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Ripartizione dei finanziamenti per gli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione di strutture per le cure palliative

di Redazione

DECRETO 5 settembre 2001 Ripartizione dei finanziamenti per gli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione di strutture per le cure palliative. (GU n. 266 del 15-11-2001) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l’art. 16, comma 3, della legge 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998; Visto il decreto ministeriale del 29 settembre 1999; Vista la legge 29 dicembre 1999, n. 488, che integra, nella tabella F, i finanziamenti della citata legge n. 39/1999; Visto l’art. 92, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 maggio 2001; Decreta: Art. 1. 1. Per le finalita’ indicate in premessa sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie relative agli anni 2000, 2001 e 2002 nelle misure indicate nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, calcolate in base al tasso di mortalita’ regionale per neoplasie e al tasso di mortalita’ generale. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentano al Ministero della salute i progetti preliminari, di cui all’art. 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di centri residenziale di cure palliative – hospice e i piani per l’integrazione dell’attivita’ delle strutture con le altre attivita’ di assistenza ai pazienti terminali. 3. I centri sono realizzati prioritariamente attraverso l’adeguamento e la riconversione di strutture, di proprieta’ di aziende unita’ sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera secondo i criteri stabiliti dall’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il Ministero della salute valuta la congruita’ dei progetti e dei piani con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 28 settembre 1999, ne verifica la compatibilita’ con le risorse assegnate e approva i progetti e i piani. 5. Il Ministero della salute provvede all’erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, alle singole regioni e province autonome, a seguito dell’approvazione dei progetti e dei piani. 6. Decorso, senza giustificati motivi, il termine di cui al comma 2, le somme non richieste dalle regioni e dalle province autonome, saranno revocate e riassegnate con successivo provvedimento del Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 2. 1. Il Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dell’attuazione del programma di cure palliative sulla base di specifici indicatori entro tre anni dalla pubblicazione del presente decreto. 2. Le aziende unita’ sanitarie locali e le aziende ospedaliere individuano e utilizzano strumenti idonei per la valutazione sistematica e continuativa della soddisfazione del servizio da parte dei pazienti e dei loro familiari. Art. 3. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano programmi di comunicazione ai propri cittadini, mirati a diffondere informazioni sull’istituzione, la localizzazione, le finalita’, le caratteristiche e le modalita’ di accesso alle strutture dedicate alle cure palliative e alla rete integrata delle altre attivita’ di assistenza presenti sul territorio e ne verificano l’efficacia. I programmi regionali di comunicazione sono trasmessi al Ministero della salute contestualmente ai progetti e ai piani di cui all’art. 3. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono programmi di formazione del personale impegnato nella rete di assistenza. Art. 4. 1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 settembre 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 236 Allegato 1 FINANZIAMENTO PER LE STRUTTURE PER LE CURE PALLIATIVE (Anni 2000-2002) ===================================================================== Regioni | Finanziamenti ===================================================================== Piemonte…. | 12.827.823.648 Val d’Aosta…. | 626.701.545 Lombardia…. | 23.790.515.996 Bolzano…. | 974.840.757 Trento…. | 1.219.580.236 Veneto…. | 11.408.639.958 Friuli…. | 3.958.731.564 Liguria…. | 5.788.358.843 Emilia-Romagna…. | 11.943.170.086 Toscana…. | 10.771.541.206 Umbria…. | 2.337.541.187 Marche…. | 3.824.998.835 Lazio…. | 12.133.813.150 Abruzzo…. | 3.026.096.237 Molise…. | 788.234.893 Campania…. | 11.079.233.345 Puglia…. | 7.716.875.895 Basilicata…. | 1.247.172.219 Calabria…. | 3.968.022.911 Sicilia…. | 10.627.895.647 Sardegna…. | 3.472.211.843 Totale . . . | 143.532.000.000


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