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Il relatore fissa i suoi paletti

Iniziato ieri l'esame del testo in Commissione Affari Sociali della Camera. Relatore Domenico Di Virgilio

di Sara De Carli

È iniziato ieri, a sera inoltrata, l’esame della legge sul testamento biologico. Una seduta inusualmente andata avanti ad oltranza, quella della Commissione Affari Sociali – dalle 14,20 alle 21,30 – con l’approvazione prima del nuovo testo sulle cure palliative e poi con l’avvio di quello sulle dichiarazioni anticipaete di trattamento, in ossequio – almeno formale – dell’accordo politico che voleva l’avvio dell’esame delle dat solo dopo la chiusura del capitolo palliative. Una discussione apertasi proprio con un lungo dibattito sull’opportunità o meno di avviare la discussione a quell’ora…

Domenico Di Virgilio (PdL), il relatore, ha presentato la sua relazione introduttiva e presentato gli 11 progetti di legge depositati alla Camera sul tema più il testo trasmesso dal Senato.

Questi i paletti di principio ribaditi da Di Virgilio:

1 . «Ciò a cui si deve mirare è un’alleanza terapeutica tra medico e paziente, in cui il malato sia considerato come un attore attivo e responsabile del trattamento terapeutico, rispettando la sua libertà decisionale ma senza dimenticare i rischi insiti nell’esaltazione acritica dell’autonomia dell’individuo».

2. «Al medico è richiesto di mirare sempre al bene vero del paziente, ricordando che ogni malato porta con sé un valore incondizionato, fondamento di ogni agire medico».

3. «Per il medico, curare e «prendersi cura» (procedimenti insostituibili) significa talora instaurare dei trattamenti che non sono terapie, ossia non hanno come oggetto formale la patologia in atto nel paziente e come scopo la sua remissione, il controllo del suo decorso o la prevenzione delle sequele. Tali trattamenti si rendono invece opportuni o indispensabili per consentire l’espletamento delle funzioni fisiologiche che non possono più essere espletate senza l’ausilio di taluni presidi. Per esempio, quando la masticazione e la deglutizione non sono più possibili, la digestione e l’assorbimento del cibo è resa possibile attraverso la nutrizione enterale. Qualora, invece, anche la digestione e l’assorbimento sono compromessi, si rende necessaria la nutrizione parenterale. Non si tratta, in questi ed altri casi, di contrastare con una terapia il diffondersi di una infezione, l’insorgere di un processo flogistico o la metastatizzazione di un tumore, ma di consentire la continuazione della vita del soggetto mediante la somministrazione di quei fattori (aria, acqua, nutrienti, calore) che sono indispensabili per la fisiologia del corpo e dai quali tutti, sani e malati, siamo dipendenti dalla nascita alla morte. Privare di essi un paziente che è ancora in grado di farne uso per il suo metabolismo, non significa sospendere una terapia (una azione che, a certe condizioni e in determinate circostanze, può essere lecita o addirittura doverosa), ma non prendersi più cura di un malato (una azione, l’abbandono di una persona non fisiologicamente autosufficiente, che è sempre un male)».

4. «Non si può inoltre non tenere in debita considerazione che le dichiarazioni anticipate sono sì espressione della libertà del soggetto di esprimere i propri orientamenti circa i trattamenti sanitari e di fine vita cui essere sottoposto, nell’eventualità di trovarsi in condizioni di incapacità di intendere e di volere, ma di contro lo privano della possibilità di contestualizzare e attualizzare la sua scelta, in virtù di eventuali cambiamenti scientifici intervenuti. Proprio per questo, il diritto di autodeterminazione, per non divenire costrizione tirannica che può esplicare i suoi effetti contro gli interessi della persona stessa, deve sempre lasciare uno spiraglio alla revisione di quanto deciso in precedenza. In caso contrario, esso si trasforma nella «presunzione fatale» di poter determinare il proprio destino una volta per tutte, senza tener conto dei mutamenti, delle trasformazioni, delle sorprese che la vita sa riservare ogni giorno».

5. «Una legge che voglia disciplinare in maniera esauriente le dichiarazioni anticipate di trattamento deve prendere in considerazione la distanza psicologica e temporale tra il momento in cui il soggetto esprime la sua volontà circa i trattamenti sanitari cui vorrà essere sottoposto nella fase di fine vita e il momento in cui realmente verranno attuati. Non è superfluo notare la difficoltà di dare attuazione a decisioni assunte ora per allora, considerato che la visione della vita potrebbe mutare a seconda che il soggetto goda o meno di ottima salute fisica e psichica allorché esprime la sua volontà. Né va tralasciato che dal momento della redazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, possono essere nel frattempo intervenuti nuovi progressi scientifici che renderebbero inattuali i desideri precedentemente manifestati dal paziente. Per queste ragioni, il Comitato nazionale per la bioetica ha sottolineato che il carattere non assolutamente vincolante, ma non per questo meramente orientativo delle dichiarazioni, non viola in nessun modo l’autonomia del soggetto, presumendo che nessun paziente si priverebbe della possibilità di beneficiare di quei trattamenti che si rendessero disponibili in un periodo successivo alla manifestazione della sua volontà».

6. «Il medico non deve limitarsi a eseguire meccanicamente, come un burocrate, i desideri del paziente, ma ha l’obbligo morale di valutarne l’attualità in relazione alla situazione clinica e ai nuovi sviluppi scientifici».


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