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Determinazione per il triennio 2005-2007 del contributo di solidarietà, di cui all’articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (GU n. 41 del 19/02/2007)

di Redazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede l’obbligo delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all’assicurazione anzidetta un contributo di solidarieta’, la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2004, con il quale sono state fissate le quote per il triennio 2002/2004; Ritenuta la necessita’ di determinare per gli anni 2005, 2006 e 2007 la misura del contributo sopra richiamato; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione; Decreta: 1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 il contributo di cui all’art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e’ determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell’anno di competenza, secondo le conseguenti misure: 0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unita’ attive perogni pensionato; 0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unita’ attive per ogni pensionato; 1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unita’ attive per ogni pensionato; 1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unita’ attive per ogni pensionato; 2,00 per cento per ogni rapporto pari o superiore a 10 unita’ attive per ogni pensionato. 2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell’esercizio relativo all’anno di competenza si verificano disavanzi economici. 3. Il contributo e’ corrisposto sulla base di dati previsionali, con l’obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell’anno successivo a quello di competenza. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2006 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell`economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 248


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