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Attivismo civico & Terzo settore

Trattamento dei dati personali contenuti nello scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci

di Redazione

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2009
Trattamento  dei  dati personali contenuti nello scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci. (09A05300)


           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste   le   osservazioni  dell’Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

                              Premesso:

Specifiche  disposizioni  legislative prevedono che nello scontrino
fiscale  rilasciato  dalle  farmacie  per l’acquisto di farmaci siano
riportati,  ai  soli  fini  della  detrazione o della deduzione delle
spese  sanitarie,  oltre al codice fiscale del destinatario, anche la
natura, la qualita’ e la quantita’ dei medicinali acquistati (art. 1,
comma  28, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e, da ultimo, art. 39 del d.l.
1° ottobre 2007, n. 159, conv. l. 29 novembre 2007, n. 222).
  In   base   a  tale  disciplina,  l’Agenzia  delle  entrate,  nella
risoluzione  n.  156/E del 5 luglio 2007, ha rilevato che «per quanto
concerne la necessita’ di indicare la natura del prodotto acquistato,
si  ritiene  sufficiente  che  lo  scontrino fiscale rechi la dizione
generica  di  «farmaco» o «medicinale». Cio’ vale ad escludere che la
spesa sostenuta dal contribuente si riferisca a prodotti attinenti ad
altre  categorie  merceologiche  disponibili  in  farmacia. Tuttavia,
poiche’  la  norma  oltre  all’indicazione  della  natura  del  bene,
richiede  che lo scontrino indichi anche la qualita’ del prodotto, si
ritiene  che  debba essere riportata anche la specificazione del tipo
di  farmaco acquistato». L’Agenzia ha, quindi, inteso interpretare la
parola  «qualita’»  dei  medicinali con l’espressa menzione in chiaro
della denominazione commerciale del farmaco sullo scontrino.
  Al   riguardo,   sono  pervenute  numerose  segnalazioni  volte  ad
evidenziare  la  lesione  della  riservatezza  e della dignita’ degli
interessati   in   conseguenza  dell’indicazione,  in  chiaro,  della
denominazione  commerciale  del  farmaco  acquistato  all’atto  della
presentazione  della  documentazione  fiscale  per  la  denuncia  dei
redditi  presso  il  centro  per l’assistenza fiscale (Caf) oppure il
proprio  commercialista,  configurandosi, in tal modo, un trattamento
sistematico  di  dati personali sulla salute idonei a rivelarne anche
le patologie.
  Nell’ambito  dell’attivita’  istruttoria  svolta  dall’Ufficio,  in
relazione  anche  alle  predette  segnalazioni  pervenute  nonche’  a
notizie  di  stampa,  e’  stato  richiesto  all’Agenzia  di  valutare
l’effettiva   indispensabilita’   dell’indicazione   nello  scontrino
fiscale  della denominazione commerciale del farmaco, oltre al codice
fiscale del destinatario, alla natura e alla quantita’ dei medicinali
acquistati.
  L’Agenzia  ha  dato  riscontro  alla  richiesta (nota del 28 maggio
2008),   evidenziando,   in   proposito,   che   l’indicazione  della
denominazione del farmaco nella fattura o nello scontrino risulta per
l’amministrazione finanziaria indispensabile in quanto assume rilievo
in  sede di controllo. L’Agenzia ha motivato, tra l’altro, il proprio
orientamento  sulla base dell’applicazione analogica della disciplina
generale in materia di Iva, in base alla quale l’indicazione relativa
alla  «natura,  qualita’  e  quantita’»  dei  beni e’ prevista per la
compilazione   delle   fatture  al  fine  di  garantire  la  corretta
detrazione  dell’imposta da parte degli operatori economici (art. 21,
comma 2, lett. b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
  Per l’Agenzia delle entrate, l’espressione «natura e qualita’» deve
intendersi  unitariamente  come rappresentativa di un unico requisito
che  risulta  rispettato  ogniqualvolta  la descrizione contenuta nel
documento  fiscale  consenta  inequivocabilmente  ed  univocamente di
identificare l’esatto bene oggetto di cessione.
  Nell’ambito  della  medesima  istruttoria preliminare, l’Ufficio ha
svolto  il  24  luglio  2008 un incontro con taluni rappresentanti di
Federfarma  (Federazione  nazionale unitaria dei titolari di farmacia
italiani)  al  fine  di  acquisire utili indicazioni, con particolare
riferimento  ad  eventuali  informazioni  rilevabili dal farmacista –
mediante  la lettura ottica del codice a barre del farmaco acquistato
–  idonee  ad identificare il prodotto venduto e ad essere menzionate
sullo scontrino in luogo della denominazione commerciale dello stesso
(ad  es.  il  numero  di  autorizzazione all’immissione in commercio,
ovvero AIC).
  All’esito  del  predetto  incontro  e’  pervenuta  una  prima  nota
interlocutoria  di  Federfarma  (nota  del 9 ottobre 2008) recante la
normativa  e  i  disciplinari tecnici che il gruppo di lavoro interno
istituito presso la medesima Federazione ha esaminato.
  Successivamente  (nota del 26 febbraio 2009), Federfarma ha fornito
specifici  elementi  all’Autorita’ precisando che l’autorizzazione al
commercio viene rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco e che il
numero   di   AIC  permette  di  individuare  la  singola  confezione
farmaceutica,  riferendosi  a  un  medicinale  avente  un determinato
dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione
(art.  6,  comma  2,  d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219). Tale numero, ha
precisato ancora la Federazione, e’ riportato sul bollino autoadesivo
o direttamente sulla confezione sia in chiaro che mediante la tecnica
di rappresentazione a barre e quindi rilevabile otticamente.
  Con  la  medesima  comunicazione Federfarma ha segnalato, altresi’,
che  la  prospettata ipotesi di indicare il numero AIC in luogo della
denominazione  commerciale  del  farmaco,  qualora  venisse  attuata,
renderebbe   meno   trasparente,  nei  confronti  dei  cittadini,  il
contenuto  dello  scontrino al fine di un’agevole verifica del prezzo
pagato  per  un  determinato farmaco. Ha evidenziato, inoltre, che il
numero   AIC,  sebbene  rilevabile  dagli  strumenti  elettronici  in
dotazione  delle  farmacie, tuttavia, attualmente, non e’ riportabile
sullo   scontrino  fiscale,  salvo  modifiche  al  software  tali  da
richiedere un congruo periodo di tempo per essere effettuate.

                              Osserva:

  All’esito  dell’esame  del  quadro  normativo  sopra richiamato, in
relazione  ai  soli  profili  concernenti  il  trattamento  dei  dati
personali contenuti nello scontrino fiscale per l’acquisto di farmaci
ai  fini  della  detrazione  o della deduzione delle spese sanitarie,
tenuto  conto  delle osservazioni formulate in proposito dall’Agenzia
delle  entrate  e  da  Federfarma,  e’ stato completato il necessario
approfondimento  in  ordine al delicato bilanciamento tra il rispetto
della   dignita’   e   della   riservatezza   degli   interessati  e,
contestualmente,  l’interesse  pubblico alla riduzione del rischio di
indebite detrazioni e deduzioni fiscali.
  L’indicazione sullo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie per
l’acquisto  di  farmaci  ai  fini  della detrazione o della deduzione
delle  spese  sanitarie,  oltre  del codice fiscale del destinatario,
anche  della  natura, della qualita’ e della quantita’ dei medicinali
acquistati  configura,  infatti,  un  trattamento sistematico di dati
personali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne anche le
patologie.
  In  tale  quadro, occorre preliminarmente evidenziare che l’Agenzia
delle   entrate,  nel  legittimo  perseguimento  delle  finalita’  di
rilevante   interesse   pubblico   connesse   all’applicazione  delle
disposizioni in materia fiscale, ivi compresi gli aspetti concernenti
le  deduzioni  e  le  detrazioni  nonche’  i relativi controlli, puo’
trattare  anche  dati  personali  sensibili e giudiziari ai sensi del
regolamento per il trattamento di tale categoria di dati adottato, in
attuazione  dell’art.  20  del Codice, dall’Agenzia in conformita’ al
parere positivo del Garante (parere dell’8 febbraio 2007).
  Sul punto occorre rilevare che i dati idonei a rivelare lo stato di
salute   degli  interessati  possono  essere  trattati  solo  laddove
indispensabili  per lo svolgimento di attivita’ istituzionali che non
possano  essere effettuate, caso per caso, mediante il trattamento di
dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
  Tuttavia, la disciplina in materia fiscale relativa alla detrazione
o  alla  deduzione  delle spese sanitarie non prevede alcun potere di
indagine   dell’organo  amministrativo  accertatore  in  ordine  alla
connessione  tra  il  farmaco acquistato, l’effettivo stato di salute
del contribuente e l’appropriatezza dell’assunzione del medicinale da
parte dell’interessato.
  Si  rileva,  inoltre,  che  il  contribuente  puo’  avvalersi delle
previste  agevolazioni  fiscali  (deduzione  o  detrazione) sia per i
farmaci   da  banco  sia  per  quelli  soggetti  a  prescrizione.  In
quest’ultimo  caso,  diversamente  da  quanto  sostenuto dall’Agenzia
nella  citata  nota  indirizzata  al  Garante,  anche  per  i farmaci
parzialmente  a  carico  del  Ssn,  la prescrizione e’ trattenuta dal
farmacista all’atto dell’erogazione del farmaco.
  In  tale  quadro, deve ritenersi che ogni lecita forma di controllo
sul bene venduto da parte degli organi preposti puo’ essere utilmente
effettuata   mediante   l’utilizzo   del   numero  di  autorizzazione
all’immissione  in  commercio  (AIC)  –  rilevato mediante la lettura
ottica   del   codice   a   barre  di  ciascun  farmaco  e  riportato
automaticamente  sullo  scontrino  fiscale  dal farmacista – in luogo
della   denominazione   commerciale   dello  stesso.  Tale  procedura
consente,  infatti,  di  identificare in modo univoco ogni confezione
farmaceutica  venduta  – al pari della specificazione in chiaro della
relativa   denominazione   commerciale  –  e  risulta,  pertanto,  un
accorgimento  idoneo  alla  riduzione del rischio che si verifichi un
pregiudizio  rilevante  per  gli interessati, in considerazione della
natura  sensibile  dei  dati  trattati,  idonei  a rivelarne anche le
patologie, e delle relative modalita’ di trattamento.
  La  specificazione della qualita’ del bene attraverso l’indicazione
del  numero  di  AIC  in  luogo  della  denominazione commerciale del
farmaco  assicura  lo stesso livello di garanzie rispetto al rischio,
paventato  dall’Agenzia  delle  entrate nell’ambito della citata nota
indirizzata  al  Garante,  che  «l’operatore  economico  non corretto
potrebbe  essere  indotto  ad  indicare  negli  scontrini  emessi  la
dicitura «farmaco» o «medicinale» anche in occasione della vendita di
prodotti    appartenenti    ad    ulteriori   e   diverse   categorie
merceologiche».
  L’univoca  individuazione  «codificata»  della  qualita’  del bene,
unita  alla  sua  natura,  quantita’  e  prezzo consente, inoltre, in
relazione  a  quanto  rilevato  da  Federfarma,  di  rendere comunque
trasparente,   nei   confronti  dei  cittadini,  il  contenuto  dello
scontrino  al  fine  della  verifica  dell’importo pagato per ciascun
farmaco acquistato.
  Pertanto,  per  lo  svolgimento  delle  attivita’  istituzionali in
ambito  fiscale, non risulta indispensabile che lo scontrino, ai fini
della  detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, riporti in
chiaro la denominazione commerciale del farmaco acquistato.
  A   tale   scopo   l’Agenzia  delle  entrate  deve  fornire  idonee
indicazioni  affinche’,  ai  fini  della detrazione o della deduzione
delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto
di   farmaci  riporti,  in  luogo  della  menzione  in  chiaro  della
denominazione  commerciale  degli  stessi, il numero di AIC, oltre al
codice  fiscale  del  destinatario,  alla natura e alla quantita’ dei
medicinali acquistati.
  Tali  indicazioni,  che  devono risultare immediatamente operative,
devono  essere  fornite entro il termine ritenuto congruo di tre mesi
dalla data di ricezione del presente provvedimento.
  Dal  giorno  successivo  alla pubblicazione o alla comunicazione da
parte  della  Agenzia  delle  entrate  delle  suddette indicazioni, e
comunque  non  oltre  la  data  del  1°  gennaio 2010, i titolari del
trattamento, che emettono scontrini fiscali per l’acquisto di farmaci
ai  fini  della  detrazione  o della deduzione delle spese sanitarie,
devono adeguarsi a quanto indicato dall’Agenzia delle entrate.

                   Tutto cio’ premesso il garante
        ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del codice,
                            Dispone che:

a)  l’Agenzia  delle  entrate,  entro il termine di tre mesi dalla
data  di ricezione del presente provvedimento, fornisca indicazioni –
immediatamente  operative  –  affinche’,  ai  fini della detrazione o
della   deduzione   delle   spese  sanitarie,  lo  scontrino  fiscale
rilasciato per l’acquisto di farmaci riporti, in luogo della menzione
in  chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di
autorizzazione  all’immissione  in  commercio  (AIC), oltre al codice
fiscale del destinatario, alla natura e alla quantita’ dei medicinali
acquistati;
b)  dal  giorno successivo alla pubblicazione o alla comunicazione
da  parte  della  Agenzia delle entrate delle indicazioni di cui alla
lettera precedente, e comunque non oltre la data del 1° gennaio 2010,
i  titolari del trattamento dei dati personali che emettono scontrini
fiscali  per  l’acquisto  di farmaci ai fini della detrazione o della
deduzione  delle  spese  sanitarie  devono  adeguarsi  alle  suddette
indicazioni  dell’Agenzia,  riportando  sugli  stessi, in luogo della
menzione  in  chiaro  della denominazione commerciale del farmaco, il
numero  di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), oltre al
codice  fiscale  del  destinatario,  alla natura e alla quantita’ dei
medicinali acquistati;
c) copia del presente provvedimento sia trasmessa a A.s.so.farm. e
a   Federfarma,   affinche’  divulghino  il  contenuto  del  presente
provvedimento presso le farmacie pubbliche e private;
d) ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice, copia del presente
provvedimento  sia  trasmessa  al Ministero della giustizia – Ufficio
pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 29 aprile 2009

                                   Il presidente e relatore: Pizzetti

Il segretario generale: Patroni Griffi


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