Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Leggi & Norme

Sindacati: appello sugli scontrini fiscali delle farmacie

Per essere detraibili, gli scontrini delle spese relative a medicinali devono contenere il codice fiscale. Molte difficoltà nel 2007 lo hanno impedito. Appello in vista delle dichiarazioni dei redditi

di Redazione

I Segretari Generali di Cgil Cisl Uil, Guglielmo Epifani, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti hanno inviato oggi al vice ministro dell?Economia e delle Finanze Vincenzo Visco e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Massimo Romano la seguente lettera unitaria:

?Con la Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 27.12.2006) è stato previsto che per usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
Tale norma ha avuto notevoli difficoltà di applicazione più volte segnalate nel corso del 2007. Specialmente per la difficoltà di adeguare la strumentazione da parte degli operatori del settore.
In questa fase di avvio del servizio di assistenza fiscale per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i Caf stanno riscontrando una diffusa inapplicabilità da parte delle farmacie, sia della norma (art.1 comma 28), sia della modalità operativa individuata dalla stessa Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 28 giugno 2007, che prevedeva la possibilità di rilascio di documento aggiuntivo contestuale all’emissione dello scontrino.
Molti cittadini, specialmente pensionati, non sono in grado di produrre – e non per causa loro – la documentazione relativa all’acquisto di farmaci, .così come prevista dalla norma in vigore e ribadita con assoluta rigidità interpretativa anche recentemente dall’Agenzia delle Entrate.
Tale situazione di fatto impedisce a molti cittadini di poter esercitare il diritto di usufruire di una agevolazione fiscale a causa di terzi, anche a fronte di spesa documentata.

Alla luce di quanto sopra rappresentato CGIL CISL UIL ritengono indispensabili due punti:

  • che si prenda atto che per il secondo semestre 2007 ci sono state obiettive difficoltà da parte degli operatori del settore a rilasciare scontrini con le caratteristiche previste dalla normativa e che questo non può tradursi nell’impossibilità per il cittadino di usufruire di un beneficio fiscale;
  • che si consideri valida, relativametne alle spese sostenute nel periodo 1° luglio -31 dicembre 2007, tutta quella documentazione che può attestare l’acquisto di un farmaco, in particolare:

lo scontrino rilasciato dalla farmacia o da altro soggetto autorizzato riportante dizioni come ?farmaco?, ?medicinale? anche se non risulta l?indicazione del nome del farmaco

lo scontrino rilasciato dalla farmacia o da altro soggetto autorizzato riportante il nome di un farmaco che risulta tale o dalla conoscenza comune o da altra documentazione allegata;

lo scontrino rilasciato dalla farmacia o da altro soggetto autorizzato nel quale risulta codificato farmaco un certo prodotto con modalità definite dalla farmacia e da questa specificato anche in documento successivo (es. utilizzo di asterisco per definire farmaco il prodotto acquistato, utilizzo della codifica del Ministero della salute, ecc.)?.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA