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Attivismo civico & Terzo settore

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

di Redazione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2009
Ulteriori  interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare gli eventi
sismici  verificatisi  nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(Ordinanza n. 3771). (09A06056)



                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall’art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286  del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione
dell’eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell’Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009,  recante  la  dichiarazione  dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009 e n. 3766 dell’8 maggio 2009;
  Visto  l’art.  1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Visto,  in  particolare,  l’art.  8, comma 1, lettere e) ed f), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;
  Viste  le  note  del  7  e  del  14 maggio 2009 del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  D’intesa con la regione Abruzzo;
  Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.


  1.  A  favore  della regione Abruzzo, le pubbliche amministrazioni,
compresi  gli  enti  pubblici  economici,  possono  attivare forme di
supporto  tecnico  nel settore agricolo, agro-alimentare e forestale,
in  base  alle  modalita’ e alle procedure adottate dalla Commissione
europea  con  i  programmi  di  gemellaggio  tra  istituzioni.  Detti
interventi,  che  comportano  la crescita professionale del personale
coinvolto,   sono   realizzati  su  iniziativa  dal  Ministero  delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali, previo accordo con la
regione Abruzzo.
  2. Il personale che presta forme di supporto tecnico per un periodo
continuativo  non  superiore  a due mesi e’ incaricato alla missione,
presso     la     sede    di    realizzazione    degli    interventi,
dall’amministrazione di appartenenza.
  3.   Qualora   la   realizzazione   degli  interventi  comporti  la
prestazione  lavorativa  continuativa  per un periodo superiore a due
mesi,  il personale incaricato e’ posto in aspettativa senza assegni.
Il  tempo  trascorso  in  aspettativa e’ computato per intero ai fini
della  progressione  in  carriera,  dell’attribuzione  degli  aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
  4.  Gli  oneri  derivanti  dall’attuazione  del  presente articolo,
rientranti  nell’ambito  di  operativita’  del programma «Rete Rurale
Nazionale 2007-2013», sono a carico del programma stesso.



                               Art. 2.


  1.  In applicazione dell’art. 18, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n.  796/2004  della  Commissione, del 21 aprile 2004, per la gestione
della  fase  di presentazione delle domande uniche 2009 e per le sole
aziende agricole ricadenti nei comuni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto-legge n. 39 del 2009 e’ introdotta una procedura semplificata
in   base   alla   quale   dette  aziende  agricole,  precedentemente
identificate   attraverso   i   rispettivi  documenti  di  identita’,
sottoscrivono     una    domanda    di    aiuto    semplificata    di
“conferma”   dichiarando   che   non   sono   intervenuti
cambiamenti  rispetto  alla  domanda  di aiuto al regime di pagamento
unico   presentata   nell’anno   2008  e  che  le  relative  parcelle
interessate  sono  a  disposizione  dell’agricoltore richiedente alla
data   del  15  maggio  2009.  Nei  casi  in  cui  siano  intervenuti
cambiamenti  nella  consistenza  aziendale rispetto ai dati contenuti
nella  domanda  di  aiuto per il regime di pagamento unico presentata
nell’anno 2008, le suddette aziende agricole hanno la possibilita’ di
indicare  tali  cambiamenti  attraverso  un dettagliato allegato alla
suddetta domanda di aiuto di «conferma» per il 2009.
  2.  Ai  sensi  dell’art.  21 del regolamento (CE) n. 796/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, alle sole aziende agricole ricadenti
nei  comuni  di cui al comma 1, che presentano la domanda di aiuto al
regime  di  pagamento unico 2009 in ritardo rispetto alla data del 15
maggio 2009, non e’ applicata la sanzione della riduzione dell’1% per
ogni giorno di ritardo fino al 9 giugno 2009.
  3.  Secondo  modalita’  concordate  dall’AGEA  con  la  Commissione
europea,  per le sole aziende agricole ricadenti nei comuni di cui al
comma  1,  per  fronteggiare  i  rilevanti danni economici subiti dal
patrimonio  aziendale  a  causa  dell’evento  sismico,  a seguito dei
risultati    positivi   dei   controlli   amministrativi   incrociati
informatici  eseguiti  dall’AGEA per determinare l’eleggibilita’ agli
aiuti  nell’ambito  del  regime  di pagamento unico, e’ effettuato un
pagamento anticipato, pari al 50% dell’aiuto spettante, a partire dal
15 giugno 2009. In esito ai relativi controlli in loco, a partire dal
1° dicembre 2009 e’ effettuato il pagamento del relativo saldo e, nel
caso  in  cui  siano rilevate incongruenze significative superiori al
20%  tra  quanto  dichiarato ed accertato, l’AGEA procede al recupero
della somma versata.
  4.  Ai  sensi  dell’art.  42  del  regolamento  (CE) n. 73/2009 del
Consiglio, del 19 gennaio 2009, i diritti all’aiuto in possesso degli
agricoltori  ricadenti  nei comuni di cui al comma 1 sono considerati
automaticamente  attivati  in  conformita’  all’art.  34 dello stesso
regolamento.



                               Art. 3.


  1.  Allo  scopo  di  favorire la rapida ripresa dell’economia nelle
aree   colpite   dal  sisma  e  delle  produzioni  locali  gravemente
danneggiate  dalla  conseguente  riduzione  del  volume  d’affari,  i
sindaci  dei  comuni  di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3754/2009, in qualita’ di soggetti
attuatori  ai  sensi  dell’art. 5 dell’ordinanza n. 3761/2009, per la
fornitura  in  termini  di  somma  urgenza  dei  beni  e  dei servizi
necessari  all’assistenza  della  popolazione  ospitata  nei campi di
accoglienza  possono  rivolgersi,  in  via  prioritaria  e fino al 31
dicembre  2009,  alle  piccole imprese operanti nei territori colpiti
dal  sisma,  nel  rispetto  dei  principi di trasparenza, rotazione e
parita’ di trattamento.



                               Art. 4.


  1.  Al  fine  di soddisfare le primarie esigenze di mobilita’ delle
popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  del  6  aprile 2009, e’
disposta  l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli
utenti  residenti  nei  comuni  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  39  del  2009,  in transito nell’area compresa tra
l’A24,  A25  e, per quanto riguarda la A14, relativamente ai transiti
nelle stazioni di cui al comma 2.
  2.  Ai  soggetti  aventi  diritto  e’  riconosciuta l’esenzione dal
pagamento del pedaggio di cui al comma 1 in transito sulle autostrade
A24,  A25  ed  A14  (relativamente  alle stazioni di S. Benedetto del
Tronto,  Val  Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara Nord,
Pescara  Ovest,  Francavilla,  Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto
Nord  e Vasto Sud) per tutti gli spostamenti effettuati dal 28 aprile
2009   fino  al  termine  stabilito  al  comma  4  aventi  origine  o
destinazione tra le seguenti stazioni:
   A24:   Tornimparte,   L’Aquila   Ovest,   L’Aquila  Est,  Assergi,
Colledara;
   A25: Bussi-Popoli.
  3.  L’esenzione  di  cui  al  comma  2, effettuata sia in modalita’
manuale  che  tramite  Viacard  di  conto  corrente  e  Telepass,  e’
riconosciuta per i transiti:
   a)  muniti  di  apposite  dichiarazioni  rilasciate da parte degli
interessati, acquisite dalla concessionaria;
   b) accertati dai rapporti di mancato pagamento del pedaggio;
   c)   effettuati,   su  disposizione  delle  autorita’,  in  totale
esenzione   e   per   i   quali   le   concessionarie  dispongano  di
documentazione fotografica e/o elettronica.
  4.  A  partire  dal  ventesimo  giorno  dalla  pubblicazione  della
presente  ordinanza  e  fino  al  31  ottobre  2009,  l’esenzione dal
pagamento  del  pedaggio  autostradale e’ riconosciuta esclusivamente
con  le  modalita’ di cui ai commi 5 e 6 ai residenti nell’ambito dei
comuni  di  cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009
ospitati  nei  campi  di  accoglienza  nei predetti comuni ovvero che
dimorino  temporaneamente in alloggi diversi dalla propria residenza,
titolari di patente di guida di categoria B o superiore.
  5.  Nel periodo previsto al comma 4 le concessionarie approntano un
primo  quantitativo  di n. 40.000 tessere Viacard prepagate a scalare
di  importo,  ciascuna  di  valore  pari  a  50,00 euro, abilitate ai
transiti autostradali sull’A24, A25 ed A14 nelle stazioni indicate al
comma 2.
  6.   Le   predette   tessere  Viacard,  predisposte  a  cura  delle
concessionarie,  sono  distribuite alle categorie di residenti di cui
sopra,  dal  personale  delle  concessionarie  stesse, coadiuvato dal
Dipartimento della protezione civile.
  7.  Al  fine del ritiro delle tessere Viacard i cittadini ricadenti
nelle   categorie   di   cui  al  comma  4  esibiscono  dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre   2000,   n.  445,  attestante  il  possesso  dei  requisiti
anzidetti,  con  copia  della  patente  di  guida  e del documento di
identita’  e con indicazione della targa del veicolo utilizzato e del
tragitto    autostradale    per    il   quale   intendono   usufruire
dell’esenzione.   Sono   esentati  dal  pagamento  del  pedaggio  gli
spostamenti  tra  il  luogo  di  residenza  e  quello  degli  alloggi
temporanei diversi dalla propria residenza.
  8.  L’approntamento di ulteriori quantitativi di tessere Viacard da
destinare  all’iniziativa,  entro  i  limiti di copertura finanziaria
previsti  dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e’ autorizzato con
successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  9.  Le  concessionarie,  con  cadenza bimestrale e sulla base della
rendicontazione  delle  tessere effettivamente distribuite, procedono
alla  richiesta  di  rimborso  nonche’ all’approntamento di ulteriori
quantitativi che si rendessero necessarie.
  10.  Le  concessionarie  si attivano per dare massima diffusione ed
informativa  circa  l’iniziativa  di  cui  sopra  presso  le  proprie
stazioni autostradali.
  11.  Entro  il  termine  di  cui al comma 4 le concessionarie delle
autostrade  A24,  A25  e  A14  e  l’emittente  il titolo di pagamento
Viacard prepagato si attivano presso il Dipartimento della protezione
civile  per  concordare  le  modalita’ di distribuzione delle tessere
Viacard  nonche’  gli eventuali ulteriori aspetti non contemplati dal
presente articolo.
  12.  Sulla  base  della  rilevazione  degli  spostamenti effettuati
nonche’   delle   esigenze   della  popolazione  residente  nell’area
interessata  dagli  eventi  sismici del 6 aprile 2009, con successivo
provvedimento  sono  stabilite  le  modalita’  operative  al  fine di
permettere  l’esenzione  dal pagamento del pedaggio autostradale dopo
la data del 31 ottobre e fino al 31 dicembre 2009.
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
dell’art.  8,  comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e nel
limite  di  10  milioni  di  euro a carico dell’art. 14, comma 1, del
medesimo decreto-legge.



                               Art. 5.


  1.   I  sindaci  dei  comuni  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  39 del 2009 possono richiedere ai propri datori di
lavoro  l’esenzione  dalle  prestazioni  lavorative,  per  un periodo
massimo  di  sessanta  giorni,  in  deroga  alle  disposizioni di cui
all’art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2.  Al  fine  di  soddisfare  le  maggiori esigenze derivanti dalla
situazione  emergenziale,  il  sindaco  della  citta’  dell’Aquila, i
sindaci  dei comuni di cui al comma 1 e la provincia dell’Aquila sono
autorizzati  a  stipulare, rispettivamente, fino a cinque, a due ed a
tre  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  con
scadenza  31  dicembre 2009, con oneri a carico delle risorse ad essi
attribuite per fronteggiare l’emergenza.
  3. Gli eventuali contratti di lavoro gia’ stipulati dai sindaci nel
quadro  degli interventi urgenti ed indifferibili e per assicurare la
prima  assistenza  alle  popolazioni  colpite dagli eventi sismici ai
sensi  dell’art.  1,  comma  3,  dell’ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3753  del  6 aprile 2009, rientrano nel
contingente   complessivo   di   cui  al  presente  articolo  e  sono
conseguentemente  modificati quanto alla qualificazione giuridica nei
termini che precedono.



                               Art. 6.


  1.  Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi da
1  a  9,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n. 39 il commissario
delegato  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6  aprile  2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di
cui  all’art. 4, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  21 aprile 2009, n. 3757 e del predetto art. 2, si
avvale  del  Consorzio no profit promosso dalla Fondazione Eucentre –
in conformita’ e per le finalita’ di cui al predetto art. 4, comma 4,
dell’ordinanza  n. 3757/2009 – nonche’ dell’ufficio amministrazione e
bilancio  del  Dipartimento  della  protezione  civile per i connessi
aspetti  amministrativi  e contabili che provvede con i poteri di cui
all’art.  3  dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Nella convenzione da stipulare per le finalita’ di cui al comma
1  sono  definite  le  funzioni  e  la  composizione  della struttura
operativa  da  costituire ai sensi del presente articolo, nell’ambito
della  quale  puo’  essere  inserito  il personale di cui all’art. 2,
comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30   aprile  2009,  n.  3760  che  opera  nell’ambito  delle  risorse
finanziarie  poste  nella  disponibilita’ dell’Autorita’ di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
  3.  Gli  oneri  derivanti dall’attuazione del presente articolo, in
quanto  costitutivamente accedenti alle relative finalita’, rientrano
nell’ambito  di  operativita’  dell’autorizzazione  di  spesa  di cui
all’art. 2, comma 13, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.



                               Art. 7.


  1.  All’art.  11  dell’ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, cosi’ come modificato dall’art. 3
dell’ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del
15 aprile 2009, dopo le parole «sita nei comuni di cui all’art. 1» e’
aggiunto  il  seguente periodo «ovvero sita al di fuori dei territori
di detti comuni, ed in presenza di un nesso di causalita’ diretto tra
il  danno  subito  e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata con oneri posti a carico dell’art. 15».
  2.  Decorsi  quindici  giorni  dalla  comunicazione al proprietario
della  dichiarazione di agibilita’ dell’abitazione occupata alla data
del  6 aprile 2009, decade il beneficio del contributo per l’autonoma
sistemazione  di  cui  all’art.  11 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3754  del  9  aprile  2009,  cosi’ come
modificato  dall’art.  3  dell’ordinanza del presidente del Consiglio
dei  Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, nonche’ il diritto a godere
dell’ospitalita’   gratuita   negli   alberghi   o   altre  strutture
residenziali  reperite dal commissario delegato, dal presidente della
regione Abruzzo o dai sindaci dei comuni abruzzesi.
  3.  A  decorrere  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza, i
soggetti  destinatari  dei  benefici  di cui al comma 2 sono tenuti a
produrre al sindaco del comune di residenza, ai fini del mantenimento
o   dell’ulteriore   riconoscimento  dei  benefici  predetti,  idonea
autocertificazione   ai   sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni,   attestante   la   mancata  disponibilita’  di  unita’
abitative   di   proprieta’   dei  componenti  del  nucleo  familiare
nell’ambito del territorio della regione Abruzzo.



                               Art. 8.


  1.   I  sindaci  dei  comuni  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  39  del  2009  sono  autorizzati,  in  deroga agli
articoli  2  e  5  del decreto del Presidente della Repubblica del 20
ottobre 1998, n. 447, alla legge regionale n. 18 del 12 aprile 1983 e
successive   modifiche   ed  integrazioni,  ed  ai  rispettivi  piani
regolatori comunali, a trasferire temporaneamente in aree pubbliche o
private,  libere  o  pertinenziali, le attivita’ produttive svolte in
locali distrutti o resi inagibili in conseguenza degli eventi sismici
del  6 aprile 2009, assicurando il rispetto delle norme di sicurezza,
igienico-sanitarie   ed   ambientali,   fino   al   ripristino  della
funzionalita’  dei  locali  medesimi  o  del reperimento di soluzioni
alternative  ed  in  ogni  caso  non  oltre la vigenza dello stato di
emergenza, con oneri a proprio carico.



                               Art. 9.


  1.  Al  fine  di  garantire la massima celerita’ nelle procedure di
affidamento  ed  esecuzione dei contratti connessi alla realizzazione
degli  interventi di cui all’art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009,
n.   39,  il  commissario  delegato  puo’,  altresi’,  avvalersi  del
competente  Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, per
l’espletamento delle istruttorie tecniche, la predisposizione di atti
per  la  selezione  dei concorrenti e la sorveglianza sull’esecuzione
dei   contratti,  nell’ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.



                              Art. 10.


  1.  All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767
del 13 maggio 2009, sono apportate le seguenti modifiche:
   all’art.  1,  comma  2,  le  parole: «stoccaggio provvisorio» sono
sostituite dalle parole «deposito temporaneo»;
   all’art.  1,  commi  3,  4,  5  e  6,  le  parole:  «comma 1» sono
sostituite dalle parole «comma 2»;
   all’art.  2,  comma  1, le parole: «Limitatamente ai territori dei
comuni  di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3754  del  9  aprile  2009», sono sostituite dalle
seguenti  «Limitatamente  alle  attivita’  svolte  nei  territori dei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009»;
   all’art.  2,  comma  5,  dopo  le  parole: «attivita’ di raccolta,
trasporto»  sono soppresse le parole «e smaltimento» e dopo le parole
«modifiche  e  integrazioni,»  sono  soppresse  le  parole «e possono
svolgere  le  dette  attivita’ in deroga all’art. 189, comma 3, e 190
del citato decreto legislativo.».



                              Art. 11.


  1.  L’intera  quota  di  cofinanziamento nazionale del Programma di
sviluppo  rurale  2007-2013 della regione Abruzzo e’ assicurata dallo
Stato attraverso la disponibilita’ del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183 del 1987.



                              Art. 12.


  1. I lavori in corso di realizzazione presso l’aeroporto dei Parchi
in  localita’ Preturo (L’Aquila), previsti dall’art. 1 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2009, n. 3766
non   costituiscono,  limitatamente  alla  parte  affidata  al  Genio
dell’Aeronautica    Militare,    operazioni    imponibili   ai   fini
dell’applicazione  dell’imposta  sul  valore  aggiunto,  in  deroga a
quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  La  presente  ordinanza  sara’  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 maggio 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi


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