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Fondo Nazionale – presentazione progetti sperimentali per il volontariato (GU 29/10/2007)

di Redazione

Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2007. (GU n. 252 del 29-10-2007 – Suppl. Ordinario n.218) ENTE EROGATORE Ministero della Solidarietà Sociale Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Divisione III Volontariato, via Fornovo n. 8 – 00192 Roma SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA Organizzazioni di Volontariato che siano: – legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente Direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, a pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato; – e risultino regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della predetta legge quadro. I progetti possono essere presentati da: 1. singole associazioni di volontariato; 2. più organizzazioni di volontariato congiuntamente; 3. ciascuna organizzazione non può presentare, a pena di esclusione, in forma singola od associata, più di un progetto. AREE DI INTERVENTO E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI Per l’anno 2007 i progetti devono essere indirizzati: – ad azioni di contrasto del disagio sociale; – e di promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile, anche con l’eventuale coinvolgimento degli Enti pubblici territoriali, nonché del Terzo settore attraverso l’introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. I progetti dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti, adeguatamente illustrati nella descrizione del progetto: 1. Innovatività, con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia di intervento e alla realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale; 2. Interventi pilota, sperimentali, finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali; 3. Creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del Terzo settore, e di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati. Sarà data priorità ai progetti concernenti: A. iniziative destinate allo sviluppo ed al rafforzamento dei legami sociali in ambiti territoriali limitati, da promuovere all’interno di aree urbane o extra-urbane disgregate; B. nuove metodologie e nuove attività progettate allo scopo di individuare, prevenire e contrastare il disagio minorile e giovanile, incluso quello relativo ai giovani immigrati; C. contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali e in difficoltà, persone senza fissa dimora, nomadi ed immigrati, detenuti ed ex detenuti, malati terminali, alcolisti, persone con disabilità fisica, sensoriale e mentale ed i loro genitori e familiari) e creazione di servizi territoriali innovativi in grado di contribuire a sostenere sia i bisogni espressi dalle categorie suddette, sia la costruzione di legami sociali; D. promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, ivi compresi i giovani immigrati, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile, nonché percorsi formativi ed informativi di cittadinanza attiva e partecipata, a partire dalla programmazione sociale territoriale. NON saranno presi in considerazione: a) progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/87; b) progetti attinenti la materia della protezione civile. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA La domanda di contributo deve essere compilata, su carta semplice, secondo lo schema predisposto dal Ministero (Allegato 1) e deve essere corredata da un elaborato progettuale (Allegato 2) e da un piano economico (Allegato 3). La domanda, comprensiva degli allegati, deve pervenire entro e non oltre: le ore 12.00 del 3 dicembre 2007 (trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale) La domanda di contributo, recante sulla busta la dizione “Progetto Sperimentale volontariato – Direttiva 2007”, deve essere indirizzata e spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o presentata a mano presso: Ministero della solidarietà sociale -Direzione generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Divisione III Volontariato – Via Fornovo n. 8 – 00192 – Roma. ELEMENTI ECONOMICI Le disponibilità finanziarie totali per la realizzazione dei progetti sono pari a euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00). Il costo complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’ammontare complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Co-finanziamento dell’organizzazione proponente non inferiore al 10% del costo complessivo del progetto. E’ necessario specificare nella domanda di contributo e nel piano economico tale co-finanziamento che può consistere in: quote associative, donazioni, introiti legati all’attività svolta dall’organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto. Il progetto NON dovrà essere stato già oggetto di contributo da parte di altri fondi pubblici. Articolazione costi del progetto: – I costi previsti per le risorse umane non devono superare il 30% del costo del progetto: spese di progettazione, personale dipendente, consulenti esterni, ivi compresi i costi relativi al personale addetto alle pulizie, nonché i rimborsi delle spese del personale interno ed esterno. – Le spese per l’acquisto e/o noleggio per attrezzature, materiale didattico e beni strumentali devono essere contenuti entro il 20% del costo del progetto. – Costi generali (affitto, acqua, luce, telefono, ecc.), che costituiscono spese per il contributo dell’intera struttura potranno essere imputati al progetto in quota parte (e non per l’intero costo sostenuto), attraverso una modalità di ripartizione percentuale commisurata all’utilizzazione della struttura per il progetto. – Rimane comunque esclusa dai costi finanziari del progetto ogni spesa non riconducibile ad attività prevista nel progetto. Il contributo verrà erogato in due fasi: – la prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad un massimo del 70% del contributo concesso, verrà versato previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria; – la seconda quota, pari al saldo, verrà versata al termine della realizzazione del progetto e a seguito dell’esito positivo dell’accertamento da parte dell’Amministrazione della relazione finale sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché della rendicontazione delle spese sostenute per l’intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi di spesa. Il Ministero della solidarietà sociale si riserva la facoltà di effettuare controlli e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche in itinere. NOTE PARTICOLARI L’Ente erogatore effettuerà attività di controllo e monitoraggio, secondo la normativa nazionale di riferimento, alle associazioni i cui progetti saranno finanziati. E’ richiesto l’invio, a metà del progetto, di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento. In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati non conforme alle finalità della presente direttiva, l’ufficio competente potrà, in qualsiasi momento e previa visita della commissione, disporre l’interruzione del progetto e revocare il contributo. In caso di mancata realizzazione dell’intero progetto o di parte di esso, l’associazione dovrà provvedere alla restituzione del contributo o dell’acconto percepito corrispondente alla parte del progetto approvato la cui utilizzazione non è documentata. Entro 30 giorni dal termine delle attività progettuali le organizzazioni di volontariato invieranno alla Divisione III della Direzione Generale per il Volontariato la relazione finale, nonché il rendiconto amministrativo contabile sul costo complessivo delle spese sostenute, per la verifica di competenza da parte del Ministero della solidarietà sociale. A conclusione della verifica l’Amministrazione provvederà ad erogare la rimanente quota parte del contributo e rilascerà la dichiarazione di svincolo per la polizza fideiussoria.


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