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associazioni, eccobla riforma targata vietti

codice civile Presentato un ddl delega che riforma il Libro primo

di Redazione

Più trasparenza e meno burocrazia, autonomia statutaria e attività d’impresa le principali novità. Ma anche qualche zona d’ombra. Il parere di Stefano Zamagni e Carlo Mazzini U n ulteriore, ennesimo tentativo di riformare il Libro primo del Codice civile laddove tratta (al Titolo secondo) delle associazioni e delle fondazioni è stato consegnato alla storia del non profit. Ha iniziato infatti l’iter parlamentare il disegno di legge delega intitolato proprio «Delega al governo per la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, di cui al Titolo II del Libro primo del Codice civile» di cui è primo firmatario e relatore l’onorevole Michele Vietti (Udc), giurista ed ex presidente della Commissione ministeriale per la riforma del diritto societario.
Il Libro primo del Codice civile era già stato oggetto, negli anni passati, di vari tentativi di riforma, tra i quali il più famoso è senz’altro quello della cosiddetta Commissione Pinza, un organismo insediatosi nel 2006 cui partecipò anche il professor Stefano Zamagni, e che produsse un testo il cui elemento di novità era anche la possibilità di svolgere l’attività di impresa da parte di fondazioni e associazioni, ovviamente a condizioni paritarie (in termini fiscali) degli enti for profit.
In estrema sintesi, il ddl prevede maggiore autonomia statutaria per gli enti che disciplina, distingue tra enti “egoisti” (che agiscono in favore dei propri associati) e enti “altruisti” (che operano a favore di terzi); questi ricevono contributi da settore pubblico o erogazioni dalla popolazione, e agiscono prevalentemente con lavoro volontario; hanno inoltre obblighi maggiori di trasparenza e rendicontazione. Cosa è rimasto di quel testo in quest’altro, redatto dallo stesso Michele Vietti che pure aveva collaborato con la Commissione Pinza? Fin qui, abbastanza. Ma ecco le differenze: «L’articolo 6 separa nettamente l’attività di impresa da quella sociale all’interno della stessa organizzazione», fa notare Stefano Zamagni . «Questo, a mio avviso, rappresenta un arretramento rispetto a quanto ha previsto la legge sull’impresa sociale, e di fatto equipara associazioni e fondazioni alle società di capitali». «Bene invece», prosegue il presidente dell’Agenzia per le onlus, «la parte iniziale, che introduce una necessaria semplificazione della materia».
Per il nostro esperto di non profit Carlo Mazzini , nel disegno di legge firmato da Vietti «manca un coordinamento con le norme fiscali, anche agevolative, che a oggi regolano le associazioni e il loro sistema democratico di gestione»; il ddl non contiene neppure «riferimenti a norme speciali (volontariato, onlus, promozione sociale), con rischio di applicabilità parziale delle norme a seconda delle organizzazioni». Tra gli aspetti positivi, «il richiamo continuo alla definizione di responsabilità degli amministratori, la pubblicazione del loro compenso e del bilancio nel registro delle persone giuridiche», oltre alla «semplificazione della procedura di riconoscimento e la riduzione del numero di deleghe agli associati».


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