Attivismo civico & Terzo settore

Regolamento concernente condizioni e modalita per la erogazione dei contributi di cui all’articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane

di Redazione

DECRETO 28 febbraio 2002, n.70 Regolamento concernente condizioni e modalita’ per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane (GU n. 93 del 20-4-2002) (testo in vigore dal: 5-5-2002) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l’articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 settembre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 novembre 2001; Acquisiti i pareri della XII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 12 dicembre 2001 e della XI Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400 con nota n. 084804/19/5 del 16 gennaio 2002; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti, le modalita’ e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi di cui all’articolo 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi agli interventi di sostegno dei servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane. 2. Ai sensi del presente regolamento, per persone anziane si intendono i soggetti di eta’ non inferiore a sessantacinque anni. 3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali. Art. 2. Trasferimento delle risorse alle regioni 1. Le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, destinate agli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con apposito provvedimento di riparto successivo ed integrativo del decreto di cui all’articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili sulla base dell’ultima rilevazione della popolazione anziana residente effettuata dall’Istituto Nazionale di Statistica e per il restante cinquanta percento sulla base della distribuzione di anziani soli per regione e per provincia autonoma cosi’ come rilevata dall’Istituto Nazionale di Statistica. Art. 3. Destinatari 1. I contributi disciplinati dal presente regolamento sono destinati ai seguenti organismi, iscritti nei rispettivi albi regionali qualora esistenti: organismi non lucrativi di utilita’ sociale; organismi della cooperazione; organizzazioni di volontariato; associazioni ed enti di promozione sociale; fondazioni; enti di patronato; altri soggetti privati. Art. 4. Requisiti dei destinatari 1. I contributi sono concessi, nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a condizione che i soggetti di cui all’articolo 3 del presente regolamento siano in possesso di comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane. 2. La comprovata esperienza deve essere riferita all’attivita’ diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare l’intervento e deve essere dimostrata secondo modalita’ individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 5. Progetti finanziabili e requisiti del servizio 1. Possono essere finanziati progetti che prevedono un servizio di telefonia continuativo per tutto l’anno nel quale viene concesso il contributo, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliere. Il servizio deve essere assicurato unicamente da operatori, con esclusione di risponditori automatici. 2. L’assistenza agli utenti del servizio garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio, in particolare per le persone anziane sole o disagiate in relazione a situazioni di difficolta’ psico-fisiche, abitative ed economiche. 3. Il progetto contiene una descrizione completa delle caratteristiche del servizio di telefonia e degli interventi di assistenza, di promozione ad essi collegati e delle professionalita’ allo scopo impiegate. Il progetto e’, altresi’, corredato da una documentazione adeguata attestante i costi dello stesso e la relativa copertura. 4. Possono essere finanziati progetti che prevedono l’attivazione di nuovi servizi di telefonia ovvero l’ampliamento dei servizi gia’ attivati. In tale ultimo caso, il contributo e’ ammesso per la parte relativa all’ampliamento; il richiedente e’ tenuto a descrivere analiticamente sia le attivita’ in corso sia quelle che si propone di realizzare mediante il contributo. Art. 6. Criteri per l’individuazione dei progetti da finanziare 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia – stabiliscono i criteri per l’individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento. 2. Al fine di assicurare l’omogeneita’ qualitativa dei servizi sul territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo assegnano le risorse sulla base della qualita’ del progetto dal punto di vista: tecnico-operativo; delle attivita’ assistenziali e di sostegno; della popolazione e dell’ampiezza del territorio coperti dai servizi di assistenza; e’ data priorita’ ai servizi che prevedono interventi di assistenza su territori comprendenti una intera comunita’ montana, ovvero circoscrizioni comunali limitrofe con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti; del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e con altre iniziative, servizi e strutture gia’ esistenti sul territorio per l’assistenza agli anziani. Art. 7. Modalita’ di concessione e di erogazione dei contributi 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia – stabiliscono le modalita’ di concessione e di erogazione dei contributi, in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicita’ sul territorio. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, altresi’, le modalita’ con cui procedere al monitoraggio, alla valutazione dell’attuazione dei progetti di telefonia sociale e all’eventuale revoca dei contributi di cui al presente regolamento. Art. 8. Relazioni 1. Entro il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all’amministrazione statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i criteri utilizzati e l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento. 2. Entro il termine del 31 marzo 2003 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all’amministrazione statale competente una relazione finale sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, anche sulla base dell’attivita’ di cui all’articolo 7, comma 2. Art. 9. Valutazione di impatto 1. L’amministrazione statale competente procede alla valutazione dell’impatto degli interventi finanziati sulla base dei seguenti indicatori: a) numero di contatti telefonici in ingresso; b) dati relativi ai percorsi istituzionali attivati; c) problemi e criticita’ riscontrati nell’attivazione e nella fornitura del servizio. 2. L’ amministrazione statale competente, sulla base dell’attivita’ di cui al comma 1, formula proposte al Ministro, anche ai fini di un’eventuale rimodulazione degli interventi. Art. 10. Revoca dei finanziamenti 1. L’amministrazione statale competente, effettuati tutti i necessari accertamenti, revoca alle regioni i trasferimenti effettuati in caso di: mancata trasmissione da parte delle regioni delle relazioni di cui all’articolo 8; segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle regioni e delle province autonome sulle realizzazioni progettuali; mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all’articolo 3 del presente decreto entro il 30 giugno 2002. 2. Entro i sei mesi successivi alla revoca, l’amministrazione statale competente riassegna le risorse alle regioni e alle province autonome che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente regolamento. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 febbraio 2002 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 239


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