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Attivismo civico & Terzo settore

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto

di Redazione

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo XVIII dell’Accordo stesso. Art. 3. 1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa di 24.570 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003- 2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Accordo Allegato Articolo 11 Le parti si consulteranno su possibili iniziative nel settore della cooperazione allo sviluppo con particolare riguardo alle possibilità offerte dalla legislazione italiana e venezuelana ed all’attività svolta dalle diverse O.N.G. operanti in questo settore. Articolo 12 1. Le parti istituiranno un Consiglio italo-venezuelano per la cooperazione economica, industriale, finanziaria, del settore delle infrastrutture e allo sviluppo. Il Consiglio sarà sotto la Presidenza, per la parte italiana, del Ministro degli Affari esteri; per la parte venezuelana, di un membro di Governo all’uopo designato, o di rappresentanti da loro delegati. 2. Una volta che il Consiglio sarà istituito, si riunirà possibilmente una volta l’anno o quando se ne presenti la necessità; esso provvederà a definire un proprio regolamento di funzionamento. 3. Il Consiglio italo-venezuelano per la cooperazione economica, industriale, finanziaria, del settore delle infrastrutture e allo sviluppo avrà, in particolare, il compito di indicare le priorità da seguire, di proporre i progetti che dovranno essere realizzati e di indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per la realizzazione degli stessi, oltre che le funzioni generali di stimolo e coordinamento delle iniziative di cooperazione tra i due paesi. Articolo 13 Il Consiglio potrà istituire gruppi di lavoro ad hoc, come il Gruppo di lavoro per gli scambi e per la Cooperazione economica e industriale, presieduto, per parte italiana, dal Ministro per il commercio con l’estero e, per parte venezuelana, dal Ministro per la produzione ed il commercio, o da rappresentanti da loro delegati, che si riuniranno ogni qual volta se ne presenti la necessità, per l’esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei campi che presentino un interesse specifico per le parti. Il Consigli e i gruppi di lavoro potranno avvalersi, per il loro funzionamento e per i compiti di segreteria tecnica, anche di strutture già esistenti (come l’Istituto per il commercio estero, la Camera di commercio italo-venezuelana, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).


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