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Attivismo civico & Terzo settore

Esclusi, lo Stato trema

5 per mille/ Che succede alle 300 associazioni che hanno presentato istanza?

di Gabriella Meroni

Riparte, e alla grande, la riscossa degli esclusi. Dopo lo straordinario successo della campagna, che ha ottenuto oltre 300 adesioni da altrettante onlus escluse per motivi formali dal 5 per mille 2007, cerchiamo di capire dalla viva voce di un grande esperto quali scenari si aprono ora, dopo che sono trascorsi i 60 giorni che l?istanza-cardine della campagna concedeva al ministero dell?Economia per rispondere ai rilievi mossi. Il ministero non ha risposto, come del resto preventivato. E quindi cosa succede? Ce lo hanno chiesto in tanti, in queste settimane. Il professor Luca Perfetti, avvocato esperto di diritto amministrativo nonché docente universitario (e autore materiale dell?istanza), ci aiuta a rispondere. VITA: Professore, come giudica la non-risposta da parte del ministero dell?Economia all?istanza inviata da oltre 300 organizzazioni escluse dal 5 per mille 2007? PERFETTI: Il silenzio dell?amministrazione rispetto a un?istanza diretta a far sì che venissero annullati il dpcm 16 marzo 2007 e le esclusioni dal 5 per mille, dal punto di vista strettamente giuridico può avere varie spiegazioni. Anzitutto, l?amministrazione ha ritenuto non doveroso agire rispetto alle istanze ricevute. Tutte le volte che il privato chiede all?amministrazione di esprimersi rispetto a un provvedimento dovuto per legge, questa ha il dovere giuridico di rispondere espressamente entro un termine. È, invece, discusso che questo dovere sussista quando il privato chiede non l?adozione di un provvedimento, ma l?annullamento di un atto che già esiste. VITA: Come nel nostro caso. Gli si chiedeva infatti di annullare un decreto… PERFETTI: Certo, però la questione deve esser osservata dall?amministrazione anche in un?altra prospettiva. Infatti, se il provvedimento di cui si chiede l?annullamento risulterà invalido una volta portato davanti al giudice, il privato danneggiato dal provvedimento invalido dovrà essere risarcito. E allora, se l?amministrazione lo avesse annullato a fronte dell?istanza avrebbe evitato un danno al privato e un obbligo di risarcirlo: ne deriva che chi ha determinato questo danno evitabile, non decidendo l?istanza di annullamento, sarà responsabile direttamente del danno in base all?art. 28 della Costituzione, e la Corte dei Conti dovrà chiederne ragione. In secondo luogo, l?amministrazione può aver scelto di non rispondere per non fornire un nuovo atto impugnabile alle associazioni, la gran parte delle quali aveva lasciato trascorrere il termine per fare ricorso al Tar contro il provvedimento che le escludeva dal 5 per mille. Tuttavia, questa seconda ragione è oggi un poco depotenziata dalle sentenze del Tar Toscana. VITA: Ricordiamo che il Tar della Toscana si è pronunciato per due volte in merito ad esclusioni di onlus, dichiarando la propria incompetenza a decidere ma anche il diritto soggettivo delle organizzazioni a ricevere il contributo. Come giudica quelle sentenze? PERFETTI: Le sentenze del Tar Toscana so- no giudizi nei quali veniva impugnato il provvedimento di esclusione dal beneficio del 5 per mille per aver trasmesso la dichiarazione sostitutiva di conferma della sussistenza dei requisiti oltre il termine del 30 giugno 2007, come previsto dal dpcm. Per il Tar toscano la normativa è tale da non richiedere «alcun preventivo giudizio discrezionale da parte dell?amministrazione erogante, né in ordine alla individuazione dei beneficiari, la quale dipende esclusivamente dall?iscrizione nell?elenco previsto dall?art. 1 del citato dpcm, né in ordine alla determinazione delle somme da assegnare, la quale vanno calcolate sulla base di parametri prestabiliti». L?associazione, quindi, ha un «vero e proprio diritto soggettivo» all?erogazione. VITA: Si tratta di un?affermazione importante? PERFETTI: Da vari punti di vista. Lo è in relazione al nostro dibattito teorico relativamente alla posizione del cittadino nei confronti dell?amministrazione, ma lo è soprattutto dal punto di vista pratico. L?affermazione del Tar Toscana vale a dire che il dpcm non ha il potere di comprimere il diritto soggettivo delle associazioni ad ottenere il beneficio, che hanno diritto di avere se e in quanto vi sia l?iscrizione nell?elenco previsto dall?art. 1 del dpcm. VITA:Cosa possono quindi fare le organizzazioni che hanno inviato l?istanza per far valere i propri diritti? PERFETTI: L?affermazione della natura di diritto soggettivo supera un primo problema, quello della decadenza dalla possibilità di agire in giudizio. Il provvedimento amministrativo deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione, dopodiché si decade dal diritto di agire in giudizio. Le sentenze con le quali si declina la giurisdizione del giudice amministrativo importano però che le associazioni potranno rivolgersi al giudice ordinario nel termine di prescrizione di cinque anni e, quindi, sono sostanzialmente tutte rimesse in termini. Secondo, la causa avanti il giudice ordinario potrà esser diretta a ottenere la condanna dell?amministrazione all?erogazione del 5 per mille, anche previa la condanna a modificare il piano di riparto per reinserire le associazioni escluse. Inoltre, se vi sia stato, le associazioni potranno chiedere la condanna dello Stato a risarcire il maggior danno, quale ad esempio la perdita di altri finanziamenti o l?interruzione di attività già avviate. Torna utile qui la prima affermazione, relativa al silenzio dell?amministrazione. È chiaro, infatti, che il maggior danno poteva essere evitato con l?esercizio dei poteri di autotutela che le istanze sollecitavano e il non averlo fatto importa il sorgere della responsabilità per il danno determinato in capo a chi non ha risposto all?istanza. VITA: Quali sono le procedure, le modalità, le possibilità di successo? PERFETTI: Sul versante delle procedure e possibilità di successo, la risposta non è agevole perché si tratta di questioni sulle quali è difficile da prevedere la decisione del giudice. Se fossi richiesto di un consiglio, però, direi che varrebbe la pena di agire davanti al giudice ordinario con un?azione proposta cumulativamente da tutte le associazioni, per risparmiare i costi derivanti dalle ?tasse? necessarie per avviare una causa e quelli legali, da accompagnare con un esposto all?amministrazione e alla Corte dei Conti, in modo da sollecitare una soluzione stragiudiziale da ottenere in tempi brevi, evitando all?amministrazione il rischio dei maggiori danni e alle associazioni i tempi di attesa e l?incrementarsi delle spese legali per una causa non semplice. In questi termini sia i tempi che i costi possono essere molto ridotti. VITA: Bene, professore: ci attrezzeremo.


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