Il vademecum della Garante infanzia

Minori allontanati dalle famiglie: 18 regole per fare meglio

L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, presenta un documento in 18 punti per fare chiarezza sulle regole già previste dalla legge nei casi di prelevamento di minori, «troppo spesso inosservate». E dopo l'allontanamento? «La spesa pubblica per i minori in comunità supera 1,3 miliardi di euro l’anno, risorse che potrebbero sostenere direttamente le famiglie fragili»

di Chiara Ludovisi

bambino

L’alienazione parentale – Paf non esiste. Nessun minore può essere costretto a vedere un genitore che non vuole vedere. Né, tantomeno, deve essere allontanato dalla famiglia per questo.

L’uso della forza non deve mai essere impiegato per eseguire l’allontanamento, se non in caso di emergenza. E le risorse vanno investite per sostenere le famiglie fragili, più che per finanziare le comunità per minori.
Soprattutto, l’allontanamento del minore deve «tornare a essere una misura eccezionale».

Sono alcune regole scritte e imprescindibili, già previste dalla normativa vigente sull’allontanamento dei minori ma «troppo spesso inosservate»: lo ha detto Marina Terragni, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, presentando oggi alla stampa il documento dal titolo Prelevamento dei minori. Facciamo il punto.

Marina Marconato e Marina Terragni

Una sorta di vademecum in 18 punti, in cui mette a fuoco e spiega alcuni concetti fondamentali rispetto a quello che ha definito un «tema molto sensibile, specialmente dopo la vicenda della famiglia nel bosco. Che è una favola, rispetto a tante storie ben più drammatiche di cui veniamo a conoscenza», ha affermato.

«Abbiamo sentito poco fa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlare in conferenza stampa della possibilità di una nuova attività legislativa sul tema. Abbiamo in dirittura d’arrivo il disegno di legge Roccella-Nordio sull’affido. Intanto, però, abbiamo già le leggi che ci dicono chiaramente cosa si deve fare e cosa invece non si deve assolutamente fare. Con questo documento vogliamo fare il punto proprio su quanto previsto dalle leggi già in vigore: un lavoro che crediamo utile e che è stato realizzato grazie alle avvocate Marconato e Capuano e insieme a Elvira Reale, che sta elaborando l’agenda dei diritti dei minori nei procedimenti giudiziari, che contiamo di presentarvi al più presto».

Terragni ha quindi passato in rassegna i quesiti affrontati nel documento, scaricabile da oggi sul sito dell’Autorità Garante.

Articolo 403: quando si può allontanare un minore

Innanzitutto, va chiarito in quali circostanze per il minore ci possa essere il prelevamento forzoso. Questo è consentito solo nei casi di emergenza previsti dall’articolo 403 del Codice civile, cioè quando il minore si trovi in stato di abbandono morale o materiale, o in una situazione di grave pregiudizio o pericolo imminente per la salute. «È l’unica ipotesi di collocamento extrafamiliare prevista dal Codice civile e ha natura cautelare», ha ricordato Terragni. «Eppure, nella pratica l’allontanamento avviene anche nell’ambito di conflitti tra genitori, o in caso di rifiuto genitoriale, in contrasto con il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, trasformandosi da misura residuale a risposta a conflitti tra adulti».

Come (non) deve avvenire un prelevamento

Uno dei punti più delicati riguarda le modalità operative. Non è previsto, chiarisce l’Autorità, che il prelevamento sia compito delle forze dell’ordine, «fatti salvi i casi di assoluta emergenza riconducibili all’articolo 403». Il ruolo centrale spetta ai servizi sociali, che «hanno autonomia professionale e sono chiamati ad agire nell’esclusivo interesse del minore», ha ricordato Terragni. «Qualora il minore opponga resistenza al trasferimento, l’operazione deve essere immediatamente sospesa e la situazione riferita al giudice».

L’ascolto del minore, un diritto inviolabile

La legge prevede l’ascolto diretto del minore da parte del giudice per tutti i ragazzi dai 12 anni in su e anche per i più piccoli, se ritenuti capaci di discernimento: «Laddove questo non avvenga, il procedimento può essere soggetto ad annullamento, a pena di nullità», ha ricordato Terragni.
«Una pratica che invece non sempre viene rispettata», osserva la Garante.

Dopo l’allontanamento: famiglia o struttura?

In caso di allontanamento, la destinazione prioritaria del minore deve essere l’accoglienza in famiglia, presso familiari o famiglie affidatarie.
«Il collocamento in struttura dovrebbe essere l’extrema ratio», ha detto Terragni, che ha però riferito i «numeri importanti» contenuti nel Quaderno 66 sui minori accolti in famiglia, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con dati 2024 e di cui sarà pubblicato l’aggiornamento, probabilmente a maggio, con i numeri del 2025.

Nel 2024 circa 25mila minori risultavano ospitati in strutture residenziali, contro circa 16mila in affido familiare, dati che escludono i minori stranieri non accompagnati.

Le risorse investite sono consistenti: «Con un costo medio di circa 150 euro al giorno per minore, la spesa pubblica per i minori in comunità supera 1,3 miliardi di euro l’anno. Risorse che potrebbero sostenere direttamente le famiglie fragili, evitando separazioni non necessarie e ulteriori traumi per i bambini», ha osservato Terragni.

La bugia della PAS e la «tortura» delle terapie di riunificazione

Alla base di tanti allontanamenti, secondo quanto riferito dall’Autorità Garante, ci sarebbe anche il rifiuto genitoriale, spesso diretto verso il padre, che però «non può essere automaticamente interpretato come patologia del minore, né tantomeno come prova di un condizionamento dell’altro genitore», si legge nel documento.

La cosiddetta sindrome di alienazione parentale – Pas è «non riconosciuta e stigmatizzata dalla comunità scientifica e dagli organismi internazionali, eppure ancora presente in alcune prassi giudiziarie», ha detto Terragni.

Infondate scientificamente e fallimentari anche le cosiddette “terapie di riunificazione”, che mirano a «resettare il minore, condizionandolo e ricondizionandolo e spesso separandolo forzatamente dal genitore amato – ma ritenuto alienante – per ricostruire il rapporto con quello rifiutato». «Si tratta di pratiche che sollevano gravi criticità scientifiche, etiche e giuridiche e che in alcuni casi sono state paragonate a vere e proprie forme di coercizione psicologica e tortura», ha detto Terragni.

Non basta fotografare, bisogna “filmare”

Per quanto riguarda i dati, «non bastano le istantanee, servono i filmati», ha detto l’Autorità Garante: «Abbiamo bisogno di valutare le situazioni nel tempo, ma anche di sapere con chiarezza quanti collocamenti avvengano per urgenza ex articolo 403, quanti nell’ambito di contenziosi genitoriali e quanti per altre ragioni. Oggi manca anche una valutazione sistematica dell’impatto traumatico connesso agli allontanamenti», osserva Terragni.

«Aspettiamo con fiducia il disegno di legge Roccella-Nordio sull’affido, che dovrebbe introdurre un censimento sistematico delle strutture e delle famiglie affidatarie e un flusso informativo dai tribunali». Infine, l’appello e la raccomandazione dell’Autorità Garante: «È il momento di investire energie economiche e politiche nelle relazioni e nel sostegno delle famiglie più fragili», ha concluso.

Qui il documento integrale

Foto di Ricky Turner su Unsplash. Foto interna e video dell’autrice

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