Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Attivismo civico & Terzo settore

Ripartizione della quota dell’otto per mille per l’anno 2006 (GU n. 19 del 24/1/2007)

di Redazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e’ destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica; Visto l’art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita’ naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali; Visto l’art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell’attuazione dell’art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l’utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale e’ stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, recante «Modifiche ed integrazioni alle modalita’ di presentazione delle domande di contributo per l’otto per mille statale»; Visto l’art. 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e’ ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004; Visto l’art. 1-quater, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 291, il quale dispone che l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e’ ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006; Tenuto conto che, per l’anno 2006, lo stanziamento del fondo della quota dell’otto per mille, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e’ pari a euro 4.719.586,80; Rilevato che risultano pervenute n. 1.601 domande; Considerato che, a norma dell’art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 1, che risultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2006; Tenuto conto che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all’art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 2; Considerato, inoltre, che non sono state ammesse all’ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano le condizioni necessarie ai fini di quanto previsto all’art. 2, di cui all’allegato elenco n. 3; Considerato, altresi’ che, a norma dell’art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonche’ le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all’allegato elenco n. 4; Viste, infine, le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene la riconducibilita’ del progetto alle fattispecie di cui all’art. 2 del regolamento citato, ovvero la relazione tecnica di cui all’art. 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all’allegato elenco n. 5; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai principi generali dell’azione amministrativa; Considerato che, secondo l’art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamita’ naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali; Rilevato che l’esiguita’ dei fondi stanziati per l’anno 2006, a fronte dei finanziamenti richiesti, impone un’attenta valutazione delle tipologie di intervento da ammettere ai benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, in quanto non consente l’ammissione al contributo degli interventi, pur valutati altamente meritevoli, di tutte le tipologie previste dalla legge medesima; Tenuto conto che l’aiuto ai Paesi in via di sviluppo e’ una priorita’ di politica estera dell’Italia, che ha anche sottoscritto al Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 l’obiettivo di incrementare il volume di aiuto pubblico allo sviluppo; Ritenuto, pertanto, in conformita’ a quanto premesso, di procedere all’individuazione di quei progetti che presentano una significativa valenza sociale, nell’ambito della tipologia di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento, riguardante la realizzazione di interventi che perseguono significativamente l’interesse dell’autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonche’ della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti; Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che perseguono significativamente l’interesse dell’autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo nonche’ della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti, e che esulano, effettivamente, dall’attivita’ di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le stesse appaiono funzionali all’iniziativa; Ritenuto, pertanto, in conformita’ a quanto premesso di procedere all’individuazione di quei progetti che presentano una considerevole valenza sociale, nell’ambito della tipologia di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento; Visto l’art. 3 della legge delega del 7 aprile 2003, n. 80, di riforma del sistema fiscale statale, che prevede la trasformazione dell’IRPEF in IRE, cosi’ come confermato dalla legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); Visto il parere espresso dalla competente commissione della Camera dei Deputati; Visto il parere espresso dalla competente commissione del Senato della Repubblica; Decreta: Art. 1. 1. Per l’anno 2006, la quota di euro 4.719.586,80 dello stanziamento di cui all’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e’ destinata a far fronte agli interventi relativi alla tipologia fame nel mondo, di seguito indicati:

  • p.6
  • p.7
  • p.8 Art. 2. Alla spesa relativa agli interventi di cui all’art. 1, si fara’ fronte con l’assegnazione di euro 4.719.586,80 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2006. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2006 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi

  • Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
    fondamentale per supportare il lavoro di VITA