Politica & Istituzioni

L’emergenza nomadi era una bufala

Per il Consiglio di Stato il decreto era illegittimo. Via i commissari e i loro atti

di Sara De Carli

L’emergenza nomadi è stata una bufala. Lo ha detto ufficialmente il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6050 del 16 novembre 2011, con cui ha dichiarato illegittimo il decreto della Presidenza del Consiglio del 2008 che stabiliva l’emergenza nomadi nelle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, nominando per l’occasione dei Commissari straordinari. L’emergenza era poi stata estesa a Veneto e Piemonte e prorogata per il 2010 e 2011. Ora il Consiglio di Stato, dichiarando che l’emergenza non sussisteva e che il decreto (come i successivi) era illegittimo, decide anche per il decadimento dei commissari straordinari e dei loro atti.

Vittoria quindi pressoché totale di due individui residenti in un campo nomadi romano sostenuti dall’associazione ERRC-European Roma Rights Centre Foundation. L’unico punto su cui è stato respinto il ricorso è sulla intenzionale discriminazione dei rom contenuta nel decreto: questa discriminazione non c’è stata. 

L’emergenza senza numeri

Per il resto, invece, il testo della sentenza del Consiglio di Stato contiene anche passaggi molto duri. Innanzitutto rileva che per quanto presentato come un piano per superare la situazione di precarietà dei campi, «l’interesse primariamente perseguito» è «la tutela delle popolazioni residenti nelle aree urabane» più interessate dalla presenza di campi nomadi; che non c’è alcun «rapporto eziologico», cioè alcun nesso causale dimostrato fra la presenza di campi nomadi sul territorio e una turbativa dell’ordine pubblico e della sicurezza, ma che anzi questo «allarme sociale» è stato «paventato pro futuro»; che non ci sono dati numerici che autorizzino a pensare a un’emergenza.

I mezzi ordinari e l’incapacità delle istituzioni

La Corte poi precisa che «non disconosce affatto le difficoltà» che vi possono essere nel coordinare gli interventi, ma non è inverosimile che – con i numeri italiani – siano sufficienti e idonei gli strumenti ordinari, poiché «per la legittimità dell’intervento emergenziale è indispensabile» che il requisito della «non fronteggiabilità della situazione con i mezzi ordinari» non possa «essere ricavata in ipotesi da una mera incapacità delle istituzioni o da una loro scarsa volontà politica».

I villaggi turistici

Ha quasi del comico la difesa fatta dalle istituzioni, come emerge dalla sentenza. Pare infatti che la difesa della “schedatura” dei residenti nei campi sia stata basata sull’analogia con i villaggi turistici e le strutture alberghiere. Ma se, replica la sentenza, quella dei villaggi attrezzati è «una soluzione al problema della precarietà degli insediamenti nomadi, e quindi di creare sistemazioni definitive per i soggetti interessati, allora è chiaro che per questi ultimi dovrebbe valere ciò che vale per qualsiasi soggetto in casa propria, essendo incongrua ogni comparazione con la condizione di ospiti di alberghi e villaggi turistici». Schedatura addio, come pure i presidi per controllare tutti gli ospiti e l’obbligo di accettare i lavori offerti come condizione per la permanenza nel villaggio.


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