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Modalità organizzative e di funzionamento per l’attuazione del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285. (GU n. 027 del 03/02/1998)

di Redazione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI DECRETO 2 dicembre 1997 Modalità organizzative e di funzionamento per l’attuazione del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285. IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE Vista la legge 23 agosto 1988, n.400; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1996 con il quale è stato conferito all’on.le Livia Turco l’incarico di Ministro senza portafoglio per la Solidarietà Sociale; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la Solidarietà Sociale; Vista la legge 28 agosto 1997, n.285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, che dispone l’attivazione presso il Dipartimento per gli Affari Sociali di un servizio di informazione, promozione, consulenza e monitoraggio; Considerata la necessità di provvedere, in applicazione del comma 4° dell’art.8 della legge n.285/97 richiamata, all’immediata attivazione di un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico; Visto il decreto del Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale del 28 maggio 1995 con il quale è stato istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali il Centro nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e l’adolescenza; Sentite le competenti Commissioni parlamentari; DECRETA Art.1 Compiti e finalità del servizio 1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e l’adolescenza attiva il servizio di cui al primo comma dell’art.8 della legge 28 agosto 1997, n.285 citata in premessa e ne garantisce il coordinamento. 2. Le finalità del servizio di cui al comma 1 consistono nello svolgimento di attività di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico orientate a sostenere e garantire l’efficienza e l’efficacia dei piani di intervento territoriali previsti dall’art.2 della legge medesima. Art.2 Attività di informazione e promozione 1.Al Centro nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e l’adolescenza, già istituito con il decreto ministeriale citato in premessa e le cui attività sono svolte in collaborazione con l’ente pubblico di assistenza e beneficenza “Istituto degli Innocenti” di Firenze giusto quanto disposto dalla Convenzione stipulata con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 9 maggio 1997, sono attribuite le seguenti funzioni di informazione e promozione concernenti: a.la realizzazione di una banca dati degli interventi più significativi già realizzati nonché di tutti i progetti e gli interventi attuati in applicazione della legge 28 agosto 1997, n.285; b.lo svolgimento di tutte le attività di informazione sulla legge e di promozione della applicazione della stessa, nonché la redazione, sulla base delle relazioni regionali pervenute al Dipartimento per gli affari sociali, di un rapporto annuale sullo stato di applicazione della legge sull’intero territorio nazionale; c.l’offerta di moduli di formazione finalizzati ad un’adeguata conoscenza dei bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza rivolta ad amministratori locali ed operatori dei servizi pubblici e privati al fine di migliorare la qualità degli interventi di loro competenza. 2.Lo svolgimento delle suddette attività è disciplinato da apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento per gli affari sociali e l’Istituto per gli Innocenti Art.3 Attività di assistenza tecnica 1.Le funzioni di sostegno alla progettazione ed alla realizzazione dei Piani territoriali di intervento e degli interventi devono realizzarsi nel rispetto dei seguenti principi : a.l’attività deve svilupparsi su richiesta e gratuitamente, previa autorizzazione espressa del Dipartimento per gli affari sociali da emettersi sulla base di una scheda presentata dal richiedente corredata degli elementi relativi alla localizzazione dell’intervento, alla sua qualità, durata e natura specificando se si tratti di progettazione e/o di sostegno alla realizzazione ; b.ai sensi dell’art.8 comma 2 lettera c) della legge 28 agosto 1997, n.285 sono considerati prioritari gli interventi richiesti nelle aree di cui all’obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 così come definite dalla Commissione delle Comunità europee ed all’interno di queste si orienterà verso i territori con più elevato disagio sociale e minore presenza di servizi; c.l’intervento di assistenza è finalizzato a favorire: c.1 il corretto espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie all’utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai singoli ambiti territoriali; c.2 lo sviluppo di corrette metodologie di progettazione che abbiano come presupposto la conoscenza dei bisogni della popolazione minorile nei singoli territori e la valutazione dell’efficacia degli interventi promossi. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica sono utilizzati operatori con specifica e comprovata competenza tecnica ed adeguata conoscenza delle aree territoriali di intervento. 3.L’organismo individuato ai sensi del comma 4 per lo svolgimento dell’attività di assistenza tecnica trasmette al Dipartimento per gli affari sociali una dettagliata relazione su ogni intervento di supporto effettuato, sulle previsioni di sviluppo del progetto sostenuto e sulle eventuali difficoltà tecniche riscontrate. 4.Lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica è disciplinato da apposite convenzioni che verranno stipulate tra il Dipartimento per gli affari sociali e gli organismi individuati, ai sensi del comma 3 dell’art.8 della legge 28 agosto 1997, n.285, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi. Art.4 Attività di monitoraggio della spesa 1.La funzione di monitoraggio della spesa è volta a valutare l’effettivo conseguimento degli obiettivi e l’efficacia degli interventi in relazione ai singoli volumi di spesa per ambito territoriale e per singolo progetto, nonché la funzionalità amministrativa. 2.L’organismo individuato ai sensi del comma 4 per lo svolgimento delle attività di monitoraggio trasmette al Dipartimento per gli affari sociali una relazione semestrale descrittiva dell’attività di monitoraggio effettuata. 3.Qualora, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, emergano disfunzioni procedurali ovvero carenze nell’efficacia degli interventi, il Dipartimento per gli affari sociali promuove idonee iniziative di consulenza ed assistenza tecnica. 4.Lo svolgimento dell’attività di monitoraggio è disciplinato da apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento per gli affari sociali e l’organismo che, ai sensi del comma 3 dell’art.8 della legge n.285 citata, viene individuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi. Art.5 Copertura finanziaria 1.Le spese per l’espletamento delle attività del servizio di cui al presente decreto fanno carico al Capitolo n.2953 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 1997 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi. 2.Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo secondo la normativa vigente.


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