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Famiglia & Minori

Coppie di fatto, una legge per tutelare i figli

Un bambino nato da una coppia di conviventi può avere la stessa tutela giuridica di chi è nato in una famiglia legittima. Lo dice un disegno di legge proposto dalla Turco

di Benedetta Verrini

Il 21 gennaio 2002 è stato assegnato alla commissione Giustizia della Camera un disegno di legge per disporre che, in caso di disconoscimento di paternità, un bambino nato da una coppia di conviventi possa avere la stessa tutela giuridica di chi è nato in una famiglia legittima. «è un provvedimento indispensabile per far sì che l?interesse del minore venga rimesso in primo piano rispetto a quello, spesso contrastante, degli adulti» spiega Livia Turco, che è proponente (cofirmataria Anna Finocchiaro) del ddl in questione. L?evoluzione dei legami familiari, del rapporto di coppia e delle responsabilità dei genitori verso i figli rende di estrema attualità l?aggiornamento del diritto civile. In particolare, nei casi in cui i diritti di un bambino sono compromessi e messi in crisi dalla disgregazione del rapporto tra i genitori. Questo accade sempre più di frequente nel caso dei figli di coppie conviventi. «Non è difficile immaginare quanto il disconoscimento della paternità e la richiesta del cambiamento del cognome possano avere effetti psicologici devastanti in un bambino» sottolinea Livia Turco, «proprio nella misura in cui il rapporto tra il ?padre? e il minore ha avuto il tempo di costruirsi e di rafforzarsi in un profondo e duraturo legame affettivo». Dal punto di vista del disconoscimento, infatti, esiste ancora una pesante disparità di trattamento tra chi è figlio legittimo e chi è figlio naturale. L?istituto del disconoscimento di paternità del figlio legittimo (nato cioè in circostanza di matrimonio), è fondato sul ?principio di legalità?. C?è, insomma, una tutela della ?situazione apparente?, a protezione del bambino, attraverso due vincoli: un breve termine di prescrizione dell?azione (sei mesi dalla nascita per la madre, un anno per il padre) e il numero dei soggetti legittimati al disconoscimento (solo il padre, la madre, il figlio che abbia raggiunto la maggiore età o un curatore speciale qualora il minore abbia raggiunto il sedicesimo anno di età). Per contro, l?impugnazione del riconoscimento del figlio naturale è ispirata al ?principio di verità?. L?accertamento della reale situazione di fatto è autorizzato con ampie facoltà: l?azione non è soggetta a termine di prescrizione e può essere esperita non soltanto dall?autore del riconoscimento e dal figlio medesimo, ma anche da «chiunque ne abbia interesse». In sostanza, il figlio nato fuori dal matrimonio può vedere modificato il proprio status e la propria identità personale in qualsiasi momento. «Con questa proposta di legge si è voluta manifestare ancora una volta concretamente sensibilità nei confronti dei minori» spiega l?ex ministra degli Affari sociali, «in quanto resta difficile comprendere come mai un bambino cresciuto da una coppia di conviventi non possa godere degli stessi diritti di quello cresciuto in una famiglia legittima, e debba restare in balìa di ogni possibile ricatto per un tempo indeterminato». Il ddl (C. 1858), mira a modificare l?art. 263 del Codice civile (dedicato, appunto, all?impugnazione dell?atto di riconoscimento di paternità per «asserito difetto di veridicità»), disponendo che «il giudice deve tener conto dell?interesse del figlio a mantenere o meno lo status derivante dal riconoscimento contestato», proprio come è stabilito nella disciplina dedicata al disconoscimento di un figlio legittimo. Riguardo ai tempi entro cui il ddl potrà essere approvato, la Turco informa che «c?è l?impegno a calendarizzare la discussione in tempi brevi».


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