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Sostenibilità sociale e ambientale

Cassazione: il decreto Omnibus apre al nucleare

Nelle motivazione al via libera alla consultazione referendaria il perché della decisione

di Redazione

Se qualcuno avesse avuto dei dubbi sul perché la Cassazione ha detto sì al referendum sul nucleare, gli basta leggere le motivazione alla base della scelta. Le nuove norme del decreto Omnibus convertito in legge a maggio aprono «nell’immediato al nucleare». Lo mette nero su bianco l’ufficio centrale elettorale della Cassazione nelle movitazioni con le quali spiega il sì al referendum sul nucleare.
In particolare, la Cassazione spiega che «l’articolo 5 comma 1 non esprime solo programmi per il futuro ma detta regole aventi la forza e l’efficacia di una legge che apre nell’immediato al nucleare (solo apparentemente cancellato dalle dichiarate abrogazioni contenute in un provvedimento che completa le sue stesse revisioni abrogative con una nuova disciplina che conserva e anzi amplia le prospettive e i modi di ricorso alle fonti nucleare di produzione energetica)».

Secondo la Cassazione, poi, il termine dei dodici mesi fissato dalle nuove norme contenute nel “decreto Omnibus” «è in realtà regolativo di un rinvio (non di abrogazione) ma rimette la ripresa del nucleare a un provvedimento adottabile dal Consiglio dei ministri entro il termine di dodici mesi».
Insomma, secondo la Cassazione, «l’espressione “entro dodici mesi”, è uno spazio di tempo che non a caso ripropone il tempo di moratoria contemplata dal decreto legge modificato rivelando con ciò una costanza di intenti energetici nuclearisti e di tempi di loro realizzazione».

Quanto poi all’articolo 5 comma 8, in definitiva, dice la Cassazione, «non espunge il nucleare dalle scelte energetiche nuovamente disciplinate che era e resta obiettivo della richiesta di referendum». Inoltre, per la Cassazione, «il riferimento generico da parte del legislatore alla necessità di diversificazioni delle fonti di energia, include la scelta di fonti nucleari invece escluse dalla volontà referendaria».


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