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Attivismo civico & Terzo settore

Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del DLGS 155/06 (GU n. 86 del 11/04/2008)

di Redazione

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ed IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell’impresa sociale; Visto, in particolare, l’art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarieta’ sociale sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa; Decretano: Art. 1. Definizione di ricavi 1. Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, si intendono per ricavi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale: a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell’esercizio contabile di riferimento, se nella propria ordinaria gestione – compatibilmente con i vincoli di legge – l’organizzazione che esercita l’impresa sociale adotta principi di contabilita’ per competenza; b) tutte le entrate temporalmente riferibili all’anno di riferimento, se nella propria ordinaria gestione – compatibilmente con i vincoli di legge – l’organizzazione che esercita l’impresa sociale adotta principi di contabilita’ per cassa. Art. 2. Attivita’ di utilita’ sociale 1. Ai fini del computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da attivita’ di utilita’ sociale e ricavi complessivi dell’organizzazione, di cui all’art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, sono considerati al numeratore del suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale, soltanto i ricavi, come definiti dall’art. 1, direttamente generati dalle attivita’ di utilita’ sociale come definite dall’art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006. 2. Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapporto di cui al precedente comma 1 – ne’ per quanto concerne il numeratore, ne’ il denominatore – i ricavi relativi a: a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari; b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale; c) sopravvenienze attive; d) contratti o convenzioni con societa’ ed enti controllati dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale o controllanti la medesima. 3. Nell’ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverse attivita’, o comunque non chiaramente attribuibili ad un determinato settore di attivita’, l’attribuzione degli importi viene effettuata in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attivita’. Art. 3. Pubblicita’ e violazioni 1. Ai fini dell’osservanza di quanto stabilito dal presente decreto, le organizzazioni che esercitano l’impresa sociale pubblicano le informazioni riferite all’art. 2, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, unitamente ai dati annuali di bilancio e li evidenziano anche all’interno del bilancio sociale, di cui all’art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006. 2. In caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento, l’organizzazione che esercita l’impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della solidarieta’ sociale e agli uffici del registrodelle imprese nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari. Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro della solidarieta’ sociale Ferrero


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