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Regolamento dell’Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato

di Redazione

R.R. 14 maggio 1993, n. 1. Regolamento dell’Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato. (B.U. 16 giugno 1993, n. 11). Art. 1. (Finalità). 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, l’Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato, la Commissione consultiva, nonché le procedure per l’iscrizione al registro del volontariato. TITOLO I Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato Art. 2. (Composizione dell’Osservatorio). (1) 1. L’Osservatorio è un organo collegiale composto: a) dal Presidente della Giunta regionale che lo convoca e lo presiede o, in caso di assenza o impedimento, da un Assessore da lui delegato; b) da due Assessori regionali incaricati di materie attinenti ai settori del volontariato di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, i quali possono ciascuno delegare il Dirigente di uno dei Servizi competenti; c) dal dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Legislativi o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato; d) dal Presidente della Commissione consultiva di cui al successivo articolo 9; e) da due componenti la Commissione consultiva eletti nel suo seno. 2. Partecipano con voto consultivo due esperti in materie giuridiche- economiche e due esperti in materie concernenti i settori più rilevanti del volontariato. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unità operativa di cui all’articolo 8. 4. L’Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, la nomina interviene indipendentemente dall’elezione dei membri di cui al primo comma, lett. d) ed e), che darà luogo ad un successivo provvedimento di integrazione. Art. 3. (Tenuta del registro regionale e censimento delle organizzazioni di volontariato). 1. L’Osservatorio provvede alla tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ne cura le necessarie variazioni, propone eventuali individuazioni di nuovi settori di iscrizione o articolazioni diverse degli stessi, attua il censimento delle organizzazioni. Art. 4. (Formulazione di proposte operative e di progetti sperimentali in materia di volontariato). 1. L’Osservatorio. tenuto conto delle problematiche segnalate dalle organizzazioni o da singoli soggetti operanti nei diversi settori di attività di volontariato e delle indicazioni dei servizi regionali interessati: a) elabora, ai sensi della lettera b) dell’articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, proposte operative da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale, favorendo anche il coordinamento delle iniziative di volontariato simili o connesse; b) definisce, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale, i progetti sperimentali previsti all’articolo 10 della legge regionale 15/92 per promuovere l’applicazione di avanzate metodologie di intervento anche in collaborazione con gli enti locali ed i centri di servizi di cui all’articolo 15 della legge 17 agosto 1991, n. 266. Art. 5. (Studio, ricerca ed aggiornamento dati). 1. L’Osservatorio: a) elabora dati per favorire la ricerca e lo studio di problematiche connesse con il volontariato; b) favorisce, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i rapporti con organismi operanti nel volontariato sia nazionali che internazionali per divulgare esperienze di particolare rilevanza; c) raccoglie ed aggiorna i dati acquisiti in materia di volontariato con particolare riguardo alle convenzioni stipulate tra enti pubblici ed organizzazioni; d) predispone convenzioni-tipo da sottoporre agli enti interessati; e) promuove iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie e del materiale elaborato attinenti le organizzazioni e le attività di volontariato avvalendosi di strumenti di informazione anche telematici. Art. 6. (Attività di promozione della conferenza regionale sul volontariato). 1. L’Osservatorio sentita la Commissione consultiva propone alla Giunta regionale l’organizzazione della conferenza triennale del volontariato individuando le problematiche di maggior rilievo ed attualità la cui soluzione comporti un razionale sviluppo delle attività di volontariato. Art. 7. (Funzionamento dell’Osservatorio). 1. L’Osservatorio si riunisce, su convocazione del Presidente della Giunta regionale, con cadenza mensile ed ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. 2. Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. 3. Qualora la specificità dell’argomento oggetto di discussione lo consenta, la riunione plenaria dell’Osservatorio può delegare ad un gruppo ristretto l’esame di specifici argomenti; in tal caso si applicano, ai fini della approvazione delle deliberazioni, gli stessi criteri individuati per le riunioni plenarie. Art. 8. (Unità operativa di supporto dell’Osservatorio). 1. L’Osservatorio si avvale di una specifica unità operativa individuata nell’ambito del servizio Affari istituzionali e legislativi, Ufficio Rapporti Enti locali e subregionali, persone giuridiche, polizia locale urbana e rurale, quale centro di documentazione e di supporto. Essa tiene i rapporti con i servizi regionali e con la Commissione consultiva di cui all’articolo 9. TITOLO II Commissione consultiva del volontariato Art. 9. (Composizione della Commissione consultiva). 1. La Commissione consultiva del volontariato dura in carica tre anni ed è composta da: a) un rappresentante rispettivamente per i settori culturale, sportivo-ricreativo, della protezione civile, educativo ed ambientale e delle associazioni raggruppanti il settore “altri” del volontariato; b) due rappresentanti per il settore della sicurezza sociale; c) tre rappresentanti per il settore sanitario; d) due esperti componenti l’Osservatorio in materie giuridico- economiche; e) due esperti componenti l’Osservatorio in materie concernenti i settori più rilevanti del volontariato. 2. Il Dirigente del servizio programmazione e partecipazioni regionali o un suo delegato ed il Dirigente del servizio affari istituzionali e legislativi o un suo delegato partecipano alle riunioni della Commissione consultiva con voto consultivo. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unità operativa di cui all’articolo 8. 4. La Commissione consultiva è presieduta dal Presidente, che e eletto a maggioranza fra i componenti. Art. 10. (Designazione dei componenti e relativa nomina). 1. I rappresentanti di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) sono eletti ove occorra con voto limitato dalle organizzazioni iscritte per ciascun settore del registro regionale. 2. I rappresentanti di cui all’articolo 9, lettere b) ed e), sono designati dal Presidente della Giunta regionale scegliendo tra i nominativi segnalati dalle associazioni, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. 3. I nominativi dei componenti di cui al primo comma devono pervenire all’Osservatorio entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina la Commissione qualora i nominativi acquisiti consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salva l’integrazione con il pervenire delle successive designazioni. 4. In caso di dimissioni di un componente della Commissione consultiva, il Presidente della Giunta regionale chiede una nuova designazione alle organizzazioni iscritte nello stesso settore, nel termine di 30 giorni. Art. 11. (Funzionamento della Commissione consultiva). 1. La Commissione consultiva del volontariato si riunisce, almeno quattro volte nel corso dell’anno solare, su convocazione del proprio Presidente o di un terzo dei suoi componenti, trasmessa almeno sette giorni prima, per l’espressione dei pareri di cui all’articolo 8, comma 1 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15. 2. I provvedimenti oggetto di esame sono inviati dai vari servizi regionali all’unità operativa di cui all’articolo 8 che predispone l’ordine del giorno. 3. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le deliberazioni della Commissione sono valide se approvate a maggioranza dei presenti. TITOLO III Registro regionale delle organizzazioni di volontariato Art. 12. (Modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato). 1. Per l’iscrizione nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato i legali rappresentanti delle organizzazioni operanti nel territorio regionale ed aventi i requisiti di cui all’articolo 3 della legge 266/1991 e all’articolo 3 della legge regionale 15/1992, devono presentare formale istanza al Presidente della Giunta regionale. 2. L’istanza deve indicare espressamente il settore del registro regionale nel quale l’Organizzazione intende essere iscritta in base alla prevalenza della attività svolta e deve essere corredata, in duplice copia, della documentazione espressamente individuata dal comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 15/1992. 3. Nell’atto costitutivo e nello statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o dell’atto privato registrato, devono essere esplicitamente previste le caratteristiche peculiari individuate dall’articolo 3, comma 3, della legge 266/1991 (2). Art. 13. (Procedimento istruttorio). 1. La domanda di iscrizione al registro o di modifica viene inoltrata all’Osservatorio che esamina l’esistenza dei requisiti di legge necessari per procedere alla iscrizione medesima (3). 2. Successivamente, a cura dell’Osservatorio stesso, la documentazione pervenuta dagli interessati viene trasmessa al servizio competente in materia il quale provvede agli eventuali ulteriori atti istruttori ad esso demandati dall’Osservatorio e all’elaborazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente. 3. Il servizio competente per materia, ricevuto il decreto esecutivo di iscrizione al registro o di modifica, ne trasmette copia all’Osservatorio il quale provvede ad aggiornare il registro regionale. 4. La comunicazione dell’avvenuta iscrizione al registro o di modifica alle organizzazioni interessate, corredata di copia autentica del decreto, viene rilasciata dall’Osservatorio. Art. 14. (Modalità di aggiornamento e cancellazione dal registro). 1. L’aggiornamento del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di competenza del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente previa istruttoria da parte dell’Osservatorio, può essere richiesto dagli interessati in ogni momento e ad esso si applicano in quanto compatibili le procedure dell’articolo 13. 2. La cancellazione può avvenire su domanda, in qualsiasi momento, o d’ufficio, qualora siano venuti meno i requisiti di legge. Essa opera dal momento in cui diventa esecutivo il decreto del Presidente della Giunta regionale di cancellazione. Art. 15. (Norma transitoria). 1. L’Osservatorio provvede ogni tre anni al censimento delle organizzazioni di volontariato. 2. In sede di prima attuazione del regolamento il Presidente della Giunta regionale provvede alla convocazione della commissione consultiva di cui all’articolo 9. Art. 16. (Entrata in vigore). 1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. _____________________ (1) Articolo così sostituito dall’art. 2 del R.R. 20 luglio 1993, n. 2. (2) Comma così sostituito dall’art. 1 del R.R. 14 marzo 1996, n. 2. (3) Comma così sostituito dall’art. 2 del R.R. 14 marzo 1996, n. 2.


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