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Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’art.12, comma 1, lettera d), della L 266/91, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art.12, comma 2, della L 266/91 (GU 25/10/2005 n. 249)
di Redazione
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Emana
la seguente direttiva:
Premessa.
L'art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto
1991 prevede la possibilita' per l'Osservatorio nazionale per il
volontariato di approvare progetti sperimentali elaborati e proposti,
anche in collaborazione con Organismi locali di governo, da
organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze
sociali e a favorire l'applicazione di avanzate metodologie di
intervento.
In tale contesto la Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali, tenuto conto di quanto
previsto nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
stabilisce di seguito i requisiti soggettivi richiesti alle
associazioni proponenti;
stabilisce i requisiti oggettivi richiesti per la presentazione
di progetti sperimentali per l'anno 2005;
definisce le priorita' e i criteri di valutazione a cui
l'Osservatorio fara' riferimento nella selezione dei progetti
presentati.
1. Requisiti soggettivi.
Possono richiedere il finanziamento per la realizzazione dei
progetti indicati in premessa le organizzazioni di volontariato che
siano legalmente costituite da almeno due anni alla data di
pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, a pena di decadenza, per tutta la durata di
attuazione del progetto finanziato, e risultino regolar-mente
iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle leggi e delibere regionali
e provinciali attuative della legge quadro.
I progetti possono essere presentati:
1) da singole associazioni di volontariato;
2) da piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente.
Ciascuna organizzazione non puo' presentare, a pena di esclusione,
in forma singola od associata, piu' di un progetto.
In caso di collaborazioni con enti locali la responsabilita' del
progetto attiene comunque all'associazione proponente.
Nella ipotesi di cui al punto 2):
qualora il progetto proposto venga ammesso a finanziamento,
dovra' essere indicata l'associazione capofila alla quale le
organizzazioni co-attuatrici devono conferire la rappresentanza ai
fini del progetto mediante formale atto di procura legale.
I progetti dovranno essere realizzati direttamente dalle
organizzazioni proponenti.
Per la realizzazione dei progetti finanziati con la presente
direttiva non sono, quindi, ammesse deleghe a soggetti esterni, salvo
nei casi di attivita' ritenute essenziali, non realizzabili
dall'associazione proponente per mancanza di risorse interne, e
previa esplicita autorizzazione formale da parte della Direzione
generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni
sociali.
2. Requisiti oggettivi e priorita'.
2.1. Ambiti operativi e durata.
Per l'anno 2005 i progetti dovranno intervenire nei settori del
disagio sociale, possibilmente con il coinvolgimento degli enti
locali per favorire l'introduzione e la diffusione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate.
I progetti dovranno possedere una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
1) innovativita', con riferimento al contesto territoriale, alla
tipologia di intervento, e alla realizzazione di attivita'
caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
2) interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto
modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in
altri contesti territoriali;
3) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti
fra soggetti del volontariato e del terzo settore, e di
collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati,
imprese e sindacati.
Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere
adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.
Sara' data priorita' ai progetti concernenti:
1) nuove metodologie tese al contrasto e alla prevenzione del
disagio minorile e giovanile;
2) contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati
(anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie
monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi, detenuti ed ex
detenuti, malati, alcolisti, persone con disabilita' fisica,
sensoriale e mentale ed i loro genitori e familiari, ecc.) e/o
creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a
sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
3) promozione di forme di volontariato che prevedano la
partecipazione dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze
educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n.
266/1991, non saranno presi in considerazione:
a) progetti attinenti la materia della cooperazione
internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della
legge n. 49/1987;
b) progetti attinenti la materia della protezione civile;
c) progetti aventi per oggetto iniziative di informatizzazione
comportanti acquisto di hardware e software presentati da
associazioni che, nei due anni precedenti, hanno avuto finanziamenti
per analoghi progetti.
Le iniziative proposte non possono avere durata superiore a dodici
mesi.
2.2. Indicazioni relative ai costi.
Le disponibilita' finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero
risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 1.000.000,00.
Tuttavia, una piu' precisa determinazione dell'ammontare del
finanziamento sara' possibile soltanto all'esito delle procedure,
tutt'ora in corso, di imputazione contabile di dette risorse
finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.
Si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito del Ministero:
http://www.welfare.gov.it/ costituendo tale adempimento comunicazione
formale a tutti gli effetti.
I progetti presentati saranno esaminati e valutati secondo i
criteri contenuti nella presente direttiva.
Il costo complessivo di ciascun progetto per il quale si chiede il
contributo finanziario, a pena di inammissibilita', non potra'
superare l'ammontare complessivo di Euro 65.000,00.
In ogni caso l'organizzazione di volontariato proponente deve
concorrere in misura non inferiore ad almeno 20% del costo
complessivo del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da
cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative,
donazioni, introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione
proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle
attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del
progetto). Tale specifico impegno deve essere indicato nella domanda
di finanziamento e deve essere riprodotto nel Piano economico,
costituendo un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del
progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacita'
dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla
realizzazione del progetto proposto.
Il costo previsto per le spese di progettazione non deve superare
il 4% del costo complessivo del progetto.
I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla
realizzazione del progetto, non devono superare il 40% dell'ammontare
complessivo del costo del progetto (personale retribuito, formatori,
consulenti, rimborso spese per il personale volontario e non
volontario).
Le spese per attrezzature, materiale didattico e materiale di
consumo devono essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del
costo complessivo del progetto.
Ai fini del monitoraggio sugli stadi di avanzamento delle attivita'
e sulla gestione finanziaria del progetto si richiede l'adozione di
una codificazione contabile appropriata, identificativa delle
movimentazioni economico-finanziarie inerenti il progetto.
Il legale rappresentante dell'associazione proponente o, nel caso
in cui il progetto sia presentato congiuntamente ad altre
organizzazioni, dell'associazione capofila dichiarera', sotto la
propria responsabilita', la non concorrenza di altri fondi pubblici
(statali, regionali o di enti locali), ovvero, nei casi di soggetti
privati, le modalita' di partecipazione al progetto e l'impegno
finanziario assunto dal soggetto erogante un eventuale
co-finanziamento.
Rimangono comunque esclusi dai costi finanziari del progetto:
attivita' promozionali non direttamente inerenti il progetto;
le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione
dell'associazione;
l'organizzazione di seminari e convegni non attinenti il
progetto;
ogni altro tipo di spesa non finalizzata alla realizzazione del
progetto.
I progetti potranno essere finanziati in forma parziale rispetto al
finanziamento richiesto dall'organizzazione proponente.
3. Presentazione dei progetti.
3.1. Modalita' di presentazione.
La domanda di contributo finanziario di cui alla presente direttiva
deve essere compilata in video-scrittura o in carattere stampatello,
su carta semplice, secondo lo schema esemplificativo allegato
(Allegato 1) e deve essere corredata da un elaborato progettuale
(Allegato 2) e da un piano economico (Allegato 3).
La domanda di contributo finanziario, recante sulla busta la
dizione «Progetto Sperimentale volontariato direttiva 2005», deve
essere indirizzata e spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le
formazioni sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato -
Divisione III Volontariato - via Fornovo n. 8, Palazzina C - 00192
Roma. Le domande spedite saranno accettate solo se pervenute entro e
non oltre il termine di venticinque giorni dalla pubblicazione della
presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e presso il predetto indirizzo. Il predetto termine, qualora
coincidente con un giorno non lavorativo, si intende differito al
primo giorno non festivo immediatamente successivo. A tale scopo
sara' cura del legale rappresentante accertarsi dell'avvenuta
ricezione da parte del competente ufficio.
La domanda di contributo finanziario puo' essere, altresi',
presentata a mano presso la Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione III, al medesimo
indirizzo, entro e non oltre le ore 12 del giorno di scadenza del
predetto termine di venticinque giorni. Per la presentazione diretta
delle domande di contributo finanziario l'ufficio competente sara'
aperto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni feriali, escluso il sabato.
La data di acquisizione delle domande e' stabilita e comprovata,
nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dall'ufficio
postale accettante e nel caso di presentazione diretta, dalla
ricevuta rilasciata dal competente ufficio con l'indicazione della
data e dell'ora di consegna.
Questo Ministero si intende esonerato da ogni responsabilita'
inerente gli eventuali ritardi di recapito nell'invio della domanda,
anche se dovuti a forza maggiore.
A pena di inammissibilita', la domanda dovra':
1) essere presentata da parte di un'organizzazione che abbia i
requisiti soggettivi precedentemente esposti;
2) essere redatta e compilata correttamente secondo lo schema di
cui all'allegato 1 della presente direttiva e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti, nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in caso di
falsita' in atti o dichiarazioni mendaci;
3) essere corredata dal progetto per cui si chiede il contributo
(che risponda ai requisiti oggettivi precedentemente esposti,
redatto, in formato cartaceo ed elettronico, sulla base del
formulario di cui all'allegato 2 comprensivo del piano economico di
cui all'allegato 3, unitamente ad una dichiarazione di autenticita' e
veridicita' delle informazioni ivi contenute sottoscritta dal legale
rappresentante;
4) contenere copia conforme dell'atto costitutivo
dell'associazione e dello statuto, comprensivi di eventuali
integrazioni (redatti conformemente al disposto del comma 3, art. 3,
della legge n. 266/1991) e copia conforme dell'atto di iscrizione nel
registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui
all'art. 6 della legge n. 266/1991 o dichiarazione resa dal legale
rappresentante da cui risulti l'avvenuta iscrizione nel Registro
generale del volontariato nella regione e/o provincia ove ha sede
l'associazione, unitamente alla dichiarazione, resa dal legale
rappresentante, di impegno a permanere in tale registro per tutta la
durata di svolgimento del progetto, a pena di decadenza dal
contributo;
5) essere corredata da copia conforme dell'atto da cui si evince
il conferimento dei poteri al legale rappresentante. Quest'ultimo
dovra' allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento e
dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, da cui si evinca:
a) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso
procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e
b) di non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 313/2002 (in caso contrario dovra' indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell'autorita' che ha erogato le
stesse, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali pendenti);
6) contenere una dichiarazione resa dal legale rappresentante
dell'associazione dalla quale risulti che lo stesso progetto non e'
oggetto di altri finanziamenti con risorse pubbliche diretti o
indiretti, presenti o futuri;
7) includere un'attestazione, resa dal legale rappresentante, di
eventuali collaborazioni con altre associazioni di volontariato e con
enti pubblici e/o soggetti privati nel quadro del progetto;
8) essere corredata da una dichiarazione, resa dal legale
rappresentante dell'associazione di volontariato, in cui viene
indicata la parte del progetto eventualmente co-finanziata da altre
associazioni di volontariato, da cooperative sociali, IPAB,
Fondazioni, enti locali o altro e non cumulabile con la quota a
carico dell'Associazione e il costo complessivo del progetto;
9) essere corredata da curriculum dell'associazione di
volontariato e curriculum degli eventuali partner non istituzionali.
In tutti i casi in cui e' richiesta la copia conforme all'originale
si intende l'attestazione di conformita' con l'originale scritta alla
fine della copia, a cura di un pubblico ufficiale autorizzato, il
quale deve altresi' indicare la data e il luogo del rilascio, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonche' apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio, il numero dei
fogli impiegati apponendo la propria firma a margine di ciascun
foglio intermedio.
In alternativa il rappresentante legale dell'organismo associativo
puo' esibire l'originale del documento all'Ufficio competente
producendo contestualmente copia al funzionario preposto che ne
attestera' la conformita' all'originale ovvero puo' dichiarare la
conformita' all'originale di una copia di un atto o di un documento o
di un'attestazione (modelli di versamento, ecc.) mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' anche apponendo
tale dichiarazione in calce alla copia stessa.
3.2. Motivi di inammissibilita'.
Non verranno prese in considerazione le domande di contributo
finanziario:
a) non redatte e compilate correttamente secondo gli allegati
della presente direttiva;
b) pervenute o consegnate a mano oltre i termini previsti dal
precedente punto 3.1.;
c) presentate da associazioni costituite da meno di due anni;
d) prive dell'indicazione e della firma del legale
rappresentante;
e) prive dell'attestazione di iscrizione ai Registri regionali o
provinciali del volontariato, nonche' della dichiarazione di impegno
a cura del legale rappresentante di permanenza di detta iscrizione, a
pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione del progetto
finanziato;
f) prive della copia conforme dell'atto costitutivo
dell'associazione;
g) prive della copia conforme dello statuto dell'associazione;
h) prive del piano economico o il cui piano economico non sia
stato compilato secondo quanto previsto dalla direttiva;
i) il cui piano economico e' incompleto, ovvero mancante della
indicazione del costo delle assicurazioni per i volontari e del costo
della fideiussione;
j) il cui piano economico sia privo della firma del legale
rappresentante;
k) con un costo del progetto superiore a Euro 65.000,00;
l) che prevedano costi di progettazione superiori al 4%
dell'ammontare complessivo;
m) che prevedano spese per le risorse umane (personale
retribuito, consulenti, formatori, rimborso spese personale
volontario) superiori al 40% dell'ammontare complessivo;
n) che prevedano una richiesta di finanziamento finalizzata
all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
o) che prevedano oneri relativi ad attivita' promozionali
dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto
per cui si chiede il finanziamento;
p) che prevedano oneri relativi a seminari e convegni non
collegati col progetto;
q) che prevedano spese per l'ordinario funzionamento e la
gestione dell'organizzazione, spese per le attrezzature o ogni altro
tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del
progetto;
r) prive della dichiarazione, a firma del rappresentante legale,
relativa a eventuali ulteriori finanziamenti, pubblici e/o privati;
s) prive della attestazione, nel caso in cui il progetto venga
realizzato da piu' organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici
e/o soggetti privati, del ruolo e/o funzione svolti da ciascuna di
esse nella realizzazione del progetto, nonche' della associazione
capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscono la
rappresentanza mediante formale atto di procura legale;
t) prive del curriculum dell'organizzazione di volontariato e
degli eventuali partner non istituzionali,
u) relative a progetto attinente materia di protezione civile;
v) relative a progetto attinente materia di cooperazione
internazionale allo sviluppo che ricade nella legge n. 49/1987;
w) proposte da associazioni che non hanno presentato le relazioni
finali per progetti finanziati dall'Osservatorio e gia' terminati;
x) comunque non conformi a indicazioni contenute nella presente
direttiva.
4. Valutazione dei progetti.
La valutazione dei progetti ai fini della ammissibilita' al
finanziamento verra' compiuta da una commissione di esperti nominata
dal presidente dell'osservatorio nazionale per il volontariato.
I componenti della commissione, se rappresentanti di organizzazioni
di volontariato presenti nell'Osservatorio stesso, non avranno
diritto di voto.
Le domande pervenute verranno esaminate sotto il profilo di
ammissibilita' e successivamente si procedera' all'esame per la
valutazione dei progetti proposti. I criteri sono individuati nella
seguente scheda di valutazione:
=====================================================================
Criteri individuati per la scheda di |
valutazione |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Congruita' ed effettiva corrispondenza|
per la realizzazione del progetto (es.|
bisogno rilevato, obiettivi, singole |
fasi e azioni, pianificazione, |
realizzazione effettiva, ecc.) | 0-14
---------------------------------------------------------------------
Rispondenza e congruenza tra le aree |
di intervento individuate, il contesto|
sociale e territoriale e il bisogno, |
gli obiettivi previsti e le azioni, |
con la e/o le metodologie adottate | 0-14
---------------------------------------------------------------------
Presenza di autovalutazione | 0-8
---------------------------------------------------------------------
Coerenza tra contenuti del progetto e |
piano economico | 0-4
---------------------------------------------------------------------
Presenza di aspetti innovativi | 0-10
---------------------------------------------------------------------
Presenza di caratteristiche |
sperimentali | 0-10
---------------------------------------------------------------------
Informazioni relative ai destinatari |
dell'intervento | 0-8
---------------------------------------------------------------------
Collaborazioni e/o accordi con altre |
associazioni di volontariato, soggetti|
del terzo settore, gruppi informali, |
enti pubblici e/o del privato sociale,|
sindacati, scuole di ogni ordine e |
grado | 0-12
---------------------------------------------------------------------
Presenza informazioni relative ai |
volontari e al personale coinvolto | 0-8
---------------------------------------------------------------------
Presenza e/o previsione di piani |
formativi | 0-4
---------------------------------------------------------------------
Presenza di indicatori di efficienza e|
di efficacia | 0-4
---------------------------------------------------------------------
Progetto gia' finanziato | 0-4
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 100
La commissione provvedera' alla stesura della graduatoria finale
che verra' approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
Il contributo finanziario per i progetti esaminati potra' essere
totalmente o anche parzialmente corrispondente alla richiesta
formulata dall'Associazione proponente. Nella seconda ipotesi e'
consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del
progetto, da concordare con l'Amministrazione erogante, e comunque
tale da non inficiare il perseguimento delle finalita' previste.
La graduatoria verra' trasposta in un provvedimento direttoriale e
pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Tale pubblicazione esplica gli effetti della piena
conoscenza nei confronti di tutti gli istanti circa l'esito della
valutazione dei progetti.
La graduatoria sara' disponibile sul sito internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it).
Per quanto riguarda i progetti ritenuti idonei ma non ammessi a
finanziamento, la Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali potra' procedere alla loro
inclusione nell'iniziativa sperimentale denominata «Adotta un
Progetto», come descritta sul sito internet del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it/adottaun progetto).
5. Progetti ammessi al contributo finanziario.
Alle organizzazioni di volontariato il cui progetto sia stato
dichiarato ammissibile al finanziamento, verra' data apposita
comunicazione.
Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento
dovranno, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento
della suddetta comunicazione da parte del Ministero, inviare a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno la seguente documentazione
(fara' fede il timbro postale di invio):
indicazione del rappresentante legale dell'associazione ai fini
del progetto;
certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi
pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta
la domanda; ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che il legale
rappresentante non abbia riportato condanne penali, non sia
destinatario di provvedimenti concernenti l'applicazione di misure di
prevenzione, e non sia a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali in corso;
composizione attuale dell'organo rappresentativo
dell'associazione;
codice fiscale dell'organizzazione;
estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di
altra forma per l'accreditamento della somma concessa;
bilancio consuntivo 2004;
bilancio preventivo 2005, se previsto dallo statuto;
prospetto progetto esecutivo;
documentazione inerente l'assicurazione degli aderenti
all'associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento delle attivita', nonche' per la responsabilita' civile
verso terzi.
Successivamente alla ricezione della su citata documentazione, alle
associazioni verra' trasmessa una convenzione, in quadruplice copia,
dalla quale risulti l'impegno a realizzare il progetto nei tempi e
nei modi previsti dalla presente direttiva, con l'indicazione della
data di inizio del progetto e della sua durata.
La documentazione e la convenzione firmata dal rappresentante
legale dell'organizzazione di volontariato dovra' essere inviata a:
«Osservatorio nazionale per il volontariato - Divisione III
Volontariato Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali - Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Via Fornovo n. 8 - Palazzina C - 00192
Roma», e recare sulla busta la dizione «Progetto sperimentale
volontariato ammesso - direttiva 2005».
Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione
richiesta entro il termine sopra indicato, senza motivate
giustificazioni, comportera' la decadenza dal diritto al
finanziamento. In entrambi i casi citati, potra' subentrare nel
diritto al finanziamento il progetto immediatamente successivo nella
graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla commissione di
valutazione.
6. Modalita' di erogazione del finanziamento.
Il finanziamento verra' erogato in due fasi:
una prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad
un massimo del 70% del contributo concesso, verra' versata previa
presentazione di apposita garanzia fideiussoria di cui al successivo
punto 7, e dopo la registrazione della convenzione di cui al
precedente punto 5 presso i competenti organi di controllo, tenuto
conto della disponibilita' di cassa sul competente capitolo di
bilancio;
una seconda quota, pari al saldo, verra' versata al termine della
realizzazione del progetto e a seguito dell'esito positivo
dell'accertamento da parte dell'Amministrazione della relazione
finale sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
programmati, nonche' della rendicontazione delle spese sostenute per
l'intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi
di spesa.
7. Fideiussione
A garanzia dell'anticipo richiesto (pari ad un massimo del 70% del
contributo ministeriale complessivamente concesso al progetto) le
associazioni beneficiarie dovranno stipulare apposita fideiussione
bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
Tale fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto,
deve essere presentata dall'associazione contestualmente alla
richiesta di anticipo da parte delle associazioni di volontariato e
costituisce condizione necessaria al fine della erogazione del
contributo.
Il rilascio della fideiussione e' previsto da parte degli istituti
bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti
negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993, e
specificatamente:
1) elenco generale tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (art. 106),
consultabile sul sito http://www.uic.it;
2) elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107),
consultabile sul sito http://www.banca ditalia.it;
3) elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel
ramo cauzione, consultabile sul sito http://www.isvap.it
La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa
devono necessariamente contenere:
a) la clausola della formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944,
secondo comma, del codice civile;
b) la previsione che, nel caso in cui l'Amministrazione rilevi a
carico delle associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla
realizzazione del progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad
opporre eccezioni, a pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte
di una semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione;
c) l'esplicita dichiarazione della permanenza della loro
validita', in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino al
ventiquattresimo mese successivo alla data di rendicontazione finale
e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo
da parte dell'Amministrazione.
8. Audit e Monitoraggio
La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le
formazioni sociali assicura attivita' di audit, secondo la normativa
nazionale di riferimento, alle associazioni i cui progetti saranno
approvati.
Potranno essere formulati quesiti direttamente alla Direzione
generale, la quale provvedera' a diffonderne la conoscenza nei casi
ritenuti di interesse generale.
L'Osservatorio nazionale per il volontariato viene coinvolto nella
attivita' di monitoraggio dei progetti ammessi a contributo.
Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare, a meta'
del percorso progettuale, una relazione sullo stato di avanzamento
del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese
sostenute nel periodo di riferimento.
In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non
realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi
erogati non conforme alle finalita' della presente direttiva,
l'ufficio competente potra', in qualsiasi momento, disporre
l'interruzione del progetto e revocare il finanziamento.
In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di
esso, l'associazione dovra' provvedere alla restituzione del
contributo o degli acconti di contributo percepiti corrispondente
alla parte del progetto approvato la cui utilizzazione non e'
documentata.
Entro trenta giorni dal termine delle attivita' progettuali le
organizzazioni di volontariato invieranno alla Direzione generale per
il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali la
relazione finale, nonche' il rendiconto amministrativo contabile sul
costo complessivo delle spese sostenute, per la verifica di
competenza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. A conclusione della verifica l'Amministrazione provvedera'
ad erogare la rimanente quota parte del contributo finanziario e
rilascera' la dichiarazione di svincolo per la polizza fideiussoria.
Roma, 13 ottobre 2005
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 261
Nessuno ti regala niente, noi sì
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