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Pubblicate le linee guida per la sicurezza nei trapianti

Il documento, pubblicato in GU, definisce i livelli di rischio accettabili/non accettabili per l’utilizzo degli organi

di Benedetta Verrini

Arrivano le “Linee-guida per l’accertamento della sicurezza del donatore di organi”, documento definito tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel corso della riunione della Conferenza Stato-regioni del 26 novembre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 dicembre scorso. Scopo delle linee-guida è definire i livelli di rischio accettabili/non accettabili per l?utilizzo degli organi e stabilire le modalità operative del processo di valutazione del rischio. “L?insufficiente reperimento di donatori, il rapporto rischi/benefici attesi con il trapianto e i tempi di ischemia degli organi condizionano modalità e tempi della valutazione di idoneità del potenziale donatore di organi” spiega una presentazione del documento. “L?esito di un trapianto di questo genere dipende da molteplici fattori, legati in parte alle condizioni del ricevente ed in parte alle caratteristiche del donatore. Nonostante questi limiti e pur considerando che nella pratica trapiantologia, anche se viene tenuto un comportamento conforme con l?applicazione delle linee guida, il rischio di trasmissione di patologie sia infettive che neoplastiche è sempre presente; qualsiasi organo prelevato a scopo di trapianto deve avere una qualità accettabile e non deve esporre il ricevente a rischi inaccettabili”. Il lungo documento (GU n. 297 del 23-12-2003- Suppl. Ordinario n.195) definisce innanzi tutto i “livelli di rischio”: Definizione dei livelli di rischio 1. Rischio inaccettabile (criteri di esclusione assoluti) Rientrano in questo ambito i casi elencati nel successivo paragrafo B. Nei suddetti casi nessun organo può essere utilizzato a scopo di trapianto. 2. Rischio aumentato ma accettabile Rientrano in questo ambito i casi in cui, sebbene il processo di valutazione evidenzi la presenza di agenti patogeni o patologie trasmissibili, l’utilizzo degli organi è giustificato dalla particolare condizione clinica del/i ricevente/i, o dall?urgenza clinica del ricevente. 3. Rischio calcolato (criteri relativi a protocolli per trapianti elettivi) Rientrano in questo livello i casi in cui la presenza di uno specifico agente patogeno o stato sierologico del donatore è compatibile con il trapianto in riceventi che presentino lo stesso agente o stato sierologico, a prescindere dalle condizioni del ricevente. Vengono compresi in questo ambito anche i donatori con meningite in trattamento antibiotico mirato da almeno 24 ore e quelli con batteriemia documentate in trattamento antibiotico mirato. 4. Rischio non valutabile Casi in cui il processo di valutazione non permette un?adeguata valutazione del rischio per mancanza di uno o più elementi di valutazione. 5. Rischio standard Casi in cui dal processo di valutazione non emergono fattori di rischio per malattie trasmissibili. Qualora ci fossero dubbi possono essere interpellati gli esperti del Centro Nazionale trapianti (second opinion). Al momento in cui un paziente diventa candidabile per il trapianto con un organo a rischio aumentato, occorre ottenere il suo consenso informato alla candidatura (al momento della convocazione o in un momento precedente). B. Modalità operative del processo di valutazione del rischio – Ogni regione individua la struttura di coordinamento (Centro Regionale o Interregionale di Riferimento) alla quale si riferiscono tutte le rianimazioni ed i coordinatori locali nelle procedure di segnalazione del potenziale donatore. – I Rianimatori e i Coordinatori locali devono segnalare al Centro Regionale o Interregionale ogni soggetto sottoposto ad accertamento di morte – Il processo che porta alla valutazione dell?idoneità del donatore di organi è un processo multifasico e multidisciplinare – Il Rianimatore e il Coordinatore locale valutano, congiuntamente al Centro Regionale o Interregionale, l’idoneità del donatore da avviare al prelievo di organi, seguendo la procedura presentata nelle seguenti linee guida, della quale viene conservata ed archiviata una nota scritta presso il Centro Regionale o Interregionale. Tale valutazione può essere integrata dagli esperti del Centro Nazionale Trapianti (second opinion) – La valutazione di idoneità del donatore si deve basare, in tutti i casi, su: – anamnesi – esame obiettivo – esami strumentali e di laboratorio. Si raccomanda che gli esami di laboratorio vengano eseguiti su un campione raccolto prima di trattamenti che comportino emodiluizione. – esami istopatologici e/o autoptici eventualmente suggeriti dai tre precedenti livelli di valutazione. La raccolta di questi elementi, finalizzata al miglior trattamento del paziente, andrà approfondita una volta iniziato l’accertamento della morte, per quegli elementi che ancora non sono stati raccolti fino a quel momento. Le seguenti condizioni rappresentano, se in atto, criteri di esclusione di idoneità assoluti. – Sieropositività da HIV1 o 2; – sieropositività contemporanea per HBsAg ed HDV; – neoplasia maligna in atto (salvo le eccezioni previste di cui all’elenco); – infezioni sistemiche sostenute da microrganismi per i quali non esistono opzioni terapeutiche praticabili; – malattie da prioni accertate; La causa della morte encefalica deve essere in ogni caso diagnosticata. Per consultare integralmente le Linee Guida: www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/donatori_organi/linee_guida.html


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