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Distacco di personale: perché non conviene?

Nel decreto legislativo 460/97, all’articolo 13, si prevede per le aziende la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le spese di personale dipendente utilizzato per servizi alle onlus

di Redazione

Nel decreto legislativo 460/97, all?articolo 13, si prevede per le aziende la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le spese di personale dipendente utilizzato per servizi alle onlus (per un massimo del 5 per mille dell?ammontare complessivo delle spese di personale). Questa misura di ?distaccamento di personale? è mai entrata davvero in vigore? A quanto sento e leggo, non mi risulta. Se in effetti è così, mi sapete spiegare perché? A me è sempre sembrata una bellissima opportunità… R. B., Milano

La disposizione a cui lei fa riferimento rappresenta forse una delle primordiali prese di coscienza del nostro sistema tributario rispetto all?attualissimo tema della corporate social responsibility (responsabilità sociale di impresa) e del corporate social commitment (impegno sociale aziendale).La norma citata, infatti, prevede che nell?ipotesi in cui un?impresa distolga dalla sue attività produttive uno o più dipendenti (a tempo indeterminato) per mettere le loro professionalità gratuitamente a disposizione di una onlus, la stessa impresa possa continuare a dedurre fiscalmente il costo relativo a quel personale distolto che, per i più generali principi tributari (come il principio dell?inerenza), non dovrebbe in teoria trovare riconoscimento fiscale nel reddito dell?impresa. Tutto questo, ovviamente, a patto che le spese del personale impiegato per le attività a favore delle onlus non superi il 5 per mille dell?ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Ebbene, a fronte del sistema agevolativo sopra descritto, la sua scarsa applicazione potrebbe spiegarsi come segue. La relazione governativa che accompagnava la ?legge sulle onlus? (dlgs n. 460/1997), non era stata, a mio avviso, troppo chiara nell?esemplificare quanto sopra. Sosteneva infatti che «ove le spese per i dipendenti iscritti a libro paga ammontino a 100 milioni, le stesse potranno essere integralmente dedotte dal reddito d?impresa ancorché, per un periodo di applicazione che ha richiesto spese non superiori a lire 500mila, gli stessi lavoratori abbiano prestato servizio non presso l?azienda di chi ha sostenuto le spese relative ma alle dipendenze di una onlus».

Oltre che insinuare dubbi sul soggetto effettivo che attua una dazione benefica (sono i dipendenti per conto loro a prestare servizio alle dipendenze di una onlus oppure è l?impresa che effettua prestazioni gratuite alla onlus anche con l?opera dei suoi dipendenti?), la relazione sottolineava un particolare aspetto tecnico-tributario: nel caso di specie, si sta derogando al principio tributario dell?inerenza, ma solo e soltanto entro i limiti del 5 per mille del costo complessivo della forza lavoro.

In tal senso, la disposizione va ovviamente incontro a forti limitazioni: se si occupa personale dipendente per «prestazioni sociali», il costo di quel personale, per la parte che eccede il 5 per mille del costo complessivo del personale dell?azienda, non è più un costo deducibile dal reddito d?impresa del datore di lavoro. In sostanza, la disposizione non creerebbe vantaggi aggiuntivi, ma potrebbe consentire solo, nella migliore delle ipotesi, la deduzione di un costo che l?imprenditore, in assenza di impegni sociali della sua impresa, dedurrebbe di sicuro.

Questo particolare effetto, tra l?altro, era stato confermato in via interpretativa dall?Amministrazione finanziaria (con la circolare 22/E del 22 gennaio 1999) che, tornando sui propri passi compiuti con una precedente interpretazione (vedi la circolare 168/E del 26 giugno 1998), aveva fatto presente che «?non è consentita alcuna ulteriore deduzione per le anzidette spese dal reddito d?impresa».

Alla luce di tutto questo, quindi, forse la ragione della scarsa utilizzazione della disposizione in questione potrebbe ravvisarsi nel rischio che, in presenza di attività di impegno sociale fornite dalle aziende attraverso l?impiego di propri dipendenti, una parte del costo del personale impiegato in queste nobili attività potrebbe non trovare più deducibilità fiscale e per questo divenire un «costo sociale aggiuntivo» che di certo non aiuta e non stimola le attività di corporate giving delle aziende italiane. Antonio CuonzoCamozzi Bonissoni Varrenti & Associati

IL PUNTO

  • Pochi vantaggi.

Nella pratica sono davvero pochi i vantaggi per un?azienda che distacchi personale presso una onlus. La deduzione dei costi per il personale distaccato è infatti limitata al 5 per mille del costo complessivo della forza lavoro, ovvero a un ammontare che l?imprenditore, anche in assenza di impegni sociali della sua impresa, dedurrebbe di sicuro. E allora perché sprecare energie?


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