Attivismo civico & Terzo settore

Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’art.12, comma 1, lettera d), della L 266/91, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art.12, comma 2, della L 266/91 (GU 25/10/2005 n. 249)

di Redazione

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                              Emana
                       la seguente direttiva:
Premessa.

  L'art.  12,  comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto
1991  prevede  la  possibilita'  per  l'Osservatorio nazionale per il
volontariato di approvare progetti sperimentali elaborati e proposti,
anche   in   collaborazione  con  Organismi  locali  di  governo,  da
organizzazioni  di  volontariato e destinati a fronteggiare emergenze
sociali  e  a  favorire  l'applicazione  di  avanzate  metodologie di
intervento.
  In  tale  contesto  la  Direzione  generale  per  il  volontariato,
l'associazionismo  e  le  formazioni  sociali, tenuto conto di quanto
previsto nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
    stabilisce  di  seguito  i  requisiti  soggettivi  richiesti alle
associazioni proponenti;
    stabilisce  i  requisiti oggettivi richiesti per la presentazione
di progetti sperimentali per l'anno 2005;
    definisce   le  priorita'  e  i  criteri  di  valutazione  a  cui
l'Osservatorio   fara'   riferimento  nella  selezione  dei  progetti
presentati.
                      1. Requisiti soggettivi.
  Possono  richiedere  il  finanziamento  per  la  realizzazione  dei
progetti  indicati  in premessa le organizzazioni di volontariato che
siano   legalmente  costituite  da  almeno  due  anni  alla  data  di
pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e,  a pena di decadenza, per tutta la durata di
attuazione   del   progetto  finanziato,  e  risultino  regolar-mente
iscritte  nei  registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle leggi e delibere regionali
e provinciali attuative della legge quadro.
  I progetti possono essere presentati:
    1) da singole associazioni di volontariato;
    2) da piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente.
  Ciascuna  organizzazione non puo' presentare, a pena di esclusione,
in forma singola od associata, piu' di un progetto.
  In  caso  di  collaborazioni con enti locali la responsabilita' del
progetto attiene comunque all'associazione proponente.
  Nella ipotesi di cui al punto 2):
    qualora  il  progetto  proposto  venga  ammesso  a finanziamento,
dovra'   essere   indicata  l'associazione  capofila  alla  quale  le
organizzazioni  co-attuatrici  devono  conferire la rappresentanza ai
fini del progetto mediante formale atto di procura legale.
  I   progetti   dovranno   essere   realizzati   direttamente  dalle
organizzazioni proponenti.
  Per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  la presente
direttiva non sono, quindi, ammesse deleghe a soggetti esterni, salvo
nei   casi   di   attivita'  ritenute  essenziali,  non  realizzabili
dall'associazione  proponente  per  mancanza  di  risorse  interne, e
previa  esplicita  autorizzazione  formale  da  parte della Direzione
generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le formazioni
sociali.
                 2. Requisiti oggettivi e priorita'.
2.1. Ambiti operativi e durata.
  Per  l'anno  2005  i  progetti dovranno intervenire nei settori del
disagio  sociale,  possibilmente  con  il  coinvolgimento  degli enti
locali  per favorire l'introduzione e la diffusione di metodologie di
intervento particolarmente avanzate.
  I   progetti   dovranno   possedere   una  o  piu'  delle  seguenti
caratteristiche:
    1)  innovativita', con riferimento al contesto territoriale, alla
tipologia   di   intervento,   e   alla  realizzazione  di  attivita'
caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
    2) interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto
modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in
altri contesti territoriali;
    3)  creazione  di  sinergie e costituzione di reti e collegamenti
fra   soggetti   del   volontariato   e   del  terzo  settore,  e  di
collaborazione  con  enti  locali,  enti  pubblici, soggetti privati,
imprese e sindacati.
  Gli   elementi   indicati  nei  punti  precedenti  dovranno  essere
adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.
  Sara' data priorita' ai progetti concernenti:
    1)  nuove  metodologie  tese  al contrasto e alla prevenzione del
disagio minorile e giovanile;
    2)  contrasto  di  forme  di  disagio  di  soggetti  svantaggiati
(anziani,  minori,  soggetti  con scarso livello di reddito, famiglie
monoparentali,  persone  senza  fissa  dimora, nomadi, detenuti ed ex
detenuti,   malati,   alcolisti,   persone  con  disabilita'  fisica,
sensoriale  e  mentale  ed  i  loro  genitori  e familiari, ecc.) e/o
creazione/sviluppo  di servizi territoriali in grado di contribuire a
sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
    3)   promozione   di  forme  di  volontariato  che  prevedano  la
partecipazione  dei  giovani,  sviluppando  in  tal  modo  esperienze
educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile.
  In  attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  13  della legge n.
266/1991, non saranno presi in considerazione:
    a) progetti    attinenti    la    materia    della   cooperazione
internazionale  allo  sviluppo,  che  ricadono nella disciplina della
legge n. 49/1987;
    b) progetti attinenti la materia della protezione civile;
    c) progetti  aventi  per  oggetto iniziative di informatizzazione
comportanti   acquisto   di   hardware   e   software  presentati  da
associazioni  che, nei due anni precedenti, hanno avuto finanziamenti
per analoghi progetti.
  Le  iniziative proposte non possono avere durata superiore a dodici
mesi.
2.2. Indicazioni relative ai costi.
  Le disponibilita' finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero
risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 1.000.000,00.
  Tuttavia,   una  piu'  precisa  determinazione  dell'ammontare  del
finanziamento  sara'  possibile  soltanto  all'esito delle procedure,
tutt'ora   in  corso,  di  imputazione  contabile  di  dette  risorse
finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.
  Si  riserva  di rendere noto tale ammontare sul sito del Ministero:
http://www.welfare.gov.it/ costituendo tale adempimento comunicazione
formale a tutti gli effetti.
  I  progetti  presentati  saranno  esaminati  e  valutati  secondo i
criteri contenuti nella presente direttiva.
  Il  costo complessivo di ciascun progetto per il quale si chiede il
contributo  finanziario,  a  pena  di  inammissibilita',  non  potra'
superare l'ammontare complessivo di Euro 65.000,00.
  In  ogni  caso  l'organizzazione  di  volontariato  proponente deve
concorrere   in   misura  non  inferiore  ad  almeno  20%  del  costo
complessivo  del  progetto, specificando dettagliatamente le fonti da
cui  derivano  le  risorse  stesse  (ad  esempio:  quote associative,
donazioni,  introiti  legati all'attivita' svolta dall'organizzazione
proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle
attrezzature,   del   personale  impegnato  nella  realizzazione  del
progetto).  Tale specifico impegno deve essere indicato nella domanda
di  finanziamento  e  deve  essere  riprodotto  nel  Piano economico,
costituendo  un  requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del
progetto  al  finanziamento,  a  conferma  della  concreta  capacita'
dell'organizzazione  di  sostenere  l'impegno economico connesso alla
realizzazione del progetto proposto.
  Il  costo  previsto per le spese di progettazione non deve superare
il 4% del costo complessivo del progetto.
  I   compensi   previsti  per  le  risorse  umane,  necessarie  alla
realizzazione del progetto, non devono superare il 40% dell'ammontare
complessivo  del costo del progetto (personale retribuito, formatori,
consulenti,   rimborso  spese  per  il  personale  volontario  e  non
volontario).
  Le  spese  per  attrezzature,  materiale  didattico  e materiale di
consumo  devono  essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del
costo complessivo del progetto.
  Ai fini del monitoraggio sugli stadi di avanzamento delle attivita'
e  sulla  gestione finanziaria del progetto si richiede l'adozione di
una   codificazione   contabile   appropriata,  identificativa  delle
movimentazioni economico-finanziarie inerenti il progetto.
  Il  legale  rappresentante dell'associazione proponente o, nel caso
in   cui   il   progetto   sia  presentato  congiuntamente  ad  altre
organizzazioni,  dell'associazione  capofila  dichiarera',  sotto  la
propria  responsabilita',  la non concorrenza di altri fondi pubblici
(statali,  regionali  o di enti locali), ovvero, nei casi di soggetti
privati,  le  modalita'  di  partecipazione  al  progetto e l'impegno
finanziario    assunto    dal    soggetto   erogante   un   eventuale
co-finanziamento.
  Rimangono comunque esclusi dai costi finanziari del progetto:
      attivita' promozionali non direttamente inerenti il progetto;
      le   spese   per   l'ordinario   funzionamento  e  la  gestione
dell'associazione;
      l'organizzazione  di  seminari  e  convegni  non  attinenti  il
progetto;
      ogni altro tipo di spesa non finalizzata alla realizzazione del
progetto.
  I progetti potranno essere finanziati in forma parziale rispetto al
finanziamento richiesto dall'organizzazione proponente.
                   3. Presentazione dei progetti.
3.1. Modalita' di presentazione.
  La domanda di contributo finanziario di cui alla presente direttiva
deve  essere compilata in video-scrittura o in carattere stampatello,
su   carta  semplice,  secondo  lo  schema  esemplificativo  allegato
(Allegato  1)  e  deve  essere  corredata da un elaborato progettuale
(Allegato 2) e da un piano economico (Allegato 3).
  La  domanda  di  contributo  finanziario,  recante  sulla  busta la
dizione  «Progetto  Sperimentale  volontariato  direttiva 2005», deve
essere  indirizzata  e  spedita  a  mezzo  raccomandata con avviso di
ricevimento,  al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali -
Direzione  generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le
formazioni  sociali  -  Osservatorio  nazionale per il volontariato -
Divisione  III  Volontariato  - via Fornovo n. 8, Palazzina C - 00192
Roma.  Le domande spedite saranno accettate solo se pervenute entro e
non  oltre il termine di venticinque giorni dalla pubblicazione della
presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e   presso  il  predetto  indirizzo.  Il  predetto  termine,  qualora
coincidente  con  un  giorno  non lavorativo, si intende differito al
primo  giorno  non  festivo  immediatamente  successivo. A tale scopo
sara'   cura   del  legale  rappresentante  accertarsi  dell'avvenuta
ricezione da parte del competente ufficio.
  La   domanda  di  contributo  finanziario  puo'  essere,  altresi',
presentata  a  mano presso la Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione III, al medesimo
indirizzo,  entro  e  non  oltre le ore 12 del giorno di scadenza del
predetto  termine di venticinque giorni. Per la presentazione diretta
delle  domande  di  contributo finanziario l'ufficio competente sara'
aperto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni feriali, escluso il sabato.
  La  data  di  acquisizione delle domande e' stabilita e comprovata,
nel  caso  di  spedizione,  dal  timbro  a  data apposto dall'ufficio
postale  accettante  e  nel  caso  di  presentazione  diretta,  dalla
ricevuta  rilasciata  dal  competente ufficio con l'indicazione della
data e dell'ora di consegna.
  Questo  Ministero  si  intende  esonerato  da  ogni responsabilita'
inerente  gli eventuali ritardi di recapito nell'invio della domanda,
anche se dovuti a forza maggiore.
  A pena di inammissibilita', la domanda dovra':
    1)  essere  presentata  da parte di un'organizzazione che abbia i
requisiti soggettivi precedentemente esposti;
    2)  essere redatta e compilata correttamente secondo lo schema di
cui all'allegato 1 della presente direttiva e sottoscritta dal legale
rappresentante   del   soggetto  o  dei  soggetti  proponenti,  nella
consapevolezza  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000, in caso di
falsita' in atti o dichiarazioni mendaci;
    3)  essere corredata dal progetto per cui si chiede il contributo
(che   risponda   ai  requisiti  oggettivi  precedentemente  esposti,
redatto,   in   formato  cartaceo  ed  elettronico,  sulla  base  del
formulario  di  cui all'allegato 2 comprensivo del piano economico di
cui all'allegato 3, unitamente ad una dichiarazione di autenticita' e
veridicita'  delle informazioni ivi contenute sottoscritta dal legale
rappresentante;
    4)     contenere    copia    conforme    dell'atto    costitutivo
dell'associazione   e   dello   statuto,   comprensivi  di  eventuali
integrazioni  (redatti conformemente al disposto del comma 3, art. 3,
della legge n. 266/1991) e copia conforme dell'atto di iscrizione nel
registro   generale  delle  organizzazioni  di  volontariato  di  cui
all'art.  6  della  legge n. 266/1991 o dichiarazione resa dal legale
rappresentante  da  cui  risulti  l'avvenuta  iscrizione nel Registro
generale  del  volontariato  nella  regione e/o provincia ove ha sede
l'associazione,   unitamente  alla  dichiarazione,  resa  dal  legale
rappresentante,  di impegno a permanere in tale registro per tutta la
durata   di  svolgimento  del  progetto,  a  pena  di  decadenza  dal
contributo;
    5)  essere corredata da copia conforme dell'atto da cui si evince
il  conferimento  dei  poteri  al legale rappresentante. Quest'ultimo
dovra'  allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento e
dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, da cui si evinca:
      a) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso
procedimenti    penali   ovvero   procedimenti   amministrativi   per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e
      b)  di  non  avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili
nel  casellario  giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 313/2002 (in caso contrario dovra' indicare le condanne
riportate  e  la data della sentenza dell'autorita' che ha erogato le
stesse,  specificando  anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali pendenti);
    6)  contenere  una  dichiarazione  resa dal legale rappresentante
dell'associazione  dalla  quale risulti che lo stesso progetto non e'
oggetto  di  altri  finanziamenti  con  risorse  pubbliche  diretti o
indiretti, presenti o futuri;
    7)  includere un'attestazione, resa dal legale rappresentante, di
eventuali collaborazioni con altre associazioni di volontariato e con
enti pubblici e/o soggetti privati nel quadro del progetto;
    8)  essere  corredata  da  una  dichiarazione,  resa  dal  legale
rappresentante   dell'associazione  di  volontariato,  in  cui  viene
indicata  la  parte del progetto eventualmente co-finanziata da altre
associazioni   di   volontariato,   da   cooperative  sociali,  IPAB,
Fondazioni,  enti  locali  o  altro  e  non cumulabile con la quota a
carico dell'Associazione e il costo complessivo del progetto;
    9)   essere   corredata   da   curriculum   dell'associazione  di
volontariato e curriculum degli eventuali partner non istituzionali.
  In tutti i casi in cui e' richiesta la copia conforme all'originale
si intende l'attestazione di conformita' con l'originale scritta alla
fine  della  copia,  a  cura di un pubblico ufficiale autorizzato, il
quale  deve  altresi'  indicare  la  data e il luogo del rilascio, il
proprio  nome  e  cognome,  la qualifica rivestita nonche' apporre la
propria  firma  per  esteso  ed il timbro dell'ufficio, il numero dei
fogli  impiegati  apponendo  la  propria  firma  a margine di ciascun
foglio intermedio.
  In  alternativa il rappresentante legale dell'organismo associativo
puo'   esibire   l'originale  del  documento  all'Ufficio  competente
producendo  contestualmente  copia  al  funzionario  preposto  che ne
attestera'  la  conformita'  all'originale  ovvero puo' dichiarare la
conformita' all'originale di una copia di un atto o di un documento o
di   un'attestazione   (modelli   di   versamento,   ecc.)   mediante
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' anche apponendo
tale dichiarazione in calce alla copia stessa.
3.2. Motivi di inammissibilita'.
  Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande di contributo
finanziario:
    a)  non  redatte  e  compilate correttamente secondo gli allegati
della presente direttiva;
    b)  pervenute  o  consegnate  a mano oltre i termini previsti dal
precedente punto 3.1.;
    c) presentate da associazioni costituite da meno di due anni;
    d)    prive   dell'indicazione   e   della   firma   del   legale
rappresentante;
    e)  prive dell'attestazione di iscrizione ai Registri regionali o
provinciali  del volontariato, nonche' della dichiarazione di impegno
a cura del legale rappresentante di permanenza di detta iscrizione, a
pena  di  decadenza,  per  tutta la durata di attuazione del progetto
finanziato;
    f)    prive    della   copia   conforme   dell'atto   costitutivo
dell'associazione;
    g) prive della copia conforme dello statuto dell'associazione;
    h)  prive  del  piano  economico o il cui piano economico non sia
stato compilato secondo quanto previsto dalla direttiva;
    i)  il  cui  piano economico e' incompleto, ovvero mancante della
indicazione del costo delle assicurazioni per i volontari e del costo
della fideiussione;
    j)  il  cui  piano  economico  sia  privo  della firma del legale
rappresentante;
    k) con un costo del progetto superiore a Euro 65.000,00;
    l)   che   prevedano  costi  di  progettazione  superiori  al  4%
dell'ammontare complessivo;
    m)   che   prevedano   spese  per  le  risorse  umane  (personale
retribuito,   consulenti,   formatori,   rimborso   spese   personale
volontario) superiori al 40% dell'ammontare complessivo;
    n)  che  prevedano  una  richiesta  di  finanziamento finalizzata
all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
    o)   che  prevedano  oneri  relativi  ad  attivita'  promozionali
dell'organizzazione  proponente non direttamente connesse al progetto
per cui si chiede il finanziamento;
    p)  che  prevedano  oneri  relativi  a  seminari  e  convegni non
collegati col progetto;
    q)  che  prevedano  spese  per  l'ordinario  funzionamento  e  la
gestione  dell'organizzazione, spese per le attrezzature o ogni altro
tipo  di  spesa  non  strettamente finalizzata alla realizzazione del
progetto;
    r)  prive della dichiarazione, a firma del rappresentante legale,
relativa a eventuali ulteriori finanziamenti, pubblici e/o privati;
    s)  prive  della  attestazione, nel caso in cui il progetto venga
realizzato da piu' organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici
e/o  soggetti  privati,  del ruolo e/o funzione svolti da ciascuna di
esse  nella  realizzazione  del  progetto, nonche' della associazione
capofila  alla  quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscono la
rappresentanza mediante formale atto di procura legale;
    t)  prive  del  curriculum  dell'organizzazione di volontariato e
degli eventuali partner non istituzionali,
    u) relative a progetto attinente materia di protezione civile;
    v)   relative   a  progetto  attinente  materia  di  cooperazione
internazionale allo sviluppo che ricade nella legge n. 49/1987;
    w) proposte da associazioni che non hanno presentato le relazioni
finali per progetti finanziati dall'Osservatorio e gia' terminati;
    x)  comunque  non conformi a indicazioni contenute nella presente
direttiva.
                    4. Valutazione dei progetti.
  La  valutazione  dei  progetti  ai  fini  della  ammissibilita'  al
finanziamento  verra' compiuta da una commissione di esperti nominata
dal presidente dell'osservatorio nazionale per il volontariato.
  I componenti della commissione, se rappresentanti di organizzazioni
di   volontariato  presenti  nell'Osservatorio  stesso,  non  avranno
diritto di voto.
  Le  domande  pervenute  verranno  esaminate  sotto  il  profilo  di
ammissibilita'  e  successivamente  si  procedera'  all'esame  per la
valutazione  dei  progetti proposti. I criteri sono individuati nella
seguente scheda di valutazione:

=====================================================================
 Criteri individuati per la scheda di |
             valutazione              |Punteggio massimo attribuibile
=====================================================================
Congruita' ed effettiva corrispondenza|
per la realizzazione del progetto (es.|
bisogno rilevato, obiettivi, singole  |
fasi e azioni, pianificazione,        |
realizzazione effettiva, ecc.)        |             0-14
---------------------------------------------------------------------
Rispondenza e congruenza tra le aree  |
di intervento individuate, il contesto|
sociale e territoriale e il bisogno,  |
gli obiettivi previsti e le azioni,   |
con la e/o le metodologie adottate    |             0-14
---------------------------------------------------------------------
Presenza di autovalutazione           |             0-8
---------------------------------------------------------------------
Coerenza tra contenuti del progetto e |
piano economico                       |             0-4
---------------------------------------------------------------------
Presenza di aspetti innovativi        |             0-10
---------------------------------------------------------------------
Presenza di caratteristiche           |
sperimentali                          |             0-10
---------------------------------------------------------------------
Informazioni relative ai destinatari  |
dell'intervento                       |             0-8
---------------------------------------------------------------------
Collaborazioni e/o accordi con altre  |
associazioni di volontariato, soggetti|
del terzo settore, gruppi informali,  |
enti pubblici e/o del privato sociale,|
sindacati, scuole di ogni ordine e    |
grado                                 |             0-12
---------------------------------------------------------------------
Presenza informazioni relative ai     |
volontari e al personale coinvolto    |             0-8
---------------------------------------------------------------------
Presenza e/o previsione di piani      |
formativi                             |             0-4
---------------------------------------------------------------------
Presenza di indicatori di efficienza e|
di efficacia                          |             0-4
---------------------------------------------------------------------
Progetto gia' finanziato              |             0-4
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                          |             100

  La  commissione  provvedera'  alla stesura della graduatoria finale
che verra' approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
  Il  contributo  finanziario  per i progetti esaminati potra' essere
totalmente   o   anche  parzialmente  corrispondente  alla  richiesta
formulata  dall'Associazione  proponente.  Nella  seconda  ipotesi e'
consentita   una   rimodulazione  quantitativa  e  proporzionale  del
progetto,  da  concordare  con l'Amministrazione erogante, e comunque
tale da non inficiare il perseguimento delle finalita' previste.
  La  graduatoria verra' trasposta in un provvedimento direttoriale e
pubblicata  sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Tale pubblicazione esplica gli effetti della piena
conoscenza  nei  confronti  di  tutti gli istanti circa l'esito della
valutazione dei progetti.
  La  graduatoria  sara'  disponibile sul sito internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it).
  Per  quanto  riguarda  i  progetti ritenuti idonei ma non ammessi a
finanziamento,   la   Direzione   generale   per   il   volontariato,
l'associazionismo  e le formazioni sociali potra' procedere alla loro
inclusione   nell'iniziativa   sperimentale   denominata  «Adotta  un
Progetto»,  come descritta sul sito internet del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it/adottaun progetto).
           5. Progetti ammessi al contributo finanziario.
  Alle  organizzazioni  di  volontariato  il  cui  progetto sia stato
dichiarato   ammissibile   al  finanziamento,  verra'  data  apposita
comunicazione.
  Le   organizzazioni   di   volontariato  ammesse  al  finanziamento
dovranno, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento
della  suddetta comunicazione da parte del Ministero, inviare a mezzo
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  la  seguente documentazione
(fara' fede il timbro postale di invio):
      indicazione del rappresentante legale dell'associazione ai fini
del progetto;
      certificato  penale  e certificato relativo a eventuali carichi
pendenti  del  rappresentante legale dell'organizzazione che presenta
la domanda; ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000, attestante che il legale
rappresentante   non   abbia   riportato  condanne  penali,  non  sia
destinatario di provvedimenti concernenti l'applicazione di misure di
prevenzione,   e   non  sia  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a
procedimenti penali in corso;
      composizione      attuale      dell'organo      rappresentativo
dell'associazione;
      codice fiscale dell'organizzazione;
      estremi  del  conto  corrente  bancario (codice CAB e ABI) o di
altra forma per l'accreditamento della somma concessa;
      bilancio consuntivo 2004;
      bilancio preventivo 2005, se previsto dallo statuto;
      prospetto progetto esecutivo;
      documentazione    inerente   l'assicurazione   degli   aderenti
all'associazione  contro  gli  infortuni  e le malattie connesse allo
svolgimento  delle  attivita',  nonche' per la responsabilita' civile
verso terzi.
  Successivamente alla ricezione della su citata documentazione, alle
associazioni  verra' trasmessa una convenzione, in quadruplice copia,
dalla  quale  risulti  l'impegno a realizzare il progetto nei tempi e
nei  modi  previsti dalla presente direttiva, con l'indicazione della
data di inizio del progetto e della sua durata.
  La  documentazione  e  la  convenzione  firmata  dal rappresentante
legale  dell'organizzazione  di volontariato dovra' essere inviata a:
«Osservatorio   nazionale   per   il  volontariato  -  Divisione  III
Volontariato     Direzione     generale    per    il    volontariato,
l'associazionismo  e  le  formazioni sociali - Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  -  Via  Fornovo n. 8 - Palazzina C - 00192
Roma»,  e  recare  sulla  busta  la  dizione  «Progetto  sperimentale
volontariato ammesso - direttiva 2005».
  Il  mancato  invio  o  l'invio  anche parziale della documentazione
richiesta   entro   il   termine   sopra   indicato,  senza  motivate
giustificazioni,    comportera'   la   decadenza   dal   diritto   al
finanziamento.  In  entrambi  i  casi  citati,  potra' subentrare nel
diritto  al finanziamento il progetto immediatamente successivo nella
graduatoria  di  quelli  dichiarati  ammissibili dalla commissione di
valutazione.
            6. Modalita' di erogazione del finanziamento.
  Il finanziamento verra' erogato in due fasi:
    una prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad
un  massimo  del  70%  del contributo concesso, verra' versata previa
presentazione  di apposita garanzia fideiussoria di cui al successivo
punto  7,  e  dopo  la  registrazione  della  convenzione  di  cui al
precedente  punto  5  presso i competenti organi di controllo, tenuto
conto  della  disponibilita'  di  cassa  sul  competente  capitolo di
bilancio;
    una seconda quota, pari al saldo, verra' versata al termine della
realizzazione   del   progetto   e   a  seguito  dell'esito  positivo
dell'accertamento   da  parte  dell'Amministrazione  della  relazione
finale   sui   risultati   conseguiti  in  relazione  agli  obiettivi
programmati,  nonche' della rendicontazione delle spese sostenute per
l'intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi
di spesa.
                           7. Fideiussione
  A  garanzia dell'anticipo richiesto (pari ad un massimo del 70% del
contributo  ministeriale  complessivamente  concesso  al progetto) le
associazioni  beneficiarie  dovranno  stipulare apposita fideiussione
bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
  Tale  fideiussione,  che  costituisce costo imputabile al progetto,
deve   essere   presentata   dall'associazione  contestualmente  alla
richiesta  di  anticipo da parte delle associazioni di volontariato e
costituisce  condizione  necessaria  al  fine  della  erogazione  del
contributo.
  Il  rilascio della fideiussione e' previsto da parte degli istituti
bancari  e  da  parte di intermediari finanziari non bancari iscritti
negli  elenchi  previsti  dal  decreto  legislativo  n.  385/1993,  e
specificatamente:
    1) elenco generale tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (art. 106),
consultabile sul sito http://www.uic.it;
    2) elenco  speciale  vigilato  dalla  Banca  d'Italia (art. 107),
consultabile sul sito http://www.banca ditalia.it;
    3)  elenco  delle  imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel
ramo cauzione, consultabile sul sito http://www.isvap.it
  La  fideiussione  bancaria  o  la polizza fideiussoria assicurativa
devono necessariamente contenere:
    a) la   clausola   della  formale  rinuncia  al  beneficio  della
preventiva  escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944,
secondo comma, del codice civile;
    b) la  previsione che, nel caso in cui l'Amministrazione rilevi a
carico delle associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla
realizzazione del progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad
opporre eccezioni, a pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte
di una semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione;
    c) l'esplicita   dichiarazione   della   permanenza   della  loro
validita',  in  deroga  all'art.  1957  del  codice  civile,  fino al
ventiquattresimo  mese successivo alla data di rendicontazione finale
e,  comunque,  fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo
da parte dell'Amministrazione.
                       8. Audit e Monitoraggio
  La  Direzione  generale per il volontariato, l'associazionismo e le
formazioni  sociali assicura attivita' di audit, secondo la normativa
nazionale  di  riferimento,  alle associazioni i cui progetti saranno
approvati.
  Potranno  essere  formulati  quesiti  direttamente  alla  Direzione
generale,  la  quale provvedera' a diffonderne la conoscenza nei casi
ritenuti di interesse generale.
  L'Osservatorio  nazionale per il volontariato viene coinvolto nella
attivita' di monitoraggio dei progetti ammessi a contributo.
  Le  organizzazioni  di volontariato sono tenute ad inviare, a meta'
del  percorso  progettuale,  una relazione sullo stato di avanzamento
del  progetto  accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese
sostenute nel periodo di riferimento.
  In  caso  di  accertamento  di  motivi  che inducano a ritenere non
realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi
erogati   non  conforme  alle  finalita'  della  presente  direttiva,
l'ufficio   competente   potra',   in   qualsiasi  momento,  disporre
l'interruzione del progetto e revocare il finanziamento.
  In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di
esso,   l'associazione   dovra'   provvedere  alla  restituzione  del
contributo  o  degli  acconti  di contributo percepiti corrispondente
alla  parte  del  progetto  approvato  la  cui  utilizzazione  non e'
documentata.
  Entro  trenta  giorni  dal  termine  delle attivita' progettuali le
organizzazioni di volontariato invieranno alla Direzione generale per
il   volontariato,  l'associazionismo  e  le  formazioni  sociali  la
relazione  finale, nonche' il rendiconto amministrativo contabile sul
costo   complessivo   delle  spese  sostenute,  per  la  verifica  di
competenza  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali.  A  conclusione della verifica l'Amministrazione provvedera'
ad  erogare  la  rimanente  quota  parte del contributo finanziario e
rilascera' la dichiarazione di svincolo per la polizza fideiussoria.
    Roma, 13 ottobre 2005
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 261


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