la natura e la provenienza di tali risorse o le modalità secondo cui la persona che richiede il permesso di soggiorno dispone di tali risorse, devono essere ritenute condizioni supplementari vietate.
Infine la Corte di Giustizia europea ha ritenuto, relativamente alla constatazione di eventuali incongruenze che possano emergere nelle dichiarazioni rilasciate dal soggetto di un Paese terzo che richiede il permesso di soggiorno, che questa condizione non può essere ritenuta sufficiente per giustificare il diniego se esaminando il caso risulta che il cittadino del Paese terzo potrà disporre effettivamente di risorse sufficienti.
Nella foto LaPresse il primo ministro ungherese Viktor Orban
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