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Puglia – Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone (BUR 1/10/2004 n. 118)

di Redazione

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Art. 1 (Finalità e ambito d’applicazione) 1. La presente legge detta norme per la riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in coerenza al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo10 della legge 8 novembre 2000, n. 328). 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle IPAB e a tutti gli enti in ogni modo denominati assoggettati alle disposizioni di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza) aventi sede legale nella Regione Puglia. TITOLO I TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI Art. 2 (Obbligo di trasformazione) 1. Le istituzioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per le rispettive tipologie sono trasformate, fermo restando l’esclusione di fini di lucro, in: a) aziende pubbliche di servizi alla persona; b) persone giuridiche di diritto privato. 2. Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1 sono estinte o sono fuse con altre IPAB per essere trasformate in azienda. 3. Ai fini della trasformazione gli organi statutari delle istituzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge, individuano, con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica e propongono per l’approvazione regionale il nuovo statuto. 4. Il legale rappresentante dell’istituzione, entro trenta giorni dalla data dell’adozione, trasmette al Settore servizi sociali della Regione, per i successivi adempimenti, l’atto deliberativo di cui al comma 3. Art. 3 (Trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona) 1. I competenti organi statutari delle istituzioni che intendono ottenere la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona presentano alla Regione, entro trenta giorni dalla data dell’atto d’individuazione di cui al comma 3 dell’articolo 2, la formale e motivata deliberazione di trasformazione e la proposta di approvazione dello Statuto adeguato al nuovo assetto istituzionale. 2. Il dirigente del Settore servizi sociali accerta, previa acquisizione del parere del Comune sede legale dell’istituzione, in conformità dei criteri e delle modalità definite con regolamento regionale, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 e, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, accoglie o respinge la proposta di trasformazione in azienda. 3. Il parere del Comune deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, decorso il quale s’intende acquisito favorevolmente. 4. Con lo stesso provvedimento dirigenziale di trasformazione è approvato lo statuto dell’azienda. 5. Le istituzioni non trasformabili in azienda, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notifica del provvedimento regionale di non accoglimento della proposta di trasformazione, sono tenute a deliberare e a presentare alla Regione altra proposta in conformità delle disposizioni della presente legge. Art. 4 (Requisiti per la trasformazione in azienda) 1. Le istituzioni per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti possono essere trasformate in azienda: a) perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale in via continuativa per l’intero periodo degli ultimi cinque anni; b) capacità patrimoniale non inferiore a euro 500 mila e in ogni caso congrua al perseguimento dei fini statutari di natura socio-assistenziale; c) volume di bilancio non inferiore a euro 250 mila. Art. 5 (Esclusione dalla trasformazione in azienda) 1. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è, in ogni caso, esclusa per le istituzioni: a) per le quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale) ivi comprese le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico; b) individuate dall’articolo 91 della legge n. 6972 del 1890; c) le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite o non siano più conseguibili o non siano state svolte in via continuativa per l’intero periodo degli ultimi cinque anni. Art. 6 (Piano di risanamento per la trasformazione in azienda) 1. Le IPAB non trasformabili in aziende per insufficiente entità patrimoniale e volume di bilancio possono deliberare, nel termine di cui al comma 3 dell’articolo 2, e presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dell’articolo 2, un piano di risanamento per la ripresa dell’attività nel campo socio-assistenziale tale da consentire il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico e la trasformazione in azienda. 2. Le stesse istituzioni con il piano di risanamento possono proporre la fusione con altre IPAB, al fine di pervenire alla trasformazione in azienda. 3. Il piano di risanamento deve essere attuato nel termine di due anni dalla presentazione, durante i quali gli enti interessati conservano la condizione giuridica in atto. 4. La Regione, al termine della fase di risanamento, ove accerti che il piano non abbia avuto attuazione, promuove, nei successivi sei mesi, l’estinzione dell’istituzione. Art. 7 (Trasformazione del fine) 1. Le IPAB, nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti, ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, possono deliberare, nel termine di cui al comma 2 dell’articolo 3, e presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dell’articolo 2, proposta di trasformazione dei fini statutari allontanandosi il meno possibile dalle tavole di fondazione ed eventualmente prevedendo anche la fusione con altre IPAB. 2. Le proposte di trasformazione del fine devono prevedere la trasformazione delle istituzioni in azienda o in persone giuridiche di diritto privato. 3. Alle proposte di trasformazione in azienda si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6. 4. Alle proposte di trasformazione di persona giuridica di diritto privato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10. Art. 8 (Attività socio-assistenziale indiretta) 1. Le IPAB che svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l’erogazione delle rendite derivanti dall’attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine possono deliberare, nel termine di cui al comma 3 dell’articolo 2, e presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dell’articolo 2, richiesta di trasformazione in azienda qualora sussistano i requisiti di cui all’articolo 4. 2. Gli enti di cui al comma 1 esclusi dalla trasformazione in azienda sono trasformati in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni di cui all’articolo 10. Art. 9 (Fusioni) 1. Le proposte di fusione sono consentite esclusivamente ai fini della trasformazione delle istituzioni in aziende di servizi alla persona ovvero in persona giuridica di diritto privato. 2. Ai fini dell’attivazione della procedura di fusione, almeno una delle IPAB deve obbligatoriamente già possedere autonomamente i requisiti necessari alla trasformazione in azienda o in persona giuridica di diritto privato. 3. La Regione, acquisita la proposta di fusione, chiede il parere agli enti e ai Comuni interessati. 4. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale s’intende espresso favorevolmente. 5. Il dirigente del Settore servizi sociali accerta, in conformità dei criteri approvati con regolamento regionale, la fondatezza dei presupposti per il possesso dei requisiti per la trasformazione e, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento, accoglie o respinge la proposta. 6. Con lo stesso provvedimento dirigenziale è approvato lo statuto del nuovo soggetto giuridico. 7. Lo statuto deve prevedere la continuità delle finalità istituzionali, stabilite dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione, anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi. Art. 10 (Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato) 1. Ai procedimenti per l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, previo accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private e dell’articolo 17 del d.lgs. 207/2001 2. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti di cui all’articolo 91 della legge n. 6972 del 1890 deliberano, nel termine di cui al comma 3 dell’articolo 2, la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato. 3. La deliberazione di trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2, secondo la procedura di cui al comma 4 dell’articolo 2, è trasmessa alla Regione ai fini della cancellazione dall’elenco delle IPAB e alla competente Prefettura per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 4. Il dirigente del Settore servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di ricevimento, accerta il ricorrere di una delle condizioni giuridiche di cui al comma 2 e dispone la cancellazione dall’elenco delle IPAB con decorrenza contestuale all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato. L’atto dirigenziale è notificato all’istituzione e alla Prefettura. 5. Nel caso di non accoglimento della proposta di trasformazione si applica il disposto di cui al comma 5 dell’articolo 3. 6. La Regione esercita l’attività di controllo e vigilanza ai sensi delle disposizioni del codice civile e della normativa di riferimento. 7. E’ istituito presso il Settore servizi sociali della Regione l’elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali. Art. 11 (Patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato) 1. Le persone giuridiche di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 della presente legge sono tenute a redigere l’inventario dei beni patrimoniali con specifica annotazione dei beni destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. 2. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati al Settore servizi sociali della Regione, che, ove rilevi la deliberazione in contrasto con l’atto costitutivo o lo statuto, attiva procedimento amministrativo per l’esame da parte della Giunta regionale al fine del successivo inoltro al Pubblico Ministero competente per l’esercizio dell’azione di cui all’articolo 23 del codice civile. Art. 12 (Rapporti giuridici) 1. Le istituzioni trasformate in aziende o in persone giuridiche private conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni dalle quali derivano. 2. La trasformazione attuata ai sensi della presente legge non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che alla data della trasformazione abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. II personale dipendente conserva i diritti derivanti dall’anzianità complessiva maturata all’atto della trasformazione. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. 3. Agli enti trasformati in persone giuridiche di diritto privato si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Art. 13 (Estinzioni) 1. Le istituzioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 non trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato sono estinte. 2. La dichiarazione d’estinzione è disposta con atto del dirigente del Settore servizi sociali della Regione in conformità della deliberazione della Giunta regionale con la quale si dispone per l’attribuzione, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, dell’eventuale residuo patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore di una o più istituzioni aventi finalità identiche o analoghe del rispettivo ambito territoriale come definito dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia) ovvero, in subordine, in favore di altro ente pubblico o del Comune territorialmente competente. 3. Gli enti come individuati al comma 2 subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell’ istituzione estinta. 4. La Giunta regionale determina, altresì, l’attribuzione del personale dipendente dell’istituzione estinta. 5. Le istituzioni di cui all’articolo 1, comma 2, amministrate dai Comuni per effetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 17 (Soppressione degli ECA: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni), sono estinte di diritto. 6. Il dirigente del Settore servizi sociali della Regione con proprio atto provvede alla ricognizione delle istituzioni estinte ai sensi del comma 5. Art. 14 (Modalità per la trasformazione e per l’approvazione degli statuti) 1. Le modalità e le procedure per la trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 e per l’approvazione e le modifiche degli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle persone giuridiche di diritto privato sono definite dal regolamento di attuazione della presente legge. 2. Lo stesso regolamento definisce i tempi per l’espletamento dei relativi procedimenti amministrativi. 3. Nel corso della procedura di trasformazione e d’approvazione e modifiche statutarie delle aziende deve essere acquisito il parere dei Comuni ove hanno sede legale le istituzioni. 4. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale s’intende espresso favorevolmente. TITOLO II AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA Art. 15 (Azienda pubblica di servizi alla persona) 1. L’azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico con finalità socio-assistenziali, non ha fini di lucro, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e opera con criteri imprenditoriali nell’ambito delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione. 2. L’azienda ha autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, dai corrispettivi per i servizi resi, da liberalità e da trasferimenti di risorse a qualunque titolo. 3. L’azienda informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza ed economicità, di efficacia e di qualità di servizio, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti. 4. All’azienda si applica il principio della distinzione dei poteri d’indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. 5. Gli statuti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, disciplinano i modi d’elezione o nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri. 6. Nell’ambito della propria autonomia l’azienda può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all’assolvimento degli impegni derivanti dalla programmazione regionale e zonale. 7. L’azienda può partecipare a consorzi di comuni ed enti locali per la gestione associata d’interventi e servizi sociali e costituire società o istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio. 8. L’eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene secondo criteri comparativi di scelta rispondenti all’esclusivo interesse dell’azienda. Art. 16 (Statuti) 1. L’azienda adotta il proprio statuto che, tenendo conto della mutata condizione giuridica e in coerenza alle disposizioni originarie, definisce, in osservanza alle disposizioni di cui alla presente legge: a) gli scopi istituzionali, le norme fondamentali per l’attività e l’organizzazione; b) l’ambito territoriale di operatività; c) la composizione e le attribuzioni degli organi statutari e i requisiti specifici necessari per ricoprire le cariche degli organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la presenza di almeno un componente di nomina regionale; d) le modalità di nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione, le competenze degli organi statutari e degli organi di direzione, la durata del mandato; e) quando prevista, le funzioni dell’Assemblea dei soci; f) i criteri per la nomina del direttore; g) la composizione, le procedure di nomina e la durata dell’organo di revisione ovvero l’affidamento dei compiti di revisione a società specializzate nei casi individuati dal regolamento regionale; h) gli ambiti territoriali di riferimento dell’attività e i limiti nei quali può essere estesa in ambiti diversi da quello regionale o infraregionale; i) l’obbligo dell’applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro. 2. Gli statuti sono trasmessi per l’approvazione al Settore servizi sociali della Regione, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento regionale. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche statutarie. Art. 17 (Organi di governo) 1. Sono organi di governo delle aziende: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Presidente del Consiglio di amministrazione; c) l’Assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole aziende aventi origine associativa. 2. Gli organi di governo delle aziende esercitano le funzioni d’indirizzo, definiscono gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi prefissati. 3. Gli organi di governo restano di norma in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente e, dopo l’insediamento, la nomina dei suoi membri non può essere revocata dagli organi designanti. Art. 18 (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione dell’azienda è composto da cinque membri, compreso il Presidente, ed è costituito secondo le disposizioni statutarie con provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della Regione. 2. La costituzione del Consiglio di amministrazione è disposta a seguito di acquisizione di tutte le designazioni previste dallo statuto. 3. Le nomine dei rappresentanti regionali sono di competenza della Giunta regionale. 4. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in ogni caso, provvede: a) alla nomina del Direttore generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dalla Giunta regionale; b) alla definizione e all’approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia; c) a impartire direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione; d) all’individuazione e assegnazione al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire; e) a deliberare in materia di diritti reali su beni immobili; f) a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme associative; g) alla designazione di rappresentanti dell’azienda presso altri enti o istituzioni; h) all’approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali; i) all’approvazione dei conti consuntivi; j) alla verifica dell’azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché all’adozione dei provvedimenti conseguenti; k) all’approvazione dello statuto e, su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche. 5. Il regolamento regionale disciplina i requisiti per accedere alla carica di amministratore, le procedure e le modalità relative alla costituzione e allo scioglimento dei Consigli di amministrazione, nonché alla decadenza degli amministratori. 6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono pubblicate entro quindici giorni dalla data di adozione mediante affissione nel proprio albo per dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive. 7. Per la validità delle deliberazioni occorre l’intervento dei 3/5 dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. 8. I componenti del Consiglio di amministrazione, alla scadenza del mandato e in caso di dimissioni, restano in carica sino alla sostituzione. Si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 4 marzo 1993, n. 3 (Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia). Art. 19 (Presidente dell’azienda) 1. Il Presidente individuato a norma dello statuto ha la rappresentanza legale dell’azienda. 2. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione, stabilisce l’ordine del giorno dei lavori ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto. 3. In caso d’assenza o d’impedimento del Presidente, qualora nello statuto non sia prevista la figura del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere delegato alle funzioni vicarie o, in difetto, dal consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano d’età. Art. 20 (Incompatibilità e ineleggibilità degli amministratori) 1. La carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di: a) membro del Parlamento e consigliere e/o assessore regionale, provinciale, comunale e amministratore di Comunità montana competente per territorio; b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell’AUSL dell’ambito territoriale di riferimento, dirigenti e dipendenti in servizio presso il Settore servizi sociali della Regione e dirigenti e dipendenti del Comune e della Provincia di riferimento in servizio presso strutture competenti in materia di servizi socio-assistenziali o che comunque assolvono funzioni di vigilanza sulle aziende, i dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con l’azienda; c) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa; d) componenti di organi di governo di altra azienda pubblica di servizi alla persona; e) magistrato di ogni ordine e grado, avvocato procuratore presso l’Avvocatura dello Stato, appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo. 2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale; b) i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 58, comma 1, e 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e dall’articolo 2382 del codice civile; c) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; d) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, a una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale); e) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; f) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all’obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione; g) chi abbia lite pendente con l’azienda o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda. 3. Non possono contemporaneamente far parte della stessa amministrazione i congiunti e gli affini entro il secondo grado. 4. I consiglieri non possono prendere parte ai punti all’ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto grado. Art. 21 (Decadenza e dimissioni dalla carica) 1. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dall’articolo 20 o che non partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla carica. 2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione previa contestazione e, qualora, entro il termine perentorio di quindici giorni, la causa non sia stata rimossa, il procedimento di decadenza è attivato su istanza o d’ufficio ed è concluso con provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della Regione. 3. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d’atto. 4. I consiglieri deceduti, dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto. 5. I consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di amministrazione. Art. 22 (Indennità di carica ed emolumenti) 1. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori hanno diritto a un’indennità con onere a carico del bilancio dell’azienda. 2. Al Direttore generale competono esclusivamente gli emolumenti definiti in apposito contratto di lavoro di diritto privato con onere a carico del bilancio dell’azienda. 3. La Giunta regionale definisce i criteri per la determinazione delle indennità di carica agli amministratori, ai componenti il Collegio dei revisori e ai Commissari e degli emolumenti al Direttore generale graduandoli in relazione alla dimensione e alla tipologia di attività delle aziende. Art. 23 (Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione dell’azienda è sciolto nei casi di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti, di grave violazione di legge e di norme statutarie, di accertato mancato funzionamento. 2. Il Consiglio di amministrazione può essere temporaneamente sospeso nel corso degli accertamenti per gravi violazioni di legge o di norme statutarie. 3. Lo scioglimento, la sospensione e la dichiarazione di decadenza per decorso dei termini di cui alla legge regionale 3/1993 sono disposti, su proposta dell’Assessore regionale al ramo, con decreto del Presidente della Regione, che contestualmente provvede alla nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell’azienda. 4. Nel termine di sei mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, prorogabile una sola volta, si deve provvedere al reintegro o alla ricostituzione dell’organo ordinario di amministrazione e, ove non fosse possibile disporre la ricostituzione, alla nomina di un nuovo Commissario. Art. 24 (Bilanci e contabilità) 1. La gestione economica patrimoniale delle aziende s’informa al principio del pareggio di bilancio. 2. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le aziende possono prevedere forme di collaborazione con altre aziende e altri enti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona. 3. Le aziende sono tenute a utilizzare eventuali avanzi di gestione per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni, la conservazione e il potenziamento del patrimonio. 4. Le aziende approvano il bilancio preventivo pluriennale, di durata triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale corredati della relazione del Direttore generale sulla situazione dell’azienda, sull’andamento della gestione con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi e ai proventi, ai costi e agli oneri dell’esercizio. 5. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. 6. Il bilancio preventivo annuale è approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce, è redatto in conformità delle norme in materia di contabilità degli enti pubblici e del regolamento regionale di attuazione della presente legge. 7. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Direttore generale entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio, deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il seguente 30 aprile. 8. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione dei revisori dei conti, sono trasmessi al Settore servizi sociali della Regione nei trenta giorni successivi alla data di adozione e, contestualmente, resi pubblici mediante affissione, per dieci giorni consecutivi, nel proprio albo. 9. In caso d’inadempimento nell’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo nel termine di cui ai commi 6 e 7, previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di quindici giorni da parte del Dirigente del Settore servizi sociali della Regione, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore al ramo, nomina un commissario ad acta per la predisposizione e l’approvazione del bilancio preventivo e/o del bilancio consuntivo. 10. La mancata approvazione nei termini prescritti del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo è causa di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell’azienda e alla gestione si provvede nei limiti delle spese obbligatorie. 11. Il Direttore generale è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili. 12. Nel caso in cui la relazione del Collegio dei revisori contenga osservazioni al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, il Dirigente del Settore servizi sociali della Regione invita il Consiglio di amministrazione ad adeguarsi o a controdedurre entro un congruo termine non superiore a trenta giorni. In mancanza, i componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione di coloro che hanno esplicitamente espresso voto contrario all’approvazione, assumono la diretta e personale responsabilità. 13. Nell’ipotesi di cui al comma 12, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al ramo, assume le conseguenti determinazioni. Art. 25 (Patrimonio delle aziende) 1. Il patrimonio dell’azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili a essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. 2. All’atto dell’istituzione le aziende sono tenute a redigere l’inventario dei beni mobili e immobili. 3. L’inventario e le successive modifiche sono trasmesse al Settore servizi sociali della Regione. 4. I beni mobili e immobili che l’azienda destina alle attività statutarie costituiscono patrimonio indisponibile della stessa, soggetto alla disciplina dell’articolo 828, comma 2, del codice civile, con destinazione specifica a servizi di assistenza sociale. 5. Il vincolo dell’indisponibilità dei beni va a gravare: a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. 6. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile dell’azienda. 7. Le operazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono documentate con specifica annotazione nel registro dell’inventario. 8. La gestione del patrimonio disponibile dell’azienda pubblica si esercita in piena autonomia e si ispira ai seguenti principi: a) conservazione per quanto possibile della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale; b) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore; c) incremento della redditività annua ai fini di un miglioramento economico e gestionale; d) conservazione, manutenzione, ristrutturazione e adeguamento del patrimonio immobiliare. 9. Le aziende predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Art. 26 (Controllo sugli atti di natura patrimoniale) 1. Le deliberazioni concernenti il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, la partecipazione a società di capitali e la costituzione di fondazioni sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di adozione, al Settore servizi sociali della Regione, il quale può richiedere chiarimenti qualora le stesse non risultino compatibili con gli scopi statutari e, per gli atti di trasferimento, anche nei casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi. 2. I chiarimenti sono richiesti entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione degli atti, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. 3. Ove il Settore servizi sociali chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell’efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. 4. Gli atti non acquistano efficacia nel caso in cui il Settore si opponga con motivato atto dirigenziale in quanto gli stessi risultino gravemente pregiudizievoli per le attività istituzionali dell’azienda. 5. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di opposizione. Art 27 (Contratti) 1. I contratti per la fornitura di beni e di servizi sono regolati dalle norme generali comunitarie e nazionali, salvo la disciplina per i contratti di valore inferiore a quello fissato dalle norme comunitarie determinata dal regolamento regionale di attuazione della presente legge. Art. 28 (Strumenti di controllo) 1. Le aziende, nell’ambito della loro autonomia, definiscono con apposito regolamento gli strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico in conformità delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale dipendente. Art. 29 (Collegio dei revisori) 1. Lo Statuto delle aziende prevede un Collegio di revisori di tre membri per il controllo amministrativo e contabile e i casi in cui il Consiglio di amministrazione può affidare in alternativa detto controllo a società specializzate in conformità delle disposizioni di cui al regolamento regionale. 2. Il Collegio è nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti agli Albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente in materia 3. Lo Statuto determina la durata in carica e i modi di nomina e decadenza dei componenti il Collegio, uno dei quali deve essere obbligatoriamente nominato dalla Giunta regionale. Art. 30 (Incompatibilità dei revisori) 1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di amministrazione dell’azienda. 2. L’incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Direttore generale e dai dipendenti dell’azienda, dai dipendenti con funzioni di rappresentanza della Regione e della Provincia. 3. I membri dell’organo di revisione contabile non possono svolgere incarichi o consulenze presso l’azienda o presso organismi dipendenti. Art. 31 (Albo dei Direttori generali) 1. E’ istituito, presso il Settore servizi sociali della Regione, l’Albo regionale dei Direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona. 2. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità per la costituzione dell’Albo, i requisiti, i criteri e i modi per l’iscrizione. 3. L’Albo ha validità triennale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Art. 32 (Direttore generale) 1. II Direttore generale è il responsabile della gestione dell’azienda. 2. Il Consiglio di amministrazione nomina, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, il Direttore generale tra gli iscritti all’Albo regionale dei Direttori delle aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche e all’esperienza professionale richiesta. 3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato avente durata, stabilita dal Consiglio di amministrazione, non superiore alla durata in carica dello stesso Consiglio. 4. Il trattamento economico è determinato in conformità dei criteri definiti dal regolamento regionale di attuazione della presente legge. 5. Il contratto di lavoro deve espressamente prevedere che il Consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione come definiti ai sensi dell’articolo 28, possa assumere nei confronti del Direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell’attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il ragionevole rischio di un risultato negativo. 6. Al Direttore, nel rispetto del principio della distinzione tra poteri d’indirizzo e programmazione e poteri di gestione, competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi dell’azienda e, in particolare, è responsabile: a) del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione; b) della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato; c) della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’azienda; d) delle decisioni organizzative e della gestione del personale. Art. 33 (Incompatibilità del Direttore generale) 1. L’incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e l’accettazione dell’incarico comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. 2. Nel caso in cui il Direttore generale sia dipendente del medesimo ente, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del posto. 3. Gli adempimenti e gli oneri riguardanti i contributi previdenziali sono a carico dell’azienda. 4. Non possono in ogni caso essere nominati Direttori delle aziende coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 20 della presente legge. 5. Le condizioni d’incompatibilità subentrate dopo la nomina devono essere rimosse entro quindici giorni, decorsi i quali il Consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del contratto di lavoro e provvede contestualmente alla nomina del nuovo Direttore generale. 6. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli di diritto. Art. 34 (Personale dipendente) 1. Il rapporto di lavoro del personale delle aziende ha natura privatistica. 2. La dotazione organica è di norma determinata ogni triennio con il regolamento di organizzazione che, fra l’altro, definisce i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nonché le cause di cessazione del rapporto in conformità dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva. 3. Al personale si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro come definito in base alle vigenti disposizioni in materia. 4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all’articolo 35 assicurando idonee procedure selettive e di pubblicizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego. 5. Il personale dipendente dalle IPAB trasformate in azienda è collocato nei ruoli organici delle rispettive aziende senza alcun pregiudizio sulla durata del rapporto e sulla posizione giuridica ed economica in godimento, con conservazione dell’anzianità complessiva maturata all’atto della trasformazione. 6. I rapporti di lavoro a tempo determinato proseguono sino alla naturale scadenza. 7. Gli adeguamenti connessi all’eventuale applicazione di nuovi inquadramenti contrattuali derivanti dalla trasformazione sono definiti in sede di contrattazione decentrata regionale. Art. 35 (Regolamento di organizzazione e contabilità) 1. Il Consiglio di amministrazione dell’azienda adotta, su proposta del Direttore generale, entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, il regolamento di organizzazione e contabilità che, fra l’altro, stabilisce: a) l’articolazione della struttura organizzativa, prevedendo specifica struttura per le relazioni con l’utenza; b) la pianta organica; c) la definizione dei requisiti e delle modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi e delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego; d) le procedure di contabilità; e) la disciplina dei contratti, del servizio di cassa e di economato, degli acquisti in economia, delle riscossioni e dei pagamenti; f) le modalità per l’affidamento del servizio di tesoreria a un istituto di credito; g) gli strumenti di controllo; h) la carta dei servizi; i) ogni altra funzione organizzativa. 2. Il regolamento di organizzazione e contabilità e le relative modifiche sono sottoposte alle procedure di controllo previste dall’articolo 26 della presente legge. Art. 36 (Fusioni di aziende) 1. Le aziende possono essere fuse per incorporazione o mediante la creazione di una nuova azienda quando sia evidente l’utilità per il miglioramento del sistema integrato dei servizi sociali del territorio. 2. La fusione è deliberata da ciascuna delle aziende interessate ed è presentata al Settore servizi sociali della Regione insieme alla proposta di nuovo statuto. 3. Lo statuto della nuova azienda deve prevedere la continuità delle finalità istituzionali stabiliti dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione, anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi. 4. La Regione, acquisita la proposta di fusione, chiede il parere alle aziende e ai comuni interessati. 5. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale s’intende espresso favorevolmente. 6. La fusione è disposta, con le procedure di cui al regolamento regionale, con atto del Dirigente del Settore servizi sociali in conformità della deliberazione della Giunta regionale. 7. Con lo stesso provvedimento dirigenziale è approvato lo statuto della nuova azienda. Art. 37 (Costituzione di nuove aziende) 1. La costituzione di nuove aziende è consentita a seguito di atti di liberalità da parte di privati o disposizioni testamentarie espressamente destinati all’istituzione di un ente pubblico avente lo scopo di erogare servizi sociali. 2. L’entità del patrimonio destinato alla costituzione della nuova azienda deve garantire il perseguimento continuativo dello scopo. 3. La costituzione della nuova azienda è promossa dai soggetti individuati dalle disposizioni testamentarie o dagli atti da cui trae origine ovvero d’ufficio sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile. 4. L’azienda è costituita, con le procedure di cui al regolamento regionale, con atto del Dirigente del Settore servizi sociali in conformità della deliberazione della Giunta regionale. 5. Nel caso l’entità del patrimonio non risulti congrua per la costituzione di una nuova azienda, la Giunta regionale ne dispone l’assegnazione ad altra azienda con vincolo di destinazione alle finalità indicate dagli atti di liberalità o dalle disposizioni testamentarie. Art. 38 (Estinzione delle aziende) 1. Le aziende, nel caso di accertata impossibilità di perseguire gli scopi statutari o che gli stessi siano esauriti o cessati, sono soggette a estinzione. 2. La procedura d’estinzione può essere promossa dal Consiglio di amministrazione o dal Commissario dell’azienda, dal Comune ove ha sede legale l’azienda, d’ufficio dalla Regione. 3. Per l’estinzione delle aziende si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13 della presente legge. Art. 39 (Vigilanza e intervento sostitutivo) 1. La Regione, tramite l’Assessore regionale al ramo, esercita il potere di vigilanza sull’amministrazione e sulla gestione delle aziende. 2. Nell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui al comma 1 possono essere richiesti atti e documenti, disposte le necessarie ispezioni e nominate Commissioni d’inchiesta. 3. In caso d’inosservanza delle disposizioni statutarie e di legge, il Dirigente del Settore servizi sociali della Regione assegna all’organo inadempiente un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere, decorso infruttuosamente il quale il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore al ramo, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva. 4. I Comuni competenti per territorio esercitano il potere di vigilanza sull’attività socio-assistenziale erogata dalle strutture dell’azienda e a tal fine possono disporre le necessarie verifiche e ispezioni in conformità delle vigenti disposizioni in materia. Art. 40 (Potere generale di annullamento) 1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al ramo, può annullare, in qualsiasi momento, d’ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle aziende. 2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il Dirigente del Settore servizi sociali attiva il relativo procedimento amministrativo e invita preliminarmente l’amministrazione dell’azienda interessata ad adottare, entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, i provvedimenti di autotutela. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il responsabile del procedimento amministrativo conclude l’iter proponendo le consequenziali determinazioni. TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Art. 41 (Partecipazione alla realizzazione dei servizi) 1. Le aziende e le persone giuridiche di diritto privato iscritte nell’elenco di cui all’articolo 10, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali come definito dalla legge regionale e dal piano regionale socio-assistenziale e, direttamente e/o tramite le associazioni rappresentative, intervengono alle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale a livello regionale e locale. 2. Le stesse concorrono alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione, partecipano alle intese per la definizione dei piani di zona e alla stipulazione degli accordi di programma per l’attuazione degli stessi. 3. Nel rispetto delle finalità originariamente previste dai rispettivi statuti e atti di fondazione, le istituzioni trasformate ai sensi della presente legge informano la propria attività alle esigenze emergenti dal territorio, al fine di garantire pluralità di offerta e differenziazione degli interventi e dei servizi. Art. 42 (Sostegno finanziario) 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi sul territorio, nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e nei piani di zona di cui alla legge regionale 17/2003 possono essere riservate risorse per favorire i processi di fusione tra più istituzioni. Art. 43 (Regolamento di attuazione) 1. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il regolamento individua gli atti da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 44 (Delega) 1. Il Presidente della Regione può delegare le competenze attribuite dalla presente legge all’Assessore regionale al ramo. Art. 45 (Disposizioni transitorie e di rinvio) 1. Sino all’adozione del provvedimento di trasformazione di cui all’articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di IPAB. 2. Per le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un Commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l’incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario a portare a compimento la fase di trasformazione. 3. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 207/2001 in quanto compatibili e al regolamento di attuazione della presente legge. 4. Il Presidente della Giunta regionale decreta l’estinzione delle IPAB che negli ultimi diciotto mesi non abbiano svolto alcuna attività compresa tra quelle previste dagli Statuti o dalle tavole di fondazione, che non dispongano di alcuna sede di proprietà o in locazione utile allo svolgimento di detta attività e per le quali sussista una situazione debitoria superiore al 50 per cento del valore del patrimonio. 5. Per le IPAB che rientrano nelle condizioni di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni di cui al titolo I della presente legge, fatto salvo l’articolo 13 per quanto compatibile. 6. Il decreto di estinzione di cui al comma 4 è adottato sulla base di motivata proposta conseguente a specifico procedimento amministrativo da attivarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da concludersi nei successivi sessanta giorni. Art. 46 (Abrogazioni) 1. Salvo il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 45, sono abrogate: a) la legge regionale 4 luglio 1974, n. 22 (Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza); b) la legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 (Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) – Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l’estinzione); c) la legge regionale 20 novembre 2000, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) – Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l’estinzione); d) i commi 1 e 3 dell’articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia). TITOLO IV Art. 47 (Modifica all’articolo 43 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è sostituita dalla seguente: “b) al comma 3, dopo le parole: “che abbia operato anche non continuativamente,” sono inserite le seguenti: “incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, ” e le parole “31 dicembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 1998”. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 30 settembre 2004 FITTO NOTE alla Legge Regionale 30 settembre 2004, n. 15 Il testo della Legge viene pubblicata con l’aggiunta delle note redatte dall’Ufficio Legislativo della Giunta Regionale – Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche – in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell’art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale. Note all’art. 1 Il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001. La legge 17 LUGLIO 1890, N. 6972, recante “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1890, n. 171. Note all’art. 5 Il D.P.C.M. 16 febbraio 1990, recante “Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed intraregionale” è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1990, n. 45. Si riporta l’art. 91 della legge 6972/1890: Art. 91. Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell’art. 70: 1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale; 2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell’art. 70; 3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti. In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto. Per l’erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell’art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell’art. 81 della legge di pubblica sicurezza. Nota all’art. 10 Si riporta l’art. 17 del D.Lgs. 207/2001 Art. 17. Revisione statutaria 1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volonta’ dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall’organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che puo’ disciplinare anche: a) le modalita’ di impiego delle risorse anche a finalita’ di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio; b) la possibilita’ del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione gia’ prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza; c) la possibilita’, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualita’, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie; d) la possibilita’, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualita’, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall’assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticita’. 2. Nello statuto sono altresi’ indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l’adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni piu’ funzionali al raggiungimento delle medesime finalita’, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualita’. 3. Lo statuto puo’ prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalita’ organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attivita’ dell’ente. Nota all’art. 11 Si riporta l’art. 23 del Codice civile 23. (Annullamento e sospensione delle deliberazioni). Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero (25, 23772; 69 c.p.c.). L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (252, 1445, 2377, 23913). Il presidente del tribunale o il giudice istruttore (175 ss. c.p.c.), sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (23784; 10 att.). L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume (5, 251) può essere sospesa anche dall’autorità governativa (9 att.). Nota all’art. 12 La legge 07/12/1989, n. 389 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati” é Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1989, n. 287. Si riporta il comma 2 dell’art 4 del decreto legge 338/89: 1. OMISSIS 2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l’ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell’ente, se posteriore OMISSIS Note all’ art. 13 La legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 recante “Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia” è pubblicata nel BURP n°99 del 29 / 08 / 2003. La legge regionale 15/03/1978, n. 17 recante “Soppressione degli EE.CC.AA.: norme sul passaggio ai Comuni del personale, dei beni e delle funzioni” é pubblicata nel B.U. Puglia 16 marzo 1978, n. 17. Nota all’ art. 18 La legge regionale 4 marzo 1993, n. 3 recante “Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia” è pubblicata nel BURP n. 36, Suppl. del 08/03/93. Nota all’ art. 20 Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.” é pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. Si riportano gli artt. 58, comma 1 e 78 comma 2: Articolo 58 Cause ostative alla candidatura. 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b); d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. OMISSIS Articolo 78 Doveri e condizione giuridica. 1. OMISSIS 2. Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro


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