Fisco
Proroga dell’Iva al Terzo settore, la partita con l’Europa non è chiusa: tutto quello che c’è da sapere
La procedura di infrazione non è definitivamente archiviata: la sospensione decennale è stata pensata per offrire al legislatore il tempo necessario per definire, insieme alla Commissione europea, soluzioni più stabili e proporzionate alla specificità del modello associativo italiano
Con il Decreto attuativo della delega fiscale dedicato a Terzo settore e sport approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri arriva la proroga decennale del regime Iva degli enti associativi. Una notizia molto attesa da operatori e professionisti costretti da tempo a convivere con proroghe annuali giunte sempre all’ultimo momento lasciando nell’incertezza gli enti rispetto al regime e agli adempimenti da adottare. Dunque, fino al 31 dicembre 2035, le attività associative svolte dietro corrispettivi specifici o quote supplementari e rivolte a soci, associati, tesserati o partecipanti resteranno fuori campo Iva. In concreto, non servirà aprire una partita Iva né adempiere a obblighi di fatturazione, registrazione o dichiarazione per queste operazioni. Si tratta delle entrate più diffuse nei rendiconti degli enti associativi, pensiamo alle quote versate per partecipare a iniziative organizzate dall’ente, come corsi di formazione o eventi, oppure all’acquisto di beni, come nel caso del materiale sportivo per i tesserati. A queste si aggiungono anche i corrispettivi specifici ricevuti dalle associazioni di promozione sociale in occasione di somministrazione di alimenti e bevande a favore di una cerchia specifica di soggetti che partecipano alla vita associativa, come associati, tesserati, iscritti. Pensiamo in questo caso ai classici “circoli” presenti su tutto il territorio nazionale e spesso veri e propri polmoni di aggregazione sociale. Si tratta di entrate di natura commerciale secondo la Commissione Ue ma che non assumono oggi rilevanza né ai fini delle imposte dirette nè ai fini Iva.
È opportuno chiarire che l’intervento che sposta di un decennio la problematica legata al trattamento Iva riguarda l’intero settore associativo, non solo gli enti iscritti al Registro unico del Terzo settore (Runts), e risponde alle preoccupazioni espresse negli ultimi mesi da migliaia di realtà attive in campo sociale, sportivo, culturale e ricreativo. Questo “time out” di dieci anni, però, non mira solo a evitare che dal primo gennaio 2026 molte associazioni debbano aprire la partita Iva: la sospensione decennale è stata pensata per offrire al legislatore il tempo necessario per definire, insieme alla Commissione europea, soluzioni più stabili e proporzionate alla specificità del modello associativo italiano.
Attenzione, quindi, a pensare che la questione Iva sia stata definitivamente archiviata. Bisogna chiarire, infatti, che non si tratta di una proroga vera e propria, come siamo stati abituati negli ultimi anni. La questione delle procedure di infrazione e degli aiuti di Stato resta sullo sfondo. Come ha dichiarato il vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo è stata avviata una interlocuzione con la Commissione Ue per cercare di trovare una soluzione che non danneggi gli enti ma che sia anche compatibile con le regole sugli aiuti di Stato. Questo ovviamente per evitare che la procedura di infrazione possa concludersi con una condanna del nostro Paese e il conseguente recupero in capo agli enti dell’Iva non versata a partire dal 2010. Conseguenza, quella del recupero degli aiuti di Stato, che purtroppo stiamo già scontando in questa fase con riferimento all’Ici non versata dagli enti nel periodo 2006/2010.

Gli enti coinvolti nella proroga del regime Iva
Con la sospensione sino al 2036, il quadro cambia radicalmente. Il regime di esclusione Iva resta quindi pienamente valido per tutte le categorie richiamate dall’articolo 4, comma 4, del decreto Iva: associazioni politiche, sindacali e di categoria; associazioni religiose, assistenziali e culturali; associazioni sportive dilettantistiche; associazioni di promozione sociale; associazioni attive nella formazione extra-scolastica della persona. L’esclusione opera anche quando le prestazioni sono rese nei confronti di associazioni che svolgono la stessa attività e che appartengono, per legge, regolamento o statuto, a un’unica organizzazione locale o nazionale, oltre che nei confronti dei rispettivi soci, associati, partecipanti o tesserati. La moratoria risolve inoltre un problema pratico già segnalato dagli operatori. La somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle associazioni di promozione sociale (Aps) all’interno delle loro sedi istituzionali, pur essendo non commerciale ai fini delle imposte dirette, sarebbe diventata imponibile ai fini Iva in molti casi. Altro aspetto di interesse riguarda le società sportive dilettantistiche: anche per queste realtà resta confermata l’esclusione Iva sulle operazioni corrispettive rese verso soci, associati, partecipanti e tesserati, in accordo con quanto previsto dal decreto Omnibus.
Gli scenari futuri rispetto alla UE
Al di là degli effetti immediati, la proroga decennale apre uno spazio utile per consentire al legislatore italiano di definire una soluzione strutturale per le associazioni interessate dalla procedura d’infrazione. La questione, infatti, riguarda la necessità di individuare un modello che rispetti il diritto unionale ma che, nello stesso tempo, tenga conto della natura peculiare dell’associazionismo italiano. Il tessuto associativo nazionale è, infatti, composto da migliaia di associazioni di piccole dimensioni, radicate nelle comunità locali e spesso prive di una salda struttura amministrativa in grado di gestire grandi carichi burocratici. Realtà che non svolgono attività economica in senso proprio ma si rivolgono in via esclusiva ai propri aderenti in un contesto simile a quello mutualistico. Ecco, per tali realtà applicare in via generalizzata un impianto Iva pensato per gli operatori economici rischierebbe di produrre obblighi sproporzionati e, in molti casi, difficilmente sostenibili.
È proprio per evitare queste distorsioni che serve tempo: occorre costruire una disciplina Iva capace di graduare gli adempimenti in funzione della dimensione degli enti associativi, della natura delle attività esercitate e del loro fondamentale ruolo di aggregatore sociale, senza entrare in conflitto con i principi della direttiva Iva. Per raggiungere questo obiettivo è necessario partire da alcune consapevolezze. La gestione del quadro fiscale degli enti non profit deve uscire da un modello estemporaneo basato sulla previsione di disposizioni che, di volta in volta, introducono eccezioni alla regola. Il non profit italiano è entrato, con la riforma del Terzo settore in una fase nuova. La costruzione di un registro pubblico e una codificazione puntuale per quelle realtà che sono chiamate a svolgere in via prevalente attività di interesse generale predefinite dal legislatore ha richiesto il varo di un vero e proprio diritto tributario del terzo settore. In questo contesto quelle che abbiamo sempre inquadrato come eccezioni alla regola, con esenzioni fiscali parziali o totali, diventano pilastri strutturali intorno ai quali è stato costruito un diritto dotato di una propria autonoma dignità. Un contesto dove la gratuità, la mutualità e l’apporto dei volontari, ad esempio, divengono strumenti intorno ai quali misurare la ricchezza prodotta e il valore generato dal terzo settore. Il fisco in tutto questo, con la riforma del Terzo settore, non è rimasto indifferente. L’invio della comfort letter da parte della direzione generale Comp della Commissione Ue, con cui è stato ottenuto il via libera all’entrata in vigore delle misure fiscali previste dalla riforma, definisce e consolida questo approccio contribuendo a generare una portata innovativa che va ben oltre il dato formale. La comfort letter, infatti, amplia le maglie stringenti delle regole sugli aiuti di stato le quali mancavano, almeno fino a questo momento, di una puntuale analisi sulle specificità del terzo settore e degli enti in genere deputati a svolgere una funzione sussidiaria e privi di qualsiasi capacità di gestire discrezionalmente la ricchezza prodotta e il patrimonio accumulato. Tutto viene orientato al perseguimento del fine principale che è l’interesse collettivo o generale e non certo quello egoistico o individuale tipico delle logiche di mercato. Per questa ragione la Commissione Ue ha affermato che il Terzo settore manca di un requisito indispensabile per poter tassare la ricchezza prodotta, ovvero il “possesso” del reddito. Un principio che evidentemente stravolge il quadro generale e diventa un criterio chiave intorno al quale orientare le politiche fiscali destinate a promuovere non solo il terzo settore ma una buona parte del sistema non profit a partire dalla cooperazione che vede ancora assoggettate ad imposizione le riserve indivisibili.
Da questo approccio occorrerà partire per provare ad immaginare tra qualche anno uno scenario normativo in grado disinnescare la procedura di infrazione Iva mettendo in sicurezza la gestione degli enti associativi. A consolidare e rafforzare questo percorso contribuirà anche il Piano d’azione italiano per l’economia sociale che da poco ha concluso l’iter della consultazione pubblica per il tramite del sito del ministero dell’Economia e delle Finanze con una grande partecipazione collettiva. Tra gli obiettivi e le priorità del Piano, infatti, figura la revisione del sistema degli aiuti di Stato per consentire la produzione di regole volte a chiudere la fase delle procedure di infrazione a pioggia e ad aprire finalmente quella del dialogo costruttivo con l’Europa. Insomma, il varo del nuovo diritto tributario del terzo settore a partire dal prossimo anno si inserisce nel solco di un cambiamento quantomai opportuno e necessario. Per questa ragione il nuovo orizzonte temporale al 2035 consentirà di lavorare con maggiore respiro e con un approccio orientato a definire un quadro Iva capace di riconoscere la specificità delle prestazioni che le associazioni svolgono a favore di coloro che sono coinvolti a vario titolo nella vita dell’ente.
Foto tratta dal sito della Commissione Europea/Mauro Bottaro
L’autore di questo approfondimento è segretario generale della Fondazione Terzjus
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