Famiglia & Minori

Usura: riaperti termini mutuo per vittime

Il Viminale annuncia la proroga per la presentazione delle domanda di concessione benefici

di Redazione

Sono stati prorogati i termini previsti per la presentazione delle domande per la concessione dei benefici dell’elargizione e del mutuo a favore delle vittime dell’estorsione e dell’usura.
Lo annuncia una nota del Viminale, precisando che la riapertura e’ stata decisa con la legge n 17 del 26 febbraio scorso. Viene data cosi’, spiega il Viminale, la piu’ ampia attuazione al principio di applicazione delle norme in favore di tali vittime, ricomprendendo anche i soggetti che non si sono avvalsi o non hanno potuto avvalersi delle facolta’ previste dalla legge finanziaria per l’anno 2001. Possono presentare la domanda: le vittime di richieste estorsive per eventi dannosi verificatisi dopo il 1° gennaio 1990 e denunciati o accertati prima del 27 febbraio 2007; le vittime di usura per fatti verificatisi dopo il 1° gennaio 1996 e denunciati o accertati prima del 27 febbraio 2007; le vittime di richieste estorsive e di usura che abbiano gia’ presentato domanda di concessione, rispettivamente, dell’elargizione e del mutuo, sulla quale non e’ stata adottata una decisione sino alla data del 27 febbraio 2007: presentazione di elementi integrativi su invito del Comitato di Solidarieta’; e le vittime di richieste estorsive e di usura che abbiano gia’ presentato domanda di concessione, rispettivamente, dell’elargizione e del mutuo, sulla quale e’ stata adottata una decisione.

Le decisioni di non accoglimento che possono essere prese in considerazione sono: la mancanza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge; la fattispecie concreta non rientra nelle previsioni normative; la mancanza del parere favorevole dell’Autorita’ Giudiziaria; l’inerzia dell’istante; la mancanza di un danno ristorabile ex art.14 della legge n. 108/96 o ex lege 44/99; la somma concedibile a titolo di mutuo non consente il reinserimento dell’istante nell’economia legale; la presentazione fuori dai termini previsti dalle leggi n. 108/96 e n. 44/99 e la mancanza di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria


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