La settimana parlamentare

Protezione civile, nuove regole per tutelare sicurezza e salute dei volontari

In votazione alla Camera il decreto già approvato dal Senato. Largo lo spettro delle tematiche previste nei 21 articoli, fra cui l’ampliamento delle tipologie degli enti del Terzo settore per il collocamento mirato delle persone con disabilità. Possibili convenzioni anche con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato

di Edoardo Patriarca

La settimana parlamentare è dedicata al disegno di legge 2736 DL 159/2025 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”,  approvato dal Senato, in scadenza il 30 dicembre 2025, ora in votazione alla Camera dei Deputati con tempi contingentati per evitare che il decreto decada.  

Sono 21 gli articoli che spaziano, come ormai accade frequentemente, su uno spettro di tematiche piuttosto ampio: si va dai contributi Inail per l’agricoltura alla formazione sulla sicurezza nelle imprese turistico-ricettive; dal potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro alla erogazione di borse di studio ai “superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali”. Due sono gli articoli che pongo alla vostra attenzione: il 14bis e il 18.

Lavoro e disabilità, più enti convenzionabili

Il primo, il 14 bis, favorisce l’assunzione di lavoratori svantaggiati e con disabilità ampliando  la tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni, avviene l’inserimento lavorativo; in specifico vengono inseriti anche gli enti di Terzo settore non commerciali e le società benefit.

Si eleva dal 10 al 60% il limite percentuale entro cui i datori di lavoro con più di 50 dipendenti possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l’inserimento dei lavoratori con disabilità, consentendo il distacco in altri enti. Oltre le imprese sociali e le cooperative sociali potranno essere coinvolti nelle convenzioni anche le Odv Aps e altri Ets.

Una disciplina a sé per i volontari di Prociv

Il secondo articolo, il 18, introduce modifiche e variazioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con una specifica disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile: oltre ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo  nazionale dei vigili del fuoco e nel Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico,  sono coinvolte  le organizzazioni di volontariato, le reti, i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, e  altri enti di Terzo settore che hanno la protezione civile tra le loro attività.

Le novità

Vediamo le novità introdotte nell’articolo. I volontari che aderiscono alle organizzazioni di protezione civile sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’applicazione della disciplina  in materia di tutela della salute e della sicurezza, una equiparazione che vale esclusivamente per le attività di protezione civile. Le sedi non sono considerate luoghi di lavoro, né lo sono i luoghi di esercitazione e formazione, né i luoghi dove intervengono i volontari. I volontari devono ricevere formazione, informazione e addestramento, essere sottoposti a controllo sanitario e dotati di attrezzature e  dispositivi di protezione individuali idonei (ulteriori misure  sono demandate a uno o più decreti della Presidenza del Consiglio).

Non possono essere equiparati  al datore di lavoro i rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato, ma si dispone che  nel caso di inadempienza il rappresentante legale della organizzazione sarà punito con l’interdizione dalle dall’esercizio delle attività di protezione civile dai sei mesi ai due anni. Se a capo dell’organizzazione vi è un Sindaco  si applica una sanzione da 100 a 1.000 euro. Vale anche per il volontario  con funzione di coordinamento che nel caso  incorra  nella violazione degli obblighi di cura e di sicurezza propria e altrui verrà  punito con l’interdizione dall’esercizio dell’attività di protezione civile per un periodo da uno a sei mesi.

Due note

Bene se si ampliano i soggetti di Terzo settore convenzionabili per l’inserimento di persone con disabilità, ma questa non è ancora una volta una scappatoia per non affrontare di petto il fallimento delle attuali norme sul collocamento mirato delle persone con disabilità. Il Terzo settore ancora  “barelliere “ della storia? 

Sono sincero, non conosco a fondo le problematiche di sicurezza e tutela della salute dei volontari impegnati della protezione civile. È certo che la formazione e l’addestramento nelle associazioni più strutturate è in atto da sempre. Se è giusto che un intervento anche ad opera di volontari avvenga in sicurezza l’equiparazione, seppur limitata, al lavoratore è proprio così necessaria? Il responsabile legale, anche se non equiparato a un datore di lavoro, sarà  comunque punito con una sospensione della propria attività di volontariato: una sanzione non pecuniaria ma sulla  onorabilità personale.

Chi si prenderà l’onore di assumere una responsabilità legale oltre che sul fronte economico ora anche sul fronte morale con la messa all’indice di fronte alla comunità per due anni? E poi, quel volontariato diffuso, individuale e generoso che si attiva nel caso di emergenze improvvise  come verrà regolato?

Nell’immagine in apertura volontari di Protezione civile – Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse

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