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Modifica del DPCM 20 gennaio 2006, recante definizione della modalita’ di destinazione della quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalita’ di volontariato, ricerca sci

di Redazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2006

Modifica  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 20
gennaio  2006,  recante  definizione  della modalita' di destinazione
della  quota  pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalita'
di  volontariato,  ricerca  scientifica  e  dell'universita', ricerca
sanitaria, e attivita' sociali svolte dal comune di residenza.

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto  l'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che  prevede  per  l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la
destinazione  in  base alla scelta del contribuente di una quota pari
al  5  per  mille  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche a
finalita'  di  sostegno  del  volontariato,  delle organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  e  delle associazioni di promozione
sociale,   di   finanziamento   della  ricerca  scientifica  e  delle
universita',  di  finanziamento  della  ricerca sanitaria, nonche' ad
attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
    Visto  l'art. 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005,
che prevede che con decreto di natura non regolamentare il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le
modalita'  di  richiesta,  le  liste dei soggetti ammessi al riparto,
nonche'   le   modalita'   di   riparto  delle  somme  destinate  dai
contribuenti;
    Visto  l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, secondo il quale la disposizione di cui al comma 337 dell'art. 1
della  legge  n. 266 del 2005, riferita all'anno finanziario 2006, e'
specificata  nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta
2005  e  che,  di  conseguenza,  il  decreto  di cui al comma 340 del
medesimo  art.  1 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui
al primo periodo dello stesso comma;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  20 gennaio  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
27 gennaio  2006,  con  il  quale sono state definite le modalita' di
destinazione  del  cinque  per  mille  e  ritenuta  la  necessita' di
coordinarne i commi 2 e 3 dell'art. 1;
    Sulla  proposta  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. Nell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  20 gennaio  2006  le  parole  «10 febbraio 2006», sono
sostituite  dalle  seguenti:  «20 febbraio 2006» e per domande giunte
all'Agenzia  delle  entrate  entro  tale  data  si  intendono  quelle
comunque ad essa pervenute.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2006

                            Il Presidente
                       Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi

            Il Ministro dell'istruzione dell'universita'
                           e della ricerca
                               Moratti

                      Il Ministro delle salute
                               Storace

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti


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